Cassazione Penale, Ordinanza n. 02663/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Un imputato, in vista della trattazione del proprio ricorso per cassazione relativo alla revisione di una sentenza irrevocabile di condanna per omicidio volontario, ha dichiarato di ricusare l’intero collegio della Quinta sezione penale della Corte di cassazione. La ricusazione era fondata sul fatto che la presidente del collegio avrebbe in precedenti decisioni espresso orientamenti giuridici ritenuti rigidi e sfavorevoli in tema di revisione, con riferimento anche a una precedente decisione sul noto caso di Erba; secondo la parte, ciò integrava una grave ragione di convenienza ex art. 37 c.p.p. e contagiava l’intero collegio per l’influenza della presidente sui componenti. Il ricorso in ricusazione è stato ritenuto manifestamente infondato perché basato su un motivo non previsto dall’art. 37 c.p.p., che non richiama le gravi ragioni di convenienza previste solo dall’art. 36 c.p.p.; è stata inoltre ritenuta legittima la trattazione de plano ai sensi dell’art. 41 c.p.p. e giustificata la condanna alla sanzione pecuniaria massima, in ragione della palese infondatezza e pretestuosità dell’istanza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta nei confronti della presidente e dei consiglieri del collegio della Quinta sezione penale della Corte di cassazione. Ha ritenuto che il motivo addotto non rientri tra le cause di ricusazione previste dalla legge, poiché le gravi ragioni di convenienza sono causa di astensione ex art. 36 c.p.p. ma non di ricusazione ex art. 37 c.p.p. Ha quindi applicato l’art. 41 c.p.p. dichiarando l’inammissibilità senza formalità di procedura e ha condannato il ricusante al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende nel massimo edittale, valorizzando la manifesta infondatezza e l’uso sostanzialmente defatigatorio dell’istanza.
Norme richiamate
art. 37 c.p.p.
"il giudice può essere ricusato dalle parti: a) nei casi previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g); b) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione"
La ricusazione è ammessa solo nei casi tassativi richiamati; le gravi ragioni di convenienza non costituiscono motivo di ricusazione.
art. 36 c.p.p.
Le gravi ragioni di convenienza sono previste come causa di astensione, non richiamata dall’art. 37 c.p.p. per la ricusazione.
art. 41 c.p.p.
"quando la dichiarazione di ricusazione è stata proposta da chi non ne aveva il diritto o senza l'osservanza dei termini o delle forme previsti dall'articolo 38 ovvero quando i motivi addotti sono manifestamente infondati, la corte, senza ritardo, la dichiara inammissibile con ordinanza"
Se i motivi sono manifestamente infondati, la Corte deve dichiarare l’inammissibilità senza ritardo, con ordinanza e senza formalità di procedura.
art. 44 c.p.p.
"con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione, la parte privata che l'ha proposta può essere condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma"
La condanna pecuniaria è discrezionale ma deve essere motivata; può essere applicata in caso di ricusazione pretestuosa o manifestamente infondata.
art. 36 c.p.p.
"gravi ragioni di convenienza"
Rilevano quale motivo di astensione del giudice, non come autonomo motivo di ricusazione.
Massime di principio
- La ricusazione del giudice è un rimedio a base legale tipica e tassativa: non possono essere estesi analogicamente motivi previsti soltanto per l’astensione.
- Le "gravi ragioni di convenienza" integrano una causa di astensione ex art. 36 c.p.p., ma non consentono la ricusazione ai sensi dell’art. 37 c.p.p., che richiama solo specifiche ipotesi tipizzate.
- La critica all’orientamento giurisprudenziale espresso dal giudice in un diverso processo, privo di collegamento con quello in corso, non è di per sé motivo di ricusazione se non si traduce nella manifestazione indebita del convincimento sui fatti oggetto del giudizio pendente.
- Quando l’istanza di ricusazione è manifestamente infondata, la Corte può dichiararla inammissibile de plano ai sensi dell’art. 41 c.p.p., senza necessità di formalità o contraddittorio.
- La sanzione pecuniaria ex art. 44 c.p.p. richiede una motivazione che dia conto della pretestuosità o della manifesta infondatezza dell’istanza, potendo essere applicata anche nel massimo quando il divario tra la richiesta e il dato normativo sia particolarmente evidente.
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