Cassazione Penale, Sentenza n. 25758/2023 del 14/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Potenza del 24/09/2021. Matteo Di Palma ha contestato l'affermazione di responsabilità per usura pluriaggravata sostenendo: errata qualificazione giuridica (sostiene che i fatti rientrerebbero nell'art. 379 c.p.), affidamento probatorio insufficiente (dichiarazioni della persona offesa, "pizzini", intercettazioni) e vizio su prescrizione. Nicola Giordano ha dedotto plurimi vizi: omessa considerazione di un atto di appello depositato da un proprio difensore, vizi di motivazione relativi alla validità e all'efficacia della procura a vendere e degli elementi probatori (pizzini, testimonianze), errori nel calcolo della prescrizione e illegittimità della confisca per equivalente disposta su un immobile (sostenendo che l'immobile è bene familiare acquisito per successione e non provento del reato; ha contestato anche i limiti della confisca rispetto agli interessi usurari).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato: 1) Annullamento senza rinvio esclusivamente della misura di confisca disposta nei confronti di Nicola Giordano, perché la confisca per equivalente è stata applicata a fatti anteriori all'entrata in vigore della norma che la consente (art. 578-bis); 2) Per il resto, i ricorsi di Nicola Giordano sono dichiarati inammissibili; 3) Il ricorso di Matteo Di Palma è dichiarato inammissibile: viene dunque confermata, in termini di legittimità, la decisione di merito che lo ha condannato per usura pluriaggravata; Di Palma è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende; 4) Entrambi i ricorrenti, in solido, sono condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile; 5) La statuizione di confisca è stata eliminata soltanto nei confronti di Giordano per illegittimità della sua applicazione retroattiva.
Norme richiamate
art. 644 cod. pen.
Norma che disciplina l'usura; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 644 nei confronti di Di Palma in presenza di plurime e specifiche aggravanti. Ai fini della prescrizione e del calcolo del termine è stato considerato l'aumento di pena derivante dalle aggravanti
art. 379 cod. pen.
Richiamato dalla difesa di Di Palma come possibile diversa qualificazione dei fatti; la Corte d'appello e la Cassazione hanno ritenuto che gli elementi probatori (dichiarazioni della parte offesa, intercettazioni, appunti contabili, perizia grafologica) giustificassero la qualificazione per usura e non una fattispecie meno grave come l'art. 379
art. 578-bis cod. proc. pen.
Norma che permette al giudice d'appello, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o amnistia, di disporre la confisca per equivalente previo accertamento della responsabilità. La Corte ha ritenuto che la confisca per equivalente disposta nei confronti di Giordano fosse illegittima perché relativa a fatti anteriori all'entrata in vigore della norma che la introduce (applicazione retroattiva non ammessa)
art. 240 cod. pen.
Norma sulla confisca diretta del profitto del reato; richiamata in contrapposizione alla confisca per equivalente quando il profitto non è direttamente aggredibile
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del ricorso inammissibile; applicata nei confronti di Di Palma per il suo ricorso dichiarato inammissibile
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato tra i motivi di doglianza (contestata la mancata escussione della persona offesa come imputato in procedimento connesso); la Cassazione ha ritenuto che tali censure implicano accertamenti di fatto e non siano devolvibili al giudice di legittimità
art. 153 cod. pen.
Richiamato con riferimento al calcolo della prescrizione; la Corte ha analizzato la disciplina previgente e la successiva per stabilire correttamente il termine di prescrizione applicabile
d.lgs. 10 marzo 2018, n. 21 (art. 6, comma 4)
Ha introdotto l'art. 578-bis; la Corte ha ritenuto che l'applicazione della confisca per equivalente non può essere retroattiva a fatti commessi prima dell'entrata in vigore di tale disposizione
art. 63 cod. pen.
Richiamato per il calcolo dell'aumento di pena in presenza di concorso di circostanze ad effetto speciale, rilevante ai fini del computo del termine di prescrizione
Massime di principio
- La confisca per equivalente prevista dall'art. 578-bis cod. proc. pen. non può essere applicata retroattivamente a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della norma: verificare sempre la temporalità delle norme rispetto ai fatti.
- La Cassazione non può svolgere un sindacato di merito sulle valutazioni probatorie che richiedono accertamenti di fatto; i motivi che mirano solo a una rivalutazione delle prove sono inammissibili.
- Nel contestare la motivazione di una sentenza d'appello non è sufficiente richiamare la motivazione "per relationem" del giudice di primo grado: il ricorso per cassazione deve indicare specificamente i vizi logici o giuridici rilevabili in sede di legittimità.
- Il calcolo della prescrizione richiede l'applicazione integrale della disciplina temporale pertinente (o la previgente o la nuova), senza mescolarne i criteri; occorre valutare eventuali sospensioni e gli aumenti di pena dovuti alle aggravanti.
- Le contestazioni sulla mancata considerazione di atti processuali o difensive in sede di appello richiedono dimostrare che tali omissioni abbiano inciso in modo tale da determinare un vizio di motivazione apprezzabile in diritto; altrimenti sono inammissibili o infondate.
- Quando la confisca è adottata in funzione sanzionatoria (confisca per equivalente), essa deve rispettare i principi di garanzia costituzionali ed eurounitari; ciò impone un rigoroso controllo sulla legittimità e sulla base normativa applicabile.
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