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Sentenza

Sentenza n. 2334/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601180

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’emissione della Carta del docente e l’accredito di € 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a emettere in suo favore la Carta del docente e ad accreditarvi € 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto sino all’effettiva attribuzione. Ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, documentando il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione al Ministero a mezzo PEC il 19 febbraio 2025 e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti dell’art. 114 c.p.a., in particolare il passaggio in giudicato della sentenza civile e l’inutile decorso del termine dilatorio per l’esecuzione delle condanne pecuniarie. Ha ordinato al Ministero di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale adempimento del titolo, mediante emissione della Carta del docente e attribuzione delle somme dovute, comprensive di interessi e rivalutazione. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a dirigente o funzionario della medesima Direzione, da attivarsi su sollecitazione della parte interessata e con un ulteriore termine di sessanta giorni. Il commissario opera obbligatoriamente quale ausiliario del giudice, senza compenso, trattandosi di attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; gli eventuali depositi devono essere effettuati tramite il Processo amministrativo telematico secondo le modalità indicate nella sentenza. Il TAR ha inoltre imposto al Ministero la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o, al più tardi, fino alla scadenza del termine concesso per adempiere. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 189,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    presupposti dell’ottemperanza e penalità di mora di cui al comma 4, lett. e)

    Il giudice dell’ottemperanza, accertata l’inottemperanza a un giudicato, può ordinare all’Amministrazione di adempiere entro un termine e imporre una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo, individuando altresì un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    termine decorrente dalla notifica del titolo a mezzo PEC al Ministero

    L’azione esecutiva per una condanna pecuniaria nei confronti dell’Amministrazione può essere esercitata dopo l’inutile decorso del termine previsto dalla disposizione, decorrente dalla notificazione del titolo.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    spendibile nelle forme e con le finalità di cui all’art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107

    La Carta del docente deve essere emessa e resa utilizzabile secondo le forme e finalità previste dalla disposizione.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola dell’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per determinati giudizi di ottemperanza, può essere applicata analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme di denaro, quando il commissario appartenga all’Amministrazione resistente e l’attività rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare il passaggio in giudicato del titolo azionato e l’inutile decorso del termine legalmente previsto per l’adempimento delle condanne pecuniarie nei confronti della pubblica amministrazione per ordinare l’esecuzione integrale del giudicato.
  • Quando l’amministrazione non esegue spontaneamente il giudicato, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare, già nella sentenza, un commissario ad acta incaricato dell’esecuzione sostitutiva in caso di ulteriore inerzia.
  • Il munus di commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Il commissario ad acta appartenente all’amministrazione resistente svolge l’incarico senza compenso quando l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme di denaro.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può imporre, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora parametrata agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine assegnato per adempiere, fermo l’onere della parte interessata di sollecitare l’insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàResponsabilità precontrattuale

Testo integrale

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