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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20699/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di riconoscimento dei rimedi risarcitori ex art. 35-ter Ord. pen. per periodi di detenzione presso l'Istituto di Fossombrone. Il ricorrente contestava la mancata valutazione dei fattori negativi diversi dal sovraffollamento (in particolare l'insalubrità e la mancanza di ricambio d'aria dovuta alla finestra apribile solo dall'esterno e la presenza di un bagno alla turca 'a vista'), nonché l'omessa ispezione dei luoghi o perizia e l'insufficienza della relazione amministrativa.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse correttamente valutato le circostanze: il detenuto aveva a disposizione uno spazio personale superiore a 4 mq (circa 5,4 mq netti), le condizioni addotte (limitato uso docce, scarsa luminosità, ridotta permanenza all'aria aperta) sono risultate smentite o ritenute insufficienti a superare la soglia di gravità richiesta dall'art. 3 CEDU. Sul tema del bagno alla turca in cella singola, il Tribunale aveva motivato che la presenza di un muro alto e di una tenda fino al soffitto, unitamente all'uso esclusivo della cella, escludevano lesione della riservatezza e della salubrità. La motivazione è stata ritenuta logica e completa; la diversa valutazione del ricorrente non ha evidenziato vizi tali da rendere accoglibile il ricorso. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 35-ter Ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)

    Rimedi risarcitori/compensativi per condizioni di detenzione che violino l'art. 3 CEDU; la norma richiede che la condizione denunciata superi la soglia minima di gravità per integrare un trattamento inumano o degradante.

  • art. 35-bis Ord. pen.

    Strumento preventivo/inibitorio volto a sottrarre tempestivamente il detenuto a condizioni contrarie al senso di umanità, con possibilità di esecuzione coattiva; distinto e complementare rispetto all'art. 35-ter.

  • art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

    Criterio di riferimento per la valutazione della 'soglia minima di gravità': si richiede un'afflizione che ecceda l'inevitabile sofferenza connessa alla detenzione. La giurisprudenza comunitaria (es. Grande Camera, Mursic) pone presunzioni basate sulla superficie: <3 mq forte presunzione di violazione; 3-4 mq rilevante se congiunto ad altri fattori; >4 mq richiede altri elementi gravanti.

  • legge 4 agosto 1955, n. 848 (ratifica CEDU)

    Riferimento formale alla recezione della CEDU nell'ordinamento italiano; usata per richiamare l'interpretazione della Corte EDU come parametro per l'applicazione dell'art. 35-ter.

  • decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 146 convertito dalla legge 21 febbraio 2014 n. 10 e decreto-legge 26 giugno 2014 n. 92 convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 117

    Interventi legislativi che hanno rafforzato il sistema di tutela dei detenuti, introducendo e qualificando i rimedi previsti dagli artt. 35-bis e 35-ter Ord. pen.

Massime di principio

  • La valutazione della violazione dell'art. 3 CEDU per condizioni detentive non si basa solo su un singolo parametro (es. metri quadrati): ci sono soglie orientative (sotto 3 mq forte presunzione di violazione; 3-4 mq rilevante se accompagnato da altri fattori negativi; oltre 4 mq occorrono altri elementi aggravanti).
  • La presenza di un bagno "a vista" in cella singola può costituire elemento indicativo di degrado, ma va valutata nel contesto complessivo: separazione effettiva, uso esclusivo della cella, condizioni igieniche e di salubrità possono escludere la gravità richiesta.
  • È essenziale provare non solo la sussistenza di elementi sgradevoli o di disagio, ma che tali condizioni abbiano generato afflizione oltre la normale sofferenza connessa alla detenzione (soglia minima di gravità).
  • La documentazione amministrativa può essere valutata come sufficiente se coerente e non contraddetta da elementi probatori; tuttavia, in presenza di contestazioni fondate, perizie tecniche, ispezioni dei luoghi, fotografie e dichiarazioni di testimoni aumentano le probabilità di successo del ricorso.
  • Il ricorso ex art. 35-ter ha natura risarcitoria: occorre dimostrare sia la violazione dell'art. 3 CEDU sia il nesso temporale con i periodi di detenzione per i quali si richiede il ristoro.
  • Nel giudizio il giudice apprezzarà la discrezionalità valutativa purché motivata: una mera ripetizione delle ragioni amministrative, se accompagnata da una logica evidente e da accertamenti (anche documentali), è difficilmente viziabile.
  • Per formulare un ricorso efficace è utile puntare su elementi oggettivi e misurabili (superficie, durata dell'esposizione, mancanza di ricambio d'aria, condizioni igienico-sanitarie), corredati da prove tecniche e dichiarazioni che smentiscano la versione amministrativa.

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