Sentenza n. 5730/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento -previa adozione di misure cautelari - del provvedimento di diniego del visto d’ingresso per motivi di studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso per motivi di studio motivato dal difetto del requisito economico
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per motivi di studio, ritenendo illegittima la valutazione negativa fondata sul difetto del requisito economico. Nelle more del giudizio, la sede diplomatica di Beirut, in sede di riesame disposto con ordinanza cautelare, ha rilasciato il visto inizialmente negato.
La decisione
Il rilascio del visto ha fatto conseguire al ricorrente il bene della vita perseguito, coincidente integralmente con il petitum del ricorso. Il giudice ha quindi ritenuto applicabile l'art. 34, comma 5, c.p.a. e ha definito il giudizio con una pronuncia di accoglimento e annullamento del provvedimento impugnato. Le spese sono state poste a carico del MAECI secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché il visto è stato rilasciato soltanto dopo la proposizione del ricorso e in esito al riesame disposto in sede cautelare; sono state liquidate in euro 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
eventuale soddisfazione integrale della pretesa del ricorrente nel corso del giudizio
Quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente è integralmente soddisfatta, il giudice può accertare l'illegittimità dell'atto impugnato ai fini della decisione sulle spese.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di annullamento, l'amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa integralmente l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente, il giudice può definire la controversia ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., accertando l'illegittimità dell'atto impugnato ai fini della regolazione delle spese.
- Il rilascio del titolo amministrativo richiesto dopo la proposizione del ricorso e in esito al riesame disposto dal giudice cautelare giustifica, secondo il principio della soccombenza virtuale, la condanna dell'amministrazione alle spese di lite, quando il ricorso risulti fondato nella prospettiva della decisione virtuale sul merito.
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