Cassazione Penale, Sentenza n. 9688/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza ex art. 444 c.p.p. relativa a reati di detenzione e spaccio di oltre 600 grammi di cocaina (art. 73 d.P.R. 309/1990), con specifico gravame sulla misura di sicurezza della confisca di denaro in sequestro (euro 8.800). Il ricorrente deduceva vizio di motivazione e mancata valutazione delle giustificazioni offerte (dichiarazioni del fratello, buste paga, contratto di lavoro ed estratti conto) che avrebbero dimostrato la lecita provenienza della somma destinata all'acquisto di un'autovettura in Albania.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla confisca della somma di denaro: ha annullato la sentenza impugnata in quella parte e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza. Il motivo è che la motivazione sul punto era generica e non ha adeguatamente valutato le giustificazioni e le condizioni economiche dell'imputato, mentre la normativa e la giurisprudenza richiedono una specifica valutazione quando si applica la confisca obbligatoria.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1
Definisce il reato contestato (detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti) che ha attivato il procedimento penale; la condanna per tale reato è il contesto in cui è stata disposta la confisca.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 85-bis
Norma richiamata in relazione alla confisca del denaro in sequestro; utilizzata dall'originario giudice per disporre l'ablazione del denaro rinvenuto.
cod. pen., art. 240-bis
Prevede la confisca obbligatoria in relazione a reati determinati; la Corte sottolinea che, anche quando la confisca è prevista, il giudice deve comunque motivare specificamente le ragioni per ritenere non attendibili le giustificazioni sulla provenienza del denaro e valutare l'eventuale sproporzione tra patrimonio e reddito/attività economica.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 11497 del 21/10/2013 (Musaku, Rv. 26087901)
Richiama il principio consolidato secondo cui la sinteticità della motivazione propria del rito non è estendibile all'applicazione della confisca obbligatoria: è necessario motivare sulle ragioni del rigetto delle giustificazioni e sulla discrepanza tra valori patrimoniali e reddito.
Massime di principio
- La confisca, anche se obbligatoria per certe fattispecie, richiede una motivazione specifica: il giudice deve spiegare perché ritiene non attendibili le giustificazioni sulla provenienza del denaro.
- Il giudice deve valutare e motivare l'eventuale sproporzione tra valori patrimoniali accertati e il reddito o l'attività economica dell'imputato; un semplice richiamo all'assenza di giustificazioni è insufficiente.
- È fondamentale che il difensore produca documentazione (buste paga, contratti di lavoro, estratti conto, dichiarazioni) per dimostrare la legittima provenienza di somme sequestrate; tali elementi vanno esaminati e valutati dal giudice.
- Se il provvedimento di confisca manca di motivazione adeguata sulla provenienza delle somme o sulla sproporzione patrimoniale, la Corte di Cassazione tende ad annullare e a rinviare per un nuovo esame.
- In situazioni analoghe, chi impugna dovrebbe contestare specificamente il vizio di motivazione e richiedere che il giudice esamini la documentazione economica e renda conto in motivazione delle ragioni del rigetto.
- La sinteticità del rito (es. patteggiamento o applicazione della pena su richiesta) non esime il giudice dal fornire una motivazione puntuale quando è in gioco l'ablazione di beni o denaro.
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