Cassazione Penale, Ordinanza n. 03727/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato a un anno di reclusione per detenzione illecita di sostanze stupefacenti destinate a un uso non esclusivamente personale. Il ricorso era affidato a un unico motivo: dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere la particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello che aveva escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando l'eterogeneità delle sostanze detenute (hashish e cocaina), la loro destinazione alla vendita e la presenza di strumenti di taglio, elementi indicativi di un minimo assetto organizzativo e di una stabile dedizione all'attività illecita. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice richiamata per la detenzione illecita di sostanze stupefacenti in quantità e con modalità incompatibili con l'uso esclusivamente personale.
art. 131-bis c.p.
la particolare tenuità del fatto richiede la positiva valutazione cumulativa delle componenti dell'offesa; il diniego può derivare anche dalla valutazione negativa di uno solo dei criteri rilevanti. La causa di non punibilità opera come limite negativo alla punibilità e il ricorrente deve allegarne i presupposti con elementi specifici.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
richiamata in relazione al principio secondo cui la sanzione pecuniaria per inammissibilità non si applica se manca colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. presuppone una valutazione complessiva e positiva di tutti i criteri rilevanti; il mancato superamento di anche uno solo di essi è sufficiente a escluderne l'applicazione.
- Chi invoca l'art. 131-bis c.p. deve allegare specificamente i presupposti di fatto che ne giustificano l'applicazione, poiché la tenuità del fatto non opera automaticamente.
- In materia di stupefacenti, la presenza di sostanze eterogenee, la destinazione alla cessione e la disponibilità di strumenti di taglio possono costituire indici sintomatici di un'attività organizzata o comunque non occasionale, incompatibile con la particolare tenuità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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