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Sentenza

Sentenza n. 4821/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione della efficacia a) della determinazione n. 664 del 30.03.2026 del Dirigente della Direzione 5 del Comune di Pozzuoli, avente ad oggetto: “Contributo per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno conseguenti agli eventi sismici del maggio 2024 e marzo 2025 - art. 9 novies d.l. 76/24 convertito, con modificazioni, con l. 111/24 e d.l. 65/25 convertito, con modificazioni, con l. 101/25 e Decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 13.12.24 rubricato ‘misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili’ (pubb. G.U. nr. 6 del 09.01.25) – approvazione graduatoria delle istanze pervenute”, con la quale, a seguito di valutazioni discrezionali in materia urbanistica/edilizia, esprime l’esito ‘positivo parziale’ per la domanda prat. n. 057/2025/CRI (prot. n. 102630 del 15.10.2025) indicata nell’allegata graduatoria complessiva; b) del provvedimento del Dirigente della Direzione 5 del Comune di Pozzuoli n. 51249 del 13.04.2026, con il quale, a seguito di valutazioni discrezionali in materia urbanistica/edilizia, è stata rigettata l’istanza di ammissione al contributo per il sub 8 prat. n. 057/2025/CRI (prot. n. 102630 del 15.10.2025) indicata nell’allegata graduatoria complessiva, formulata dalla ricorrente ex art. 9 novies del D.L. n. 76/24, così come modificato dalla l. 111/24 ed integrato dal D.L. n. 65/25 conv. con L. 101/25; c) della nota prot. n. 67165 del 15.05.2025, resa in riscontro all’istanza di accesso formulata in data 01.04.2026, con la quale si trasmette la documentazione storico-catastale acquisita dall’Ufficio, che conferma la difformità rilevata all’immobile della ricorrente; d) In subordine ed in parte qua del Decreto Interministeriale emanato in data 13.12.2024 dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, rubricato “Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili”, nella parte in cui: d 1) non prevede l’autonoma erogazione del contributo per la riparazione delle unità immobiliari con difformità conformi al piano urbanistico ed al piano paesaggistico; d 2) non prevede l’autonoma erogazione del contributo per la riparazione delle parti comuni degli edifici condominiali, previa verifica dello stato legittimo del fabbricato ex art. 9 bis del DPR 380/2001, rispetto al contributo previsto per le unità immobiliari di proprietà privata; e) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, conseguente e collegato.

Giustizia amministrativa202603596

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego, totale o parziale, del contributo per la riparazione e la riqualificazione sismica di un edificio danneggiato dagli eventi sismici del 2024 e del 2025, nonché decreto interministeriale attuativo nella parte ritenuta ostativa all'erogazione del contributo per le parti comuni e per unità immobiliari con difformità sanabili

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni erogatrici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la determinazione comunale che aveva riconosciuto un esito solo parzialmente positivo per la domanda di contributo e il successivo provvedimento di rigetto relativo a una specifica unità immobiliare, deducendo di avere prodotto la documentazione richiesta e sostenendo che il Comune avesse svolto un'istruttoria incompleta e motivato insufficientemente il diniego quanto alla mancata dimostrazione dello stato legittimo dell'immobile ai sensi dell'art. 9-bis del d.P.R. 380/2001. In via subordinata, hanno sostenuto che il contributo dovesse comunque essere riconosciuto per le parti comuni dell'edificio, il cui stato legittimo sarebbe stato dimostrato. Hanno inoltre censurato il decreto interministeriale del 13 dicembre 2024 nella parte in cui non prevederebbe l'erogazione autonoma del contributo per le parti comuni e per le unità immobiliari con difformità conformi agli strumenti urbanistici e paesaggistici o comunque sanabili. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, l'infondatezza del ricorso; le amministrazioni statali costituite hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza delle censure sul decreto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo competente il giudice ordinario, senza esaminare nel merito le censure sull'istruttoria, sulla motivazione, sullo stato legittimo dell'immobile e sulla legittimità del decreto interministeriale. Il Collegio ha qualificato la posizione dei richiedenti come diritto soggettivo e non come interesse legittimo: la disciplina dell'art. 9-novies del d.l. 76/2024 e del decreto interministeriale del 13 dicembre 2024 configura infatti una fattispecie legale tipica e vincolata, nella quale l'amministrazione deve verificare requisiti e documentazione predeterminati, senza effettuare una comparazione discrezionale degli interessi o una selezione qualitativa dei progetti. La formazione della graduatoria e il limite delle risorse disponibili non modificano tale qualificazione, poiché la graduatoria costituisce una modalità seriale di attuazione di diritti omogenei e la disponibilità finanziaria è un elemento della fattispecie costitutiva del diritto, non un limite esterno a un potere discrezionale. La controversia non rientra neppure nella giurisdizione esclusiva in materia edilizia e urbanistica, poiché l'oggetto immediato è il riconoscimento di una provvidenza economica post-calamità e la verifica della regolarità edilizia costituisce soltanto un presupposto del contributo. Anche la censura subordinata contro il decreto interministeriale resta strumentale all'ottenimento del contributo e non trasforma la controversia in una autonoma impugnazione di un atto normativo o regolamentare. Il ricorso potrà essere riassunto dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 9-novies d.l. 76/2024, convertito dalla l. 111/2024

    La disciplina primaria costituisce la base del regime di contributi per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici danneggiati dagli eventi considerati.

  • art. 9-bis d.P.R. 380/2001

    Lo stato legittimo dell'immobile costituisce uno dei presupposti documentali e sostanziali per l'accesso al contributo, ma la relativa verifica non trasforma la controversia economica in una controversia edilizia o urbanistica.

  • art. 3, comma 2, decreto interministeriale 13 dicembre 2024

    Subordina il contributo alla presenza del prescritto titolo abilitativo o di un titolo in sanatoria.

  • art. 7, comma 4, lett. d), decreto interministeriale 13 dicembre 2024

    Richiede la documentazione attestante lo stato legittimo dell'immobile ai sensi dell'art. 9-bis del d.P.R. 380/2001.

  • art. 7, commi 8 e 9, decreto interministeriale 13 dicembre 2024

    i comuni, nei limiti delle risorse finanziarie ricevute ai sensi dell'articolo 12, esaminano le domande dando priorità agli interventi su edifici con il livello operativo più basso, da L0 a L4, e procedendo dall'intervento su edifici con più unità immobiliari abitate, in maniera da permettere la revoca del provvedimento di sgombero e il conseguente rientro nell'abitazione del maggior numero di nuclei familiari

    La graduatoria e la priorità tra domande ammissibili applicano criteri oggettivi predeterminati e non comportano una valutazione discrezionale o qualitativa dei progetti.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione della causa dinanzi al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione declinatoria.

  • art. 103 Cost.

    La giurisdizione esclusiva amministrativa nelle materie indicate dalla legge non è costituzionalmente necessitata in assenza di un'espressa scelta legislativa.

Massime di principio

  • Quando una legge e la relativa disciplina attuativa predeterminano beneficiari, requisiti, interventi ammissibili, documentazione, criteri di quantificazione e modalità di graduazione delle domande, la posizione del richiedente è di diritto soggettivo se l'amministrazione deve limitarsi ad accertare la sussistenza dei presupposti, senza esercitare un potere discrezionale di comparazione degli interessi o di selezione qualitativa dei beneficiari.
  • La formazione di una graduatoria non attribuisce di per sé natura discrezionale al procedimento di concessione del beneficio: se la graduazione avviene mediante criteri oggettivi e predeterminati, essa costituisce una modalità seriale di attuazione di diritti omogenei in presenza di risorse limitate.
  • Quando il beneficio è subordinato ai limiti delle risorse finanziarie disponibili e alla collocazione utile nella graduatoria, la provvista finanziaria può costituire un elemento della fattispecie costitutiva del diritto, anziché un limite esterno all'esercizio di un potere amministrativo discrezionale.
  • La controversia relativa a un contributo post-sisma appartiene alla giurisdizione ordinaria quando ha per oggetto immediato l'accertamento della spettanza della provvidenza economica secondo una disciplina vincolata; la circostanza che tra i presupposti del contributo rientri la verifica dello stato legittimo dell'immobile non la riconduce, per ciò solo, alla giurisdizione esclusiva amministrativa in materia edilizia e urbanistica.
  • L'impugnazione subordinata di una disposizione attuativa, proposta esclusivamente per rimuovere l'ostacolo al riconoscimento del contributo richiesto, resta strumentale alla pretesa patrimoniale e non si trasforma in una autonoma controversia sull'atto normativo o regolamentare.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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