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Sentenza

Sentenza n. 427/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Imperia, sez. lav., 17.9.2024, n. 185, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600078

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, sez. lavoro, 17 settembre 2024, n. 185, relativa al riconoscimento della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato con cui il Tribunale di Imperia aveva accertato il suo diritto a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, condannando il Ministero all’emissione della carta e all’accredito complessivo di 1.500 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti al saldo. È stato verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997, decorrente dalla notificazione della decisione all’Amministrazione presso la sede reale il 23 ottobre 2024. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato il ricorso né provato l’avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo esecutivo. La ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e l’irrogazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo fondata l’actio iudicati. Poiché il Ministero non ha dimostrato l’adempimento del giudicato, gli ha ordinato di compiere gli atti giuridici e materiali necessari, rilasciando alla ricorrente la carta del docente e accreditando su di essa 1.500 euro oltre ai relativi accessori, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale perdurante inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con obbligo di provvedere in via sostitutiva entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. È stata accolta anche la domanda di astreinte: il Ministero dovrà corrispondere 10 euro per ogni giorno di ritardo, dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, fino all’adempimento o, in mancanza, fino all’insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato infine condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La norma costituisce il fondamento del giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare gli adempimenti necessari all’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, ai sensi del comma 4, lett. e), una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di fissare una penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata determinata in 10 euro per ogni giorno di ritardo.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione delle decisioni giudiziarie di condanna nei confronti delle amministrazioni, il cui decorso è stato verificato prima dell’azione di ottemperanza.

  • art. 2697 c.c.

    Ripartisce l’onere della prova: l’Amministrazione, costituitasi nel giudizio di ottemperanza, avrebbe dovuto dimostrare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’Amministrazione non contesta il ricorso ma non dimostra l’avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo esecutivo, l’actio iudicati deve essere accolta e il giudice può ordinare il compimento degli atti giuridici e materiali necessari all’esecuzione del giudicato.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 deve essere decorso prima della proposizione dell’azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione condannata al pagamento o all’esecuzione di una prestazione.
  • Quando l’esecuzione del giudicato richiede, oltre al pagamento di somme, un’attività amministrativa ulteriore, quale l’emissione di un titolo o beneficio elettronico, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e far decorrere da tale termine una penalità di mora.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare un commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva in caso di persistente inadempimento dell’Amministrazione, fissandone il termine di intervento dalla comunicazione dell’inottemperanza.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può decorrere dalla scadenza del termine assegnato per l’adempimento e cessare con l’esecuzione del giudicato oppure, in caso di mancata esecuzione, con l’insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoSpese di lite
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

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