Cassazione Civile, Ordinanza n. 31971/2025 del 09/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento con cui, sulla base delle movimentazioni riscontrate su conti correnti bancari intestati o comunque riferibili al contribuente, l'amministrazione ha recuperato a tassazione maggiori redditi d'impresa ai fini IVA, IRAP e IRPEF per gli anni 2005 e 2006. In primo grado la CTP aveva accolto solo parzialmente i ricorsi, rideterminando ricavi e costi anche tramite CTU. In appello la CTR del Lazio ha rigettato l'appello del contribuente e accolto parzialmente quello dell'Ufficio, ritenendo che i versamenti e prelevamenti non giustificati sui conti bancari fossero legittimamente ripresi a tassazione e che le giustificazioni del contribuente, in particolare i versamenti cumulativi asseritamente riferiti a incassi in contanti di fatture emesse nei mesi precedenti, fossero implausibili e prive di adeguato riscontro documentale. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato motivazione apparente/nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992, lamentando che la CTR si fosse limitata a formule generiche senza indicare i rilievi dell'Ufficio e le ragioni del prevalere di tali rilievi sulle difese del contribuente; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., contestando la presunzione utilizzata dalla CTR secondo cui il versamento cumulativo, effettuato a distanza di tempo dagli incassi in contanti, non potesse essere riferito a fatture precedenti e dovesse presumersi relativo ad operazioni successive non contabilizzate.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la sentenza impugnata contenesse una motivazione sufficientemente intellegibile e non meramente apparente, poiché esponeva le ragioni della ritenuta implausibilità delle giustificazioni del contribuente. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, in materia di accertamenti bancari, il contribuente può giustificare analiticamente il versamento dimostrando che esso è riferibile specificamente a somme incassate in contanti per più operazioni regolarmente fatturate in un momento precedente, salvo il concorso di elementi presuntivi contrari. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato alla CTR in diversa composizione per un nuovo esame della vicenda, anche ai fini delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene utilizzato come parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiede una motivazione idonea a rendere percepibile l'iter logico della decisione; la sua violazione integra nullità solo se la motivazione è meramente apparente o mancante.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
impone al giudice tributario un'obbligo motivazionale analogo a quello dell'art. 132 c.p.c.; la sua violazione rileva in caso di motivazione apparente.
art. 111 Cost., comma 6
costituisce il parametro costituzionale del minimo costituzionale della motivazione.
art. 2727 c.c.
le presunzioni semplici non operano come base dell'accertamento bancario, poiché in tale materia la presunzione a favore dell'erario è legale.
art. 2729 c.c.
i requisiti di gravità, precisione e concordanza sono estranei alla presunzione legale di cui agli accertamenti bancari; il contribuente può però fornire prova contraria anche mediante presunzioni semplici.
art. 115 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle risultanze probatorie e presuntive effettuata dal giudice di merito.
art. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. n. 600 del 1973
nei rapporti d'imposta diretta, i movimenti bancari costituiscono base per la presunzione di maggior reddito, salvo prova contraria del contribuente.
art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633 del 1972
in materia IVA, i movimenti bancari possono fondare la ripresa a tassazione secondo il medesimo meccanismo presuntivo previsto per gli accertamenti finanziari.
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
richiamato per affermare che l'accertamento bancario richiede il confronto tra documentazione contabile e dati dei conti correnti.
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973
menzionato nel passaggio sui principi in materia di accertamenti bancari, come norma di riferimento del procedimento presuntivo.
art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato per l'estensione dei principi agli accertamenti IVA.
Massime di principio
- In materia di accertamenti bancari, una volta provata dall'amministrazione l'esistenza dei movimenti sui conti del contribuente, opera una presunzione legale di riferibilità a redditi imponibili, che non richiede i requisiti delle presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
- Il contribuente può vincere la presunzione solo fornendo una prova contraria analitica e specifica per ciascuna movimentazione contestata, dimostrandone l'estraneità alla base imponibile o la già intervenuta considerazione fiscale.
- La prova contraria del contribuente può essere offerta con qualsiasi mezzo di prova, anche mediante presunzioni semplici, purché idonee a spiegare in modo specifico la singola operazione bancaria.
- Il giudice di merito, quando valuta le giustificazioni del contribuente in tema di movimenti bancari, deve dare conto in sentenza delle ragioni dell'adesione o del dissenso rispetto a ciascuna spiegazione, senza limitarsi a formule generiche o a valutazioni meramente congetturali.
- In mancanza di elementi presuntivi contrari, il versamento cumulativo di somme in contanti può essere giustificato dalla dimostrazione che esso corrisponde a incassi precedenti relativi a fatture regolarmente emesse, se il contribuente ne dia prova specifica e univoca.
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