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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03921/2026 del 30/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore ha chiesto che il Fasulo, sottoposto a detenzione domiciliare, fosse autorizzato ad allontanarsi dalla propria abitazione ogni domenica alle ore 18.40 per partecipare alla messa e ogni giovedì alle ore 20.40 per l'ora di adorazione. Il Magistrato di sorveglianza ha rigettato la richiesta ritenendo mancanti motivi di necessità e urgenza e osservando che l'interessato può seguire la messa in televisione. Il difensore ha quindi proposto reclamo sostenendo l'importanza psicologica della partecipazione ai riti sacri e richiamando la condotta rispettosa delle prescrizioni e precedenti permessi per motivi di salute. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza ha convertito il reclamo in ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: l'impugnazione per cassazione è esperibile solo per vizio di legge ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., mentre il ricorso si fondava esclusivamente sull'irragionevolezza del diniego e non denunciava alcuna violazione di legge. Il rigetto dell'autorizzazione è stato ritenuto adeguatamente motivato, richiamando i criteri di cui all'art. 284 c.p.p. e alle disposizioni sull'esecuzione della detenzione domiciliare. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 47-ter Ord. pen.

    il Tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dall'articolo 284 del codice di procedura penale

    La disposizione viene intesa nel senso che le modalità della detenzione domiciliare sono regolate richiamando l'art. 284 c.p.p.; il Magistrato di sorveglianza può modificare tali modalità ma le decisioni sono soggette a specifici rimedi impugnatori.

  • art. 284, comma 3, cod. proc. pen.

    disposizioni relative alle modalità esecutive della detenzione domiciliare stabilite dal Tribunale di Sorveglianza possono essere modificate dal Magistrato di Sorveglianza competente per territorio

    L'art. 284 c.p.p. detta i criteri per concedere o negare autorizzazioni ad assentarsi dal luogo di detenzione domiciliare; il rigetto deve essere motivato sulla base dei criteri previsti e la Corte ha ritenuto la motivazione del Magistrato adeguata.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    Secondo la Corte, il ricorso per cassazione avverso provvedimenti che incidono sulla libertà personale è esperibile soltanto in caso di violazione di legge; valutazioni di merito o di ragionevolezza non sono idonee a fondare la cassazione.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.

    La norma viene applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali; in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione dell'inammissibilità, è stata disposta anche la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Le modifiche alle modalità della detenzione domiciliare che incidono sulla libertà personale sono impugnabili in Cassazione solo se si deduce una violazione di legge; le contestazioni basate solo sulla mera irragionevolezza della decisione rischiano l'inammissibilità.
  • Per ottenere autorizzazioni ad allontanarsi dagli arresti domiciliari è necessario documentare motivi di necessità e urgenza o esigenze rilevanti (salute, giustizia, esigenze inderogabili), fornendo prove mediche o elementi fattuali concreti.
  • La partecipazione a riti religiosi non costituisce automaticamente un diritto che giustifica la modifica delle prescrizioni: il giudice valuta l'impatto sulla modalità di esecuzione della misura e se esistono alternative non lesive (es. seguito televisivo).
  • Chi propone impugnazioni in materia di misure restrittive deve formulare il gravame indicando vizi di diritto specifici per poter accedere alla Cassazione; altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese e possibili sanzioni pecuniarie.
  • In sede di richiesta preventiva, conviene proporre misure il più circoscritte possibili (orari limitati, frequenza ridotta), corredate da certificazioni sanitarie e da argomentazione concreta sull'incidenza positiva sulla salute mentale o sul percorso rieducativo, per aumentare le probabilità di accoglimento.

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