Cassazione Civile, Ordinanza n. 25342/2021 del 20/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Tre soggetti, quali eredi di una defunta, hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che, accogliendo gli appelli della banca e di un altro intimato, aveva riformato la decisione di primo grado e respinto la loro domanda nei confronti della banca e del coobbligato/controparte indicato in atti. Nel giudizio di legittimità la banca ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato. Un altro intimato ha depositato soltanto un atto di semplice costituzione, ritenuto non qualificabile come controricorso. Dopo la fissazione dell'adunanza camerale, i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche dai difensori della banca con accettazione. La Corte ha ritenuto valida la rinuncia ex art. 390 c.p.c., con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato e declaratoria di estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese.
La decisione
La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile la costituzione dell'intimato che aveva depositato un mero atto di semplice costituzione, privo dei requisiti del controricorso. Ha poi preso atto della rinuncia al ricorso principale, ritenuta conforme all'art. 390 c.p.c. per la presenza della sottoscrizione dei ricorrenti e dell'accettazione dei difensori della banca controricorrente. In conseguenza ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato della banca e senza provvedere sulle spese. È stata inoltre richiamata l'inapplicabilità del contributo unificato aggiuntivo in caso di estinzione per rinuncia.
Norme richiamate
art. 370 c.p.c.
Il controricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda; un atto privo di tali requisiti non vale come controricorso.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
La mancanza dei requisiti essenziali del controricorso impedisce di considerare l'atto come valida costituzione nel giudizio di cassazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Nel rito camerale di cassazione, dopo la scadenza del termine per il controricorso e fino alla discussione non è consentita attività processuale ulteriore alla parte che non si sia validamente costituita.
art. 372 c.p.c.
È precluso il deposito di documenti da parte della parte che non abbia proposto un valido controricorso nei termini previsti.
art. 378 c.p.c.
Sono precluse le memorie difensive successive per la parte che non si sia validamente costituita mediante controricorso.
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso è efficace se sottoscritta dalla parte e dal difensore e accettata dalla controparte costituita; in tal caso determina l'estinzione del giudizio.
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
In caso di estinzione del giudizio per rinuncia non è necessaria una statuizione sulle spese.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha ritenuto la disposizione inapplicabile nel caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione l'atto di controricorso deve contenere i motivi di diritto a pena di inammissibilità; una mera dichiarazione di costituzione o di resistenza non è sufficiente.
- La parte intimata che non depositi un valido controricorso nei termini non può svolgere ulteriori attività processuali, né depositare documenti o memorie nella fase successiva alla fissazione dell'adunanza camerale.
- La rinuncia al ricorso in cassazione, se regolarmente sottoscritta dalla parte e dal difensore e accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del giudizio e assorbe l'eventuale ricorso incidentale condizionato.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia non occorre provvedere sulle spese, salvo diversa regolazione nei limiti consentiti dalla legge.
- L'obbligo di pagamento del contributo unificato aggiuntivo non opera quando il processo di cassazione si estingue per rinuncia validamente accettata.
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