Cassazione Penale, Sentenza n. 4790/2023 del 03/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del GIP del 7/9/2021 che aveva respinto la loro opposizione alla prima decisione esecutiva (15/1/2021) che disponeva la confisca di un immobile sito in Rho, acquistato nel 2016 dalla loro madre Baraviera Cristina e poi formalmente trasferito ai figli con una cessione senza corrispettivo nel 2018. La confisca era stata disposta in relazione alla condanna definitiva della Baraviera per bancarotta, ritenendo l'immobile profitto del reato. I ricorrenti hanno contestato la decisione denunciando carenza o insufficienza della motivazione e sostenendo la loro buona fede e la loro estraneità al reato, nonché che il giudicato era divenuto 'intangibile' senza la loro partecipazione al giudizio di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto legittimo che il giudice dell'esecuzione richiamasse per relationem la motivazione della prima decisione quando l'opposizione non introduce elementi nuovi di fatto o di diritto. I ricorrenti non hanno provato l'esistenza di una autonoma capacità economica che potesse dimostrare la genuinità dell'intestazione, e la gratuità della cessione ha rafforzato il giudizio di fittizietà. La Corte ha inoltre osservato che l'assenza di contraddittorio in sede di cognizione è riequilibrata dalla possibilità per i terzi di proporre l'incidente di esecuzione con doppia valutazione di merito sulla richiesta di restituzione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 ciascuno a favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 240 cod. pen.
La confisca è stata disposta come misura patrimoniale di esecuzione in relazione al profitto del reato di bancarotta, ricollegando l'immobile al provento della condotta criminosa della condannata.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per giustificare la sanzione pecuniaria a carico dei ricorrenti per la manifesta infondatezza del ricorso e per le conseguenti spese; la Corte ha ritenuto che ricorressero gli estremi per la multa a favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- Quando un bene è stato trasferito da un condannato a terzi mediante atto gratuito, sussiste una presunzione di fittizietà della intestazione se i terzi non dimostrano una autonoma capacità economica congrua all'acquisto; l'onere probatorio grava sui soggetti che contestano la confisca.
- In sede di opposizione all'esecuzione il giudice può richiamare integralmente la motivazione della precedente decisione se l'opposizione non apporta elementi nuovi di fatto o di diritto: la mera riproposizione di censure già decise non è sufficiente.
- L'assenza di partecipazione di terzi estranei al reato nel procedimento di cognizione originario non rende automaticamente invalido il giudicato rispetto a quei terzi; tali soggetti devono utilizzare gli strumenti processuali previsti (es. incidente di esecuzione o rimedi specifici) per ottenere la revisione o la restituzione.
- Per contrastare efficacemente una confisca basata su una cessione gratuita occorre proporre e documentare elementi nuovi e concreti, in particolare la dimostrazione di fondi propri antecedenti all'acquisto o altre prove che attestino la legittimità della provenienza dei mezzi impiegati.
- Ricorsi manifestamente infondati possono comportare non solo la condanna alle spese processuali ma anche sanzioni pecuniarie a norma dell'art. 616 c.p.p.; è quindi strategico valutare attentamente la fondatezza delle doglianze prima di proporre il ricorso.
- In presenza di provvedimenti esecutivi già motivati, il modo più efficace per i terzi è proporre nuove prove o incidenti di esecuzione che consentano un riesame di merito, piuttosto che replicare le stesse censure già valutate negativamente.
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