Cassazione Penale, Sentenza n. 27610/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un'indagine in cui al ricorrente era stata applicata la custodia cautelare in carcere per un episodio di estorsione tentata aggravata. Il Tribunale del riesame aveva confermato l'ordinanza del G.i.p., valorizzando intercettazioni, dichiarazioni della persona offesa e altri riscontri, oltre al contesto criminogeno e alla personalità dell'indagato. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto, con un primo motivo, violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 110, 56 e 629 c.p. e all'art. 192 c.p.p., sostenendo che gli elementi indiziari fossero stati letti in modo distorto, che la mera presenza dell'indagato sul luogo dei dialoghi fosse neutra, che le dichiarazioni della persona offesa non lo riferissero alla condotta contestata e che egli si fosse limitato a chiedere una volta un aiuto per un lavoro edile. Con un secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274, 275 e 292 c.p.p., contestando la sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari e ritenendo irrilevanti i richiami a profili associativi e al ruolo ritenuto limitato e collaterale del ricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero generiche e, nella sostanza, volte a ottenere una diversa lettura del compendio indiziario e delle esigenze cautelari, attività preclusa nel giudizio di legittimità in materia cautelare. Ha osservato che il Tribunale del riesame aveva motivato in modo ampio, logico e persuasivo sia sulla gravità indiziaria sia sull'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, valorizzando plurimi elementi di indagine, le intercettazioni, i riscontri e la personalità del ricorrente, già condannato per associazione mafiosa e inserito in contesti di criminalità organizzata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, con ulteriori adempimenti di cancelleria.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiamato per delimitare i limiti di esposizione dei motivi di ricorso nel testo della sentenza
art. 110 c.p.
evocato dalla difesa in relazione al concorso di persone nel reato
art. 56 c.p.
evocato dalla difesa per contestare la configurabilità del tentativo
art. 629 c.p.
norma incriminatrice dell'estorsione, richiamata quale titolo del fatto contestato
art. 192 c.p.p.
richiamato dalla difesa per censurare la valutazione probatoria del compendio indiziario
art. 274 c.p.p.
norma sulle esigenze cautelari, oggetto di doglianza difensiva
art. 275 c.p.p.
richiamato in relazione alla valutazione dell'adeguatezza della custodia cautelare in carcere e alla presunzione cautelare
art. 292, comma 1, lett. c) c.p.p.
invocato dalla difesa come parametro della motivazione dell'ordinanza cautelare
art. 273 c.p.p.
richiamato dalla Corte per indicare i gravi indizi di colpevolezza e i limiti del sindacato di legittimità
art. 275, comma 3, c.p.p.
richiamato come presunzione legale operante nel giudizio cautelare, ritenuta non superata
art. 416-bis c.p.
menzionato come precedente condanna del ricorrente, valorizzata ai fini della personalità e del pericolo cautelare
art. 416-bis.1 c.p.
richiamato in relazione all'aggravante per finalità/agevolazione mafiosa, ritenuta rilevante ai fini della presunzione cautelare
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
indicato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro ordinanze cautelari personali non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto, dell'attendibilità delle fonti e della rilevanza degli indizi, salvo che la censura denunci specifiche violazioni di legge o una motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica.
- L'ammissibilità del ricorso in materia cautelare richiede che le doglianze si confrontino realmente con la motivazione del provvedimento impugnato; è inammissibile il motivo che si limiti a proporre una lettura alternativa, parcellizzata o generica degli elementi già esaminati dal giudice di merito.
- Ai fini delle esigenze cautelari, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione non coincide con l'imminenza di una nuova occasione criminosa, ma esige una valutazione prognostica concreta fondata su modalità della condotta, personalità dell'indagato e contesto socio-ambientale.
- La custodia cautelare in carcere può essere ritenuta giustificata quando la motivazione valorizzi in modo logico e specifico la gravità del fatto, il ruolo concorsuale dell'indagato, il contesto criminale di riferimento e la personalità desumibile anche da precedenti penali significativi.
- In presenza di una motivazione cautelare ampia, coerente e non meramente apparente, la denuncia di vizio motivazionale non è idonea a trasformarsi in una contestazione di merito sulla ricostruzione del fatto.
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