Cassazione Civile, Ordinanza n. 18983/2022 del 13/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
La controversia
La controversia nasce dal riconoscimento, da parte del tribunale e poi della corte d'appello, di alcuni crediti retributivi spettanti a due medici convenzionati nei confronti dell'azienda sanitaria, ma solo nei limiti della prescrizione quinquennale. I medici ricorrevano per cassazione con un unico motivo, formalmente denunciando violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., sostenendo che l'atto di appello dell'azienda o comunque la motivazione della sentenza impugnata avessero trascurato il contenuto di due diffide ritenute interruttive della prescrizione e della delibera del commissario straordinario del 2014, che secondo loro avrebbe avuto efficacia ricognitiva del debito e quindi interruttiva ex art. 2944 c.c. In memoria insistevano inoltre sul fatto che il primo giudice aveva riconosciuto il credito in ragione dell'avvenuto riconoscimento del debito. La Corte di cassazione rilevava però che le censure erano formulate in modo generico e privo di specificità: non era dimostrato il mandato in capo al legale che aveva inviato le diffide, né quello della FIMP; quanto alla delibera del 2014, si trattava di atto generale rivolto a un'intera categoria di lavoratori, non ricognitivo di singoli crediti; quanto alla delibera del 2018, essa era comunque successiva e intervenuta quando la prescrizione era già sospesa per pendenza del giudizio, sicché al più avrebbe potuto prospettarsi una rinuncia alla prescrizione, ma tale profilo non era stato dedotto in modo specifico. Il ricorso, inoltre, non trascriveva in modo autosufficiente gli atti e i documenti su cui si fondava e non censurava l'interpretazione della delibera secondo i canoni ermeneutici degli artt. 1362 ss. c.c. per gli atti unilaterali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non superassero i requisiti di specificità e autosufficienza dell'atto di ricorso per cassazione, che non fosse stata adeguatamente censurata la ratio decidendi della sentenza di appello sulla mancata prova dell'efficacia interruttiva delle diffide e sulla natura non ricognitiva della delibera del 2014, e che le deduzioni sulla delibera del 2018 introducessero questioni nuove e comunque non idonee a integrare una deduzione valida di rinuncia alla prescrizione. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l'azienda sanitaria non aveva svolto attività difensiva; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
la deduzione di violazione di legge e vizio motivazionale non può essere generica, ma deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 2944 c.c.
il riconoscimento del debito può avere effetto interruttivo della prescrizione, ma occorre che sia riferibile in modo univoco al singolo credito
art. 2937 c.c.
una deliberazione successiva alla maturazione della prescrizione potrebbe semmai rilevare come rinuncia alla prescrizione, ma il relativo fatto deve essere dedotto e dimostrato specificamente
art. 1362 c.c.
per interpretare un atto unilaterale valgono, per rinvio dell'art. 1324 c.c., i canoni ermeneutici contrattuali
art. 1362 ss. c.c.
la contestazione dell'interpretazione di un atto unilaterale deve essere proposta denunciando la violazione dei canoni ermeneutici
art. 1324 c.c.
le norme sull'interpretazione del contratto si applicano agli atti unilaterali tra vivi con contenuto patrimoniale
art. 366 c.p.c.
il ricorso per cassazione deve essere specifico, autosufficiente e contenere la trascrizione dei passaggi degli atti e documenti rilevanti
art. 13 d.p.r. 115/2002
comma 1-quater e comma 1-bis
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se il giudice di merito fonda la decisione sulla mancata prova di un presupposto decisivo, non basta riproporre in modo astratto una diversa lettura dei fatti o degli atti.
- L'efficacia interruttiva della prescrizione derivante da diffida o da atto ricognitivo presuppone la prova della riferibilità dell'atto al creditore o al suo rappresentante munito di valido mandato e la chiara imputazione del riconoscimento al singolo rapporto dedotto in giudizio.
- Un atto generale rivolto a una pluralità indeterminata di soggetti non integra, di regola, riconoscimento del debito nei confronti di ciascun singolo creditore, salvo che dal contenuto emerga in modo univoco la consapevolezza e l'ammissione del debito verso quel determinato soggetto.
- La contestazione dell'interpretazione di un atto unilaterale con contenuto patrimoniale deve essere formulata come violazione dei canoni ermeneutici degli artt. 1362 ss. c.c., applicabili per rinvio ex art. 1324 c.c., e non può risolversi in una mera contrapposizione di letture.
- In sede di legittimità è inammissibile introdurre questioni nuove o accertamenti in fatto non compiutamente dedotti nei gradi di merito; il ricorso deve essere autosufficiente e riportare specificamente gli atti e i documenti sui quali si fonda.
- La mancata contestazione degli importi o di un credito in giudizio non equivale automaticamente a rinuncia alla prescrizione; per configurare la rinuncia occorre una condotta univoca, successiva alla maturazione della prescrizione e specificamente allegata.
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