Sentenza n. 8676/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento: - della determinazione dirigenziale, rep. n. CU/728/2024 del 8.04.2024 – prot. CU/37145/2024, notificata in data 23.04.2024 a mezzo PEC, adottata da Roma Capitale, con cui è stato ingiunto alla ricorrente e all’Immobiliare Stella, in qualità di proprietaria delle aree non responsabile delle opere; - la rimozione o demolizione, entro 60 giorni dalla notifica, di tutte le opere asseritamente abusive realizzate presso il fabbricato sito a Roma, Via di Villa Lauchli n. 1, in assenza della denuncia di inizio attività, consistenti in due pergotende unite tra loro, motorizzate retrattili a copertura di un’area di circa 90 mq posta in aderenza all’edificio in cui viene svolta l’attività di somministrazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione di rimozione o demolizione di due pergotende unite, motorizzate e retrattili, realizzate senza denuncia di inizio attività
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui Roma Capitale aveva ingiunto, alla società stessa e alla proprietaria delle aree, la rimozione o demolizione entro sessanta giorni di due pergotende motorizzate retrattili, unite tra loro e poste a copertura di un’area di circa 90 mq adiacente al fabbricato in cui si svolgeva l’attività di somministrazione. Il testo non espone in dettaglio le specifiche censure dedotte nel ricorso introduttivo, limitandosi a richiamarle. Nel corso del giudizio la ricorrente ha spontaneamente rimosso le opere abusive; Roma Capitale ha prodotto la documentazione relativa alla rimozione e all’archiviazione del provvedimento di disciplina edilizia.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. La rimozione spontanea delle opere da parte della ricorrente aveva determinato l’archiviazione del provvedimento impugnato e fatto venir meno l’interesse attuale alla decisione nel merito. Il Collegio ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite, considerata la definizione in rito del giudizio e l’adesione di entrambe le parti alla chiusura processuale, sebbene con diverse richieste sulla regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito, determinata dalla rimozione dell’abuso e dalla conseguente archiviazione del provvedimento impugnato, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando, durante il giudizio, l’opera oggetto di un provvedimento repressivo edilizio viene spontaneamente rimossa e l’amministrazione procede all’archiviazione del provvedimento impugnato, viene meno l’interesse attuale del ricorrente alla decisione sul merito e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata sulla base della documentazione attestante la rimozione dell’abuso e delle dichiarazioni processuali delle parti, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1054/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1055/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1056/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1058/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1059/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1060/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →