Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2275/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202604014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il provvedimento amministrativo negativo in materia di soggiorno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il cittadino straniero ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio, deducendo la necessità di considerare circostanze sopravvenute rispetto alle irregolarità rilevate dall’Amministrazione nel preavviso di rigetto. In particolare, ha documentato di avere instaurato il rapporto di lavoro con il primo datore richiedente, nonostante l’originaria incapienza reddituale, e di essere successivamente passato alle dipendenze di nuovi datori di lavoro mediante contratti di lavoro subordinato. Ha inoltre comprovato la disponibilità di un nuovo alloggio idoneo, circostanza non contestata dall’Amministrazione. Tali elementi sarebbero stati idonei a sanare le irregolarità amministrative precedentemente rilevate e avrebbero dovuto essere valutati ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e riformato l’ordinanza del TAR. Ha ritenuto che le circostanze sopravvenute — la documentata instaurazione e prosecuzione di rapporti di lavoro subordinato e la disponibilità di un nuovo alloggio — potessero consentire il rilascio del titolo ovvero sanare le irregolarità amministrative rilevate nel preavviso di rigetto. Tali circostanze avrebbero potuto essere utilmente valutate dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 e dovevano essere adeguatamente esaminate anche nel giudizio amministrativo, considerato quale giudizio sul rapporto. L’accoglimento è stato disposto ai fini del motivato riesame del provvedimento da parte del Ministero dell’Interno, senza pronuncia definitiva sulla spettanza del titolo. Il TAR è stato incaricato di fissare sollecitamente l’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili

    La disposizione impone di considerare gli elementi sopravvenuti che consentano il rilascio del permesso e le irregolarità amministrative sanabili; nel caso concreto, la sopravvenuta documentazione dei rapporti di lavoro e della disponibilità di un nuovo alloggio richiede un motivato riesame amministrativo.

  • art. 62 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’appello cautelare contro l’ordinanza del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in sede cautelare, di disporre la sollecita fissazione dell’udienza di merito; il Consiglio di Stato ne ha ordinato l’applicazione da parte del TAR.

Massime di principio

  • Nel procedimento relativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, l’Amministrazione deve valutare anche gli elementi sopravvenuti che consentano il rilascio del titolo o rendano sanabili le irregolarità amministrative originariamente rilevate.
  • La documentata instaurazione o prosecuzione di rapporti di lavoro subordinato e la disponibilità di un nuovo alloggio possono costituire circostanze sopravvenute rilevanti ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 e devono essere oggetto di una valutazione amministrativa espressa e motivata.
  • Nel giudizio amministrativo avente a oggetto un provvedimento negativo in materia di soggiorno, le circostanze sopravvenute rilevanti ai fini della decisione devono essere adeguatamente vagliate, in coerenza con la natura del giudizio quale giudizio sul rapporto.
  • In sede cautelare, l’accoglimento dell’appello può essere disposto ai soli fini del motivato riesame del provvedimento da parte dell’Amministrazione, senza anticipare la decisione definitiva sulla spettanza del titolo.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieRinnovo e requisito reddituale
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.