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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25758/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Potenza del 24/09/2021. Matteo Di Palma ha contestato l'affermazione di responsabilità per usura pluriaggravata sostenendo: errata qualificazione giuridica (sostiene che i fatti rientrerebbero nell'art. 379 c.p.), affidamento probatorio insufficiente (dichiarazioni della persona offesa, "pizzini", intercettazioni) e vizio su prescrizione. Nicola Giordano ha dedotto plurimi vizi: omessa considerazione di un atto di appello depositato da un proprio difensore, vizi di motivazione relativi alla validità e all'efficacia della procura a vendere e degli elementi probatori (pizzini, testimonianze), errori nel calcolo della prescrizione e illegittimità della confisca per equivalente disposta su un immobile (sostenendo che l'immobile è bene familiare acquisito per successione e non provento del reato; ha contestato anche i limiti della confisca rispetto agli interessi usurari).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato: 1) Annullamento senza rinvio esclusivamente della misura di confisca disposta nei confronti di Nicola Giordano, perché la confisca per equivalente è stata applicata a fatti anteriori all'entrata in vigore della norma che la consente (art. 578-bis); 2) Per il resto, i ricorsi di Nicola Giordano sono dichiarati inammissibili; 3) Il ricorso di Matteo Di Palma è dichiarato inammissibile: viene dunque confermata, in termini di legittimità, la decisione di merito che lo ha condannato per usura pluriaggravata; Di Palma è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende; 4) Entrambi i ricorrenti, in solido, sono condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile; 5) La statuizione di confisca è stata eliminata soltanto nei confronti di Giordano per illegittimità della sua applicazione retroattiva.

Norme richiamate

  • art. 644 cod. pen.

    Norma che disciplina l'usura; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 644 nei confronti di Di Palma in presenza di plurime e specifiche aggravanti. Ai fini della prescrizione e del calcolo del termine è stato considerato l'aumento di pena derivante dalle aggravanti

  • art. 379 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa di Di Palma come possibile diversa qualificazione dei fatti; la Corte d'appello e la Cassazione hanno ritenuto che gli elementi probatori (dichiarazioni della parte offesa, intercettazioni, appunti contabili, perizia grafologica) giustificassero la qualificazione per usura e non una fattispecie meno grave come l'art. 379

  • art. 578-bis cod. proc. pen.

    Norma che permette al giudice d'appello, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o amnistia, di disporre la confisca per equivalente previo accertamento della responsabilità. La Corte ha ritenuto che la confisca per equivalente disposta nei confronti di Giordano fosse illegittima perché relativa a fatti anteriori all'entrata in vigore della norma che la introduce (applicazione retroattiva non ammessa)

  • art. 240 cod. pen.

    Norma sulla confisca diretta del profitto del reato; richiamata in contrapposizione alla confisca per equivalente quando il profitto non è direttamente aggredibile

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del ricorso inammissibile; applicata nei confronti di Di Palma per il suo ricorso dichiarato inammissibile

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato tra i motivi di doglianza (contestata la mancata escussione della persona offesa come imputato in procedimento connesso); la Cassazione ha ritenuto che tali censure implicano accertamenti di fatto e non siano devolvibili al giudice di legittimità

  • art. 153 cod. pen.

    Richiamato con riferimento al calcolo della prescrizione; la Corte ha analizzato la disciplina previgente e la successiva per stabilire correttamente il termine di prescrizione applicabile

  • d.lgs. 10 marzo 2018, n. 21 (art. 6, comma 4)

    Ha introdotto l'art. 578-bis; la Corte ha ritenuto che l'applicazione della confisca per equivalente non può essere retroattiva a fatti commessi prima dell'entrata in vigore di tale disposizione

  • art. 63 cod. pen.

    Richiamato per il calcolo dell'aumento di pena in presenza di concorso di circostanze ad effetto speciale, rilevante ai fini del computo del termine di prescrizione

Massime di principio

  • La confisca per equivalente prevista dall'art. 578-bis cod. proc. pen. non può essere applicata retroattivamente a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della norma: verificare sempre la temporalità delle norme rispetto ai fatti.
  • La Cassazione non può svolgere un sindacato di merito sulle valutazioni probatorie che richiedono accertamenti di fatto; i motivi che mirano solo a una rivalutazione delle prove sono inammissibili.
  • Nel contestare la motivazione di una sentenza d'appello non è sufficiente richiamare la motivazione "per relationem" del giudice di primo grado: il ricorso per cassazione deve indicare specificamente i vizi logici o giuridici rilevabili in sede di legittimità.
  • Il calcolo della prescrizione richiede l'applicazione integrale della disciplina temporale pertinente (o la previgente o la nuova), senza mescolarne i criteri; occorre valutare eventuali sospensioni e gli aumenti di pena dovuti alle aggravanti.
  • Le contestazioni sulla mancata considerazione di atti processuali o difensive in sede di appello richiedono dimostrare che tali omissioni abbiano inciso in modo tale da determinare un vizio di motivazione apprezzabile in diritto; altrimenti sono inammissibili o infondate.
  • Quando la confisca è adottata in funzione sanzionatoria (confisca per equivalente), essa deve rispettare i principi di garanzia costituzionali ed eurounitari; ciò impone un rigoroso controllo sulla legittimità e sulla base normativa applicabile.

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