Cassazione Penale, Sentenza n. 20699/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di riconoscimento dei rimedi risarcitori ex art. 35-ter Ord. pen. per periodi di detenzione presso l'Istituto di Fossombrone. Il ricorrente contestava la mancata valutazione dei fattori negativi diversi dal sovraffollamento (in particolare l'insalubrità e la mancanza di ricambio d'aria dovuta alla finestra apribile solo dall'esterno e la presenza di un bagno alla turca 'a vista'), nonché l'omessa ispezione dei luoghi o perizia e l'insufficienza della relazione amministrativa.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse correttamente valutato le circostanze: il detenuto aveva a disposizione uno spazio personale superiore a 4 mq (circa 5,4 mq netti), le condizioni addotte (limitato uso docce, scarsa luminosità, ridotta permanenza all'aria aperta) sono risultate smentite o ritenute insufficienti a superare la soglia di gravità richiesta dall'art. 3 CEDU. Sul tema del bagno alla turca in cella singola, il Tribunale aveva motivato che la presenza di un muro alto e di una tenda fino al soffitto, unitamente all'uso esclusivo della cella, escludevano lesione della riservatezza e della salubrità. La motivazione è stata ritenuta logica e completa; la diversa valutazione del ricorrente non ha evidenziato vizi tali da rendere accoglibile il ricorso. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 35-ter Ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)
Rimedi risarcitori/compensativi per condizioni di detenzione che violino l'art. 3 CEDU; la norma richiede che la condizione denunciata superi la soglia minima di gravità per integrare un trattamento inumano o degradante.
art. 35-bis Ord. pen.
Strumento preventivo/inibitorio volto a sottrarre tempestivamente il detenuto a condizioni contrarie al senso di umanità, con possibilità di esecuzione coattiva; distinto e complementare rispetto all'art. 35-ter.
art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)
Criterio di riferimento per la valutazione della 'soglia minima di gravità': si richiede un'afflizione che ecceda l'inevitabile sofferenza connessa alla detenzione. La giurisprudenza comunitaria (es. Grande Camera, Mursic) pone presunzioni basate sulla superficie: <3 mq forte presunzione di violazione; 3-4 mq rilevante se congiunto ad altri fattori; >4 mq richiede altri elementi gravanti.
legge 4 agosto 1955, n. 848 (ratifica CEDU)
Riferimento formale alla recezione della CEDU nell'ordinamento italiano; usata per richiamare l'interpretazione della Corte EDU come parametro per l'applicazione dell'art. 35-ter.
decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 146 convertito dalla legge 21 febbraio 2014 n. 10 e decreto-legge 26 giugno 2014 n. 92 convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 117
Interventi legislativi che hanno rafforzato il sistema di tutela dei detenuti, introducendo e qualificando i rimedi previsti dagli artt. 35-bis e 35-ter Ord. pen.
Massime di principio
- La valutazione della violazione dell'art. 3 CEDU per condizioni detentive non si basa solo su un singolo parametro (es. metri quadrati): ci sono soglie orientative (sotto 3 mq forte presunzione di violazione; 3-4 mq rilevante se accompagnato da altri fattori negativi; oltre 4 mq occorrono altri elementi aggravanti).
- La presenza di un bagno "a vista" in cella singola può costituire elemento indicativo di degrado, ma va valutata nel contesto complessivo: separazione effettiva, uso esclusivo della cella, condizioni igieniche e di salubrità possono escludere la gravità richiesta.
- È essenziale provare non solo la sussistenza di elementi sgradevoli o di disagio, ma che tali condizioni abbiano generato afflizione oltre la normale sofferenza connessa alla detenzione (soglia minima di gravità).
- La documentazione amministrativa può essere valutata come sufficiente se coerente e non contraddetta da elementi probatori; tuttavia, in presenza di contestazioni fondate, perizie tecniche, ispezioni dei luoghi, fotografie e dichiarazioni di testimoni aumentano le probabilità di successo del ricorso.
- Il ricorso ex art. 35-ter ha natura risarcitoria: occorre dimostrare sia la violazione dell'art. 3 CEDU sia il nesso temporale con i periodi di detenzione per i quali si richiede il ristoro.
- Nel giudizio il giudice apprezzarà la discrezionalità valutativa purché motivata: una mera ripetizione delle ragioni amministrative, se accompagnata da una logica evidente e da accertamenti (anche documentali), è difficilmente viziabile.
- Per formulare un ricorso efficace è utile puntare su elementi oggettivi e misurabili (superficie, durata dell'esposizione, mancanza di ricambio d'aria, condizioni igienico-sanitarie), corredati da prove tecniche e dichiarazioni che smentiscano la versione amministrativa.
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