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Ordinanza

Ordinanza n. 4/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima-Quater) n. 6214/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202503953

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIQuestione di legittimità costituzionaleAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva confermato la decorrenza giuridica ed economica della nomina a vice sovrintendente tecnico dal giorno successivo alla conclusione del corso di formazione, anziché dalla data della vacanza organica

Esito

RIMESSIONE

La controversia

Gli appellanti contestavano la sentenza del TAR e l’applicazione dell’art. 2, comma 1, lettera ll), del d.lgs. n. 95/2017, come modificato dall’art. 14, comma 1, lettera n), del d.lgs. n. 126/2018, ai concorsi straordinari banditi per il 2017, 2018 e 2019. Deducevano la violazione dell’art. 20-quater del d.P.R. n. 337/1982 e del bando, sostenendo che la decorrenza avrebbe dovuto essere retrodatata al 1° gennaio dell’anno successivo alla vacanza organica, o almeno al 1° gennaio 2017. Invocavano inoltre il principio tempus regit actum, il carattere vincolante della lex specialis e la lesione del legittimo affidamento maturato sulla disciplina vigente al momento del bando. Deducevano disparità di trattamento e irragionevolezza rispetto ai vincitori dei concorsi ordinari e rispetto ad altri appartenenti al ruolo tecnico, nonché violazione degli artt. 3, 51, 76 e 97 Cost. Contestavano infine il rigetto, da parte del TAR, della richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale.

La decisione

Il Consiglio di Stato, con precedente sentenza non definitiva n. 10346/2025, aveva respinto i motivi diversi da quello relativo alla questione di costituzionalità. Con la presente ordinanza ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione concernente l’art. 14, comma 1, lettera n), del d.lgs. n. 126/2018, nella parte in cui, per i concorsi straordinari relativi agli anni 2017, 2018 e 2019, non consente la retrodatazione della decorrenza giuridica ed economica della nomina a vice sovrintendente tecnico al 1° gennaio dell’anno successivo all’accertamento della vacanza organica, o in subordine al 1° gennaio 2017. Secondo il Collegio, la diversità tra procedura ordinaria e procedura straordinaria non appare sufficiente a giustificare una diversa disciplina della decorrenza, poiché entrambe conducono alla medesima qualifica e alle medesime funzioni. La mancata retrodatazione può determinare una posizione deteriore per i vincitori dei concorsi straordinari, incidendo sull’anzianità di ruolo, sulle successive progressioni di carriera e sugli istituti connessi allo status di dipendente. La questione è stata ritenuta rilevante perché, ove la norma fosse dichiarata incostituzionale, le domande degli appellanti potrebbero risultare fondate. Il dubbio di costituzionalità è stato ritenuto non manifestamente infondato in relazione agli artt. 3, primo e secondo comma, e 97, secondo comma, Cost., anche alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata, mentre è stato escluso con riguardo agli artt. 24, 51, 76 e 113 Cost. Il giudizio è stato sospeso e gli atti sono stati trasmessi alla Corte costituzionale; ogni ulteriore statuizione, anche sulle spese, è stata riservata alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 20-quater d.P.R. 24 aprile 1982, n. 337

    Disciplina richiamata dagli appellanti a sostegno della decorrenza giuridica collegata alla vacanza dei posti.

  • art. 2, comma 1, lettera ll), d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95

    alla copertura di 900 posti per l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico del ruolo dei sovrintendenti tecnici, si provvede nei limiti dei posti complessivamente disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2016 [...] I vincitori dei concorsi banditi entro il 2017, il 2018 e il 2019 [...] conseguono la nomina [...] con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del rispettivo corso di formazione tecnico-professionale.

    La disposizione esclude la retrodatazione della nomina dei vincitori dei concorsi straordinari e fissa la decorrenza al giorno successivo alla conclusione del corso; il suo tenore letterale impedisce un’interpretazione costituzionalmente orientata.

  • art. 14, comma 1, lettera n), d.lgs. 5 ottobre 2018, n. 126

    Norma modificativa della disciplina dei concorsi straordinari per vice sovrintendenti tecnici, della quale il Collegio dubita la legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 97 Cost.

  • art. 3, primo e secondo comma, Cost.

    Parametro rispetto al quale il Collegio ravvisa una possibile disparità irragionevole tra personale che accede alla medesima qualifica mediante procedure ordinarie e straordinarie, nonché tra vincitori di concorsi in periodi diversi.

  • art. 97, secondo comma, Cost.

    Parametro ritenuto potenzialmente violato perché la diversa decorrenza può svuotare o svilire l’istituto della progressione e comportare un trattamento amministrativo arbitrariamente differenziato.

  • art. 76 Cost.

    La censura di eccesso di delega è stata ritenuta non manifestamente fondata: la delega legislativa avrebbe definito oggetto, principi, criteri direttivi e termine dell’intervento.

  • art. 134 Cost.

    Fondamento costituzionale del giudizio di legittimità costituzionale rimesso alla Corte costituzionale.

  • art. 1 l. cost. 9 febbraio 1948, n. 1

    Richiamato quale base normativa della rimessione della questione alla Corte costituzionale.

  • art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87

    Richiamato per la dichiarazione di rilevanza e non manifesta infondatezza e per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

  • art. 8, comma 1, lettera a), l. 7 agosto 2015, n. 124

    Legge delega ritenuta idonea a fondare l’adozione del d.lgs. n. 126/2018.

Massime di principio

  • Quando procedure ordinarie e straordinarie conducono alla medesima qualifica e alle medesime funzioni, la sola diversità delle modalità selettive non giustifica necessariamente una diversa decorrenza degli effetti giuridici ed economici della nomina.
  • Una disciplina che consenta la retrodatazione dell’anzianità per alcuni vincitori e la escluda per altri appartenenti alla medesima qualifica può violare l’art. 3 Cost. se determina uno scavalcamento o una posizione deteriore priva di ragionevole giustificazione.
  • La diversa decorrenza della nomina può assumere rilievo costituzionale quando incide sull’anzianità di ruolo, sulle successive progressioni di carriera e sugli ulteriori istituti amministrativi connessi allo status del dipendente pubblico.
  • Quando il tenore letterale della disposizione esclude espressamente la retrodatazione, il giudice non può superare tale preclusione mediante un’interpretazione costituzionalmente orientata e, ove sussistano rilevanza e non manifesta infondatezza, deve rimettere la questione alla Corte costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiQuestione di legittimità costituzionaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

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