Cassazione Civile, Ordinanza n. 21123/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Un architetto e una società a lui collegata avevano convenuto una società concorrente e un amministratore per ottenere il pagamento di royalties e corrispettivi relativi a modelli di maniglie e il risarcimento dei danni per l'asserita abusiva registrazione dei modelli di design comunitario e per l'illecita indicazione di un diverso autore. Il Tribunale aveva riconosciuto alcuni crediti da sfruttamento e un danno morale, mentre aveva rigettato altre pretese risarcitorie. In appello, dopo un primo giudizio cassato con rinvio, la Corte territoriale aveva confermato il rigetto del danno patrimoniale da mancato sfruttamento dei modelli Alfa, Delta e Sigma, ritenendo non provata la concreta possibilità di ricavarne un utile economico, e aveva liquidato solo il danno morale. I ricorrenti in cassazione deducevano: violazione dell'art. 384 c.p.c. per mancato rispetto del principio di diritto già fissato dalla Cassazione; violazione delle regole su prova e non contestazione quanto alla richiesta di voltura dei modelli; errore nel distinguere tra prova dell'esistenza del danno e sua quantificazione; errata esclusione di una c.t.u. o di una prova equitativa; violazione dell'art. 1226 c.c.; e, in via subordinata, omessa pronuncia e errata liquidazione delle spese documentate e forfettarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello si era conformata al principio di diritto già enunciato, fondando il rigetto sulla mancata prova del danno da mancato sfruttamento e non sulla tardività dell'azione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non coglieva la ratio decidendi, centrata sulla prova del danno e non sulla mancata contestazione della richiesta stragiudiziale di voltura. Ha ritenuto infondati il terzo, quarto e quinto motivo, affermando che il danno da illecita commercializzazione o da violazione di privativa non è in re ipsa, ma deve essere provato anche quanto alla concreta perdita di utilità economica o chance apprezzabile; solo dopo tale prova è possibile una liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. e, nel caso concreto, mancava la dimostrazione della serietà e apprezzabilità della chance perduta. Ha infine dichiarato inammissibili il sesto e il settimo motivo per difetto di autosufficienza, non essendo stata adeguatamente localizzata la doglianza sulle spese documentate. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 384 c.p.c.
Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; la violazione ricorre solo se la decisione si discosta davvero da tale principio, non quando la motivazione affronta la questione in modo coerente con esso.
art. 115 c.p.c.
La censura relativa alla non contestazione è irrilevante se non investe la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
art. 2697 c.c.
L'onere della prova grava sulla parte che allega il danno e la concreta possibilità di conseguire un'utilità economica; non basta allegare la sottrazione del modello al proprio patrimonio.
art. 2733 c.c.
La dedotta ammissione della controparte rileva solo se pertinente rispetto al fatto decisivo posto a base della decisione.
art. 2056 c.c.
La liquidazione del danno da fatto illecito segue i criteri risarcitori generali, ma presuppone l'accertamento dell'esistenza del danno.
art. 1226 c.c.
La valutazione equitativa è possibile solo dopo che sia stata dimostrata l'esistenza del danno; non può supplire integralmente alla mancanza di prova del pregiudizio.
art. 61 c.p.c.
La richiesta di c.t.u. non può trasformarsi in mezzo surrogatorio dell'onere probatorio della parte.
art. 112 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia richiede che la doglianza sia stata specificamente introdotta e sia autosufficientemente dedotta in cassazione.
art. 2 DM 55/2014
Le spese forfettarie seguono il regime tariffario, ma la relativa censura è inammissibile se non specificamente e autosufficientemente proposta.
art. 18 Reg. CE n. 6/02
La registrazione del design deve rispettare la corretta indicazione dell'autore; la indicazione di un autore diverso è illegittima.
art. 15 Reg. CE 6/2002
La volturazione del modello è richiamata come fatto allegato, ma la sua mancata prova non incide se la decisione si fonda comunque sulla mancanza di prova del danno.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/02
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il danno da violazione di privativa su design o da illecita commercializzazione non è mai in re ipsa: va provata, con allegazioni specifiche e non meramente assertive, la concreta perdita patrimoniale o la seria possibilità di conseguire un vantaggio economico.
- La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone sempre l'accertamento dell'esistenza del danno; essa serve a quantificarlo quando la prova precisa dell'ammontare sia impossibile o particolarmente difficile, non a supplire alla totale mancanza di prova del pregiudizio.
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile se non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata o se non è autosufficiente, cioè non indica con precisione gli atti e i documenti su cui si fonda.
- La richiesta di consulenza tecnica non può essere utilizzata per colmare l'assenza di prova del fatto costitutivo del diritto al risarcimento.
- In tema di rinvio dopo cassazione, la violazione dell'art. 384 c.p.c. ricorre solo quando il giudice di merito non si conforma al principio di diritto enunciato, non quando la diversa valutazione di fatto sia comunque coerente con quel principio.
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