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Sentenza

Sentenza n. 3415/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta, n. 08244/2024, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202408614

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva annullato gli atti AGEA di imputazione del prelievo supplementare relativo alla campagna lattiera 2014/2015 e disposto il ricalcolo mediante disapplicazione delle disposizioni nazionali incompatibili con il diritto dell’Unione europea

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (produttori di latte)

Prevale il privato

La controversia

Gli originari ricorrenti, produttori di latte vaccino e primo acquirente, avevano impugnato le comunicazioni AGEA relative all’esito dei calcoli di fine periodo 2014/2015, alla lista di prelievo e all’imputazione del prelievo supplementare, contestando il criterio nazionale di redistribuzione delle somme riscosse in eccesso. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo incompatibile con il diritto dell’Unione il meccanismo italiano che individuava le categorie prioritarie sulla base della regolarità dei versamenti mensili effettuati dal primo acquirente. Il Ministero e AGEA hanno appellato deducendo: l’inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo di primo grado; l’infondatezza della decisione; la violazione di legge per avere il TAR ritenuto nulli gli atti in contrasto con la normativa unionale. Gli appellati hanno eccepito la genericità dell’appello, ne hanno chiesto il rigetto, hanno riproposto i motivi assorbiti e hanno sollecitato un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ex art. 267 TFUE. Nel merito, l’amministrazione ha sostenuto che, per la campagna 2014/2015, l’art. 84 del regolamento n. 1234/2007 consentisse la redistribuzione dell’eccedenza in favore di categorie prioritarie individuate secondo criteri obiettivi, senza necessità di consultazione o comunicazione alla Commissione europea. I produttori hanno invece sostenuto che l’art. 16 del regolamento n. 595/2004 fosse ancora applicabile e che il criterio della regolarità dei pagamenti fosse illegittimo perché non previsto dalla disciplina europea e non previamente comunicato alla Commissione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’eccezione di genericità dell’appello, ritenendo chiaramente individuabili le censure. Ha inoltre respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo, poiché i ricorrenti si trovavano in situazioni sostanziali e processuali omogenee: tutti erano produttori che avevano conferito latte alla medesima azienda acquirente e contestavano i medesimi criteri generali di calcolo e redistribuzione, incidenti sulle rispettive posizioni. Non era necessario dimostrare preventivamente che il ricalcolo sarebbe stato concretamente vantaggioso per ciascun produttore, poiché ciò avrebbe comportato un’inversione dell’onere della prova. Nel merito, la Sezione ha ritenuto che l’art. 16 del regolamento CE n. 595/2004 fosse applicabile anche alla campagna 2014/2015. L’abrogazione del regolamento n. 1788/2003 non aveva fatto venir meno la validità degli atti adottati sulla sua base; inoltre, il rinvio contenuto nell’art. 16 doveva intendersi riferito, per effetto delle disposizioni di continuità e delle tavole di concordanza, all’art. 84 del regolamento n. 1234/2007. La possibilità di redistribuire l’eccedenza a categorie prioritarie richiedeva non soltanto l’adozione di criteri obiettivi, ma anche l’individuazione di un termine da parte della Commissione europea. Tale previsione presupponeva necessariamente una comunicazione o interlocuzione preventiva con la Commissione, anche se la disciplina sopravvenuta non riproduceva espressamente il precedente riferimento alla consultazione. AGEA aveva ammesso che nessuna comunicazione era intervenuta. Ne conseguiva l’illegittimità del criterio nazionale fondato sulla regolarità dei versamenti dell’acquirente e degli atti di imputazione del prelievo adottati sulla sua base. È stato quindi confermato il giudizio di primo grado. L’istanza di rinvio pregiudiziale non ha condotto a una rimessione, essendo la questione risolta sulla base del quadro normativo e giurisprudenziale ritenuto sufficientemente chiaro. Le spese del grado sono state compensate in ragione della specificità della controversia e dell’assenza, fino a tempi recenti, di un orientamento consolidato.

Norme richiamate

  • art. 16 regolamento CE n. 595/2004

    Criteri di ridistribuzione del prelievo in eccesso

    La disposizione resta applicabile alla campagna 2014/2015 e consente criteri prioritari ulteriori rispetto a quelli espressamente indicati soltanto nel rispetto del coinvolgimento della Commissione europea.

  • art. 201 regolamento CE n. 1234/2007

    L’abrogazione dei regolamenti di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicate: a) il mantenimento in vigore degli atti comunitari adottati in base a detti regolamenti

    L’abrogazione del regolamento n. 1788/2003 non determina l’inapplicabilità degli atti comunitari adottati sulla sua base, tra cui il regolamento n. 595/2004.

  • art. 202 regolamento CE n. 1234/2007

    I riferimenti alle disposizioni e ai regolamenti modificati o abrogati [...] si intendono fatti al presente regolamento

    Il riferimento dell’art. 16 del regolamento n. 595/2004 all’art. 13 del regolamento n. 1788/2003 deve essere letto come riferito al corrispondente art. 84 del regolamento n. 1234/2007.

  • art. 84 regolamento CE n. 1234/2007

    Ridistribuirla in tutto o in parte ai produttori che rientrano in categorie prioritarie stabilite dallo Stato membro in base a criteri obiettivi e a un termine determinato dalla Commissione

    La redistribuzione dell’eccedenza riscossa può avvenire mediante categorie prioritarie fondate su criteri obiettivi, ma il riferimento al termine determinato dalla Commissione presuppone una preventiva comunicazione o interlocuzione con essa.

  • art. 230 regolamento UE n. 1308/2013

    Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è abrogato

    La disposizione salva, fino al 31 marzo 2015, specifiche norme del regolamento n. 1234/2007 sul regime di contenimento della produzione lattiera; essa non esclude la continuità applicativa necessaria degli atti e dei rinvii normativi considerati dal Collegio.

  • art. 80 regolamento CE n. 1234/2007

    Il contributo di ciascun produttore al pagamento del prelievo sulle eccedenze è stabilito [...] proporzionalmente alle quote individuali [...] o secondo criteri obiettivi

    La disposizione riguarda la determinazione del contributo al prelievo e deve essere coordinata con le regole specifiche sulla redistribuzione delle somme riscosse in eccesso.

  • art. 267 TFUE

    L’istanza di rinvio pregiudiziale formulata dagli appellati non è stata accolta.

  • art. 112 c.p.c.

    Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato

    Il Collegio ha ritenuto esaminati tutti gli aspetti rilevanti della controversia, dichiarando non decisivi gli argomenti non espressamente trattati.

Massime di principio

  • Quando una disciplina dell’Unione sostituisce una fonte previgente, l’abrogazione non travolge gli atti adottati sulla base della fonte abrogata se la normativa sopravvenuta ne preserva la validità o ne assicura la continuità applicativa.
  • Il rinvio contenuto in un atto dell’Unione a una disposizione abrogata deve essere interpretato, alla luce delle clausole di continuità e delle tavole di concordanza, come riferito alla disposizione sopravvenuta corrispondente, quando ciò sia necessario a preservare la funzionalità della disciplina.
  • La redistribuzione di somme riscosse in eccesso nell’ambito del regime delle quote latte può essere effettuata in favore di categorie prioritarie individuate mediante criteri obiettivi, ma il coinvolgimento della Commissione europea costituisce condizione di legittimità quando la disciplina europea prevede un termine determinato dalla Commissione: tale previsione presuppone almeno una preventiva comunicazione o interlocuzione, anche se non è richiesta un’autorizzazione formale dei criteri.
  • È illegittimo il criterio nazionale di redistribuzione del prelievo supplementare che privilegi determinate categorie di produttori sulla base della regolarità dei versamenti dell’acquirente, quando tale criterio non sia previsto dalla disciplina europea e sia stato adottato senza la necessaria comunicazione o interlocuzione con la Commissione europea.
  • È ammissibile il ricorso collettivo e cumulativo proposto da una pluralità di soggetti contro atti plurimi e una disciplina generale quando le posizioni sostanziali e processuali sono omogenee, gli atti derivano dal medesimo procedimento e le censure sono comuni, senza necessità di dimostrare preventivamente il vantaggio concreto che ciascun ricorrente otterrebbe dal ricalcolo.
  • La proposizione congiunta di un ricorso collettivo e cumulativo non è inammissibile quando ciascun ricorrente è direttamente inciso da un atto individuale replicante l’applicazione di un medesimo criterio generale e la controversia riguarda la legittimità comune delle operazioni di calcolo.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiBandi di finanziamento e graduatorieLegittimazione e interesse a ricorrereAppello
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoPrincipio di legalità e tipicità

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