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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2493/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva vizi di motivazione e violazione degli artt. 191, 442 e 526 c.p.p., sostenendo che la Corte d'appello avesse travisato i fatti ritenendo integrato il reato di estorsione (anziché il meno grave esercizio arbitrario delle proprie ragioni) e avendo riformato l'assoluzione per diffamazione senza adeguata motivazione rafforzata. Si contestava in particolare l'attribuzione come saldo di una somma di Euro 1.500,00, la valutazione dell'ingiustizia della locupletazione degli Euro 10.000,00 e la presunta apoditticita delle argomentazioni circa l'identificabilita della persona offesa negli articoli. Era stata anche depositata memoria con motivo nuovo. Il Procuratore Generale aveva chiesto l'inammissibilita del ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Il Collegio ha svolto un approfondito esame della questione giuridica relativa all'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale in appello (art. 603 c.p.p., comma 3-bis) quando il giudice di secondo grado riqualifica il fatto in senso peggiorativo. Ha adottato l'orientamento secondo il quale non sempre è obbligatoria la rinnovazione delle prove dichiarative quando vi sia una riqualificazione in peius; la rinnovazione è obbligatoria quando la riforma da assoluzione a condanna si fonda su diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive. Nel caso concreto la Corte territoriale ha fornito una motivazione dettagliata, basata anche su prove documentali (screenshot, file audio, articoli e foto con dettaglio del mezzo con targa parzialmente leggibile) che giustificava la qualificazione per estorsione e l'identificabilita della vittima per diffamazione; la memoria con motivo nuovo è risultata generica. Conseguentemente le condanne pronunciate dalla Corte d'Appello (estorsione e diffamazione) sono state confermate.

Norme richiamate

  • Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 6 par. 3 lett. d)

    Richiama il diritto dell'imputato a esaminare i testimoni a carico e a ottenere l'esame dei testi a discarico; la giurisprudenza europea è parametro interpretativo per le norme processuali interne e rileva nella valutazione della necessità di rinnovazione delle prove dichiarative.

  • art. 603 c.p.p., comma 3 e 3-bis

    Stabilisce l'obbligo del giudice di appello di rinnovare l'istruzione dibattimentale quando il gravame del pubblico ministero concerne la valutazione della prova dichiarativa; la sua violazione può essere rilevata d'ufficio in Cassazione.

  • art. 609 c.p.p., comma 2

    Consente la rilevazione d'ufficio in Cassazione dell'omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, qualora si configuri una garanzia fondamentale violata.

  • art. 533 c.p.p.

    Disciplina il criterio della condanna solo se la colpevolezza è provata al di là di ogni ragionevole dubbio; la Corte ha chiarito che questo principio non estende di per sé l'obbligo di rinnovazione delle prove in appello.

  • art. 629 c.p. e art. 393 c.p.

    Riferimento alle fattispecie considerate: art. 629 (estorsione) e art. 393 (esercizio arbitrario delle proprie ragioni); la Corte ha analizzato la corretta sussunzione del fatto nella fattispecie di estorsione.

  • artt. 516, 521, comma 2, 522, 604, comma 1, 623, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Norme richiamate come rimedi e strumenti processuali alternativi nel caso in cui la ricostruzione dei fatti in appello sia radicalmente difforme dall'editto accusatorio, con possibile nullità della sentenza.

Massime di principio

  • La rinnovazione delle prove dichiarative in appello (art. 603 c.p.p., comma 3-bis) è obbligatoria quando la riforma da assoluzione a condanna si fonda su una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive; in tal caso l'omissione è rilevabile d'ufficio in Cassazione.
  • Quando la Corte d'appello riqualifica il fatto in senso peggiorativo ma si basa soprattutto su prova documentale o su valutazioni di diritto, non è sempre obbligatoria la rinnovazione delle prove orali: è però necessario fornire una motivazione puntuale e rafforzata che giustifichi la diversa conclusione.
  • Se si ritiene che l'assoluzione sia stata ribaltata in virtù di una diversa valutazione di dichiarazioni ritenute decisive, la parte interessata deve chiedere espressamente la rinnovazione dell'istruzione in appello; in mancanza, si può impugnare in Cassazione per vizi di motivazione o per violazione della norma sulla rinnovazione.
  • In casi di diffamazione l'identificabilita del soggetto offeso può essere dimostrata anche con elementi documentali come foto, particolari del veicolo o riferimenti geografici e culturali che rendono la persona agevolmente individuabile, e non solo con riferimenti testuali generici.
  • Nelle impugnazioni che versano su travisamento dei fatti è fondamentale che il giudice di appello esponga argomentazioni logiche e non apodittiche; altrimenti rimangono sindacabili in sede di Cassazione per vizio motivazionale.

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