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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22497/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminato la pena nei confronti dell'imputato per il reato di detenzione illecita di stupefacenti di lieve entità, contestato come commesso in continuazione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione degli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e 530, comma 2, c.p.p., sostanzialmente contestando la tenuta logico-giuridica della decisione di merito e la conferma della responsabilità penale e del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo non deducibile in sede di legittimità, giudicato generico e aspecifico. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse congrua e immune da vizi logico-giuridici sia quanto all'affermazione di responsabilità sia quanto alla pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    richiamato per la continuazione tra più fatti di reato o condotte unificate dal medesimo disegno criminoso.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice richiamata per il reato di detenzione di stupefacenti di lieve entità oggetto di condanna.

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    invocato dal ricorrente in relazione al proscioglimento quando manca la prova sufficiente della responsabilità.

  • art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.

    utilizzato per dichiarare inammissibile il ricorso per genericità e aspecificità del motivo.

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità.

  • Corte Cost. n. 186/2000

    richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è scrutinabile un motivo che si risolva in una critica generica alla motivazione della sentenza impugnata, senza un puntuale confronto con le rationes decidendi della decisione di merito.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico: deve indicare con precisione gli errori di fatto o di diritto denunciati e spiegare perché la motivazione impugnata sarebbe illogica o erronea; in difetto, il ricorso è inammissibile.
  • Quando la motivazione di merito dia conto in modo coerente della responsabilità e della determinazione della pena, la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione del materiale probatorio o nella mera contestazione del risultato decisionale.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo cause di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieOmesso versamentoImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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