Cassazione Civile, Sentenza n. 6641/2020 del 09/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratrice)
La controversia
Una collaboratrice scolastica aveva lavorato alle dipendenze del Ministero mediante contratti a termine per gli anni scolastici dal 2003/2004 al 2007/2008, con scadenza al 31 agosto o al termine delle attività didattiche (30 giugno). Il tribunale aveva accolto parzialmente le sue domande; la Corte d’Appello di Perugia, con sentenza n. 39/2013 depositata il 18 febbraio 2013, aveva riformato la decisione e respinto le richieste di conversione del rapporto e di risarcimento. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: ha sostenuto, anzitutto, che il regime speciale delle supplenze scolastiche fosse stato superato dal d.lgs. n. 368/2001 e che la reiterazione dei contratti fosse incompatibile con la direttiva 1999/70/CE in assenza di ragioni oggettive e di limiti ai rinnovi; ha dedotto, inoltre, che l’abuso dovesse comportare la conversione del rapporto a tempo indeterminato oppure, in ogni caso, un risarcimento adeguato; infine, ha contestato la natura interpretativa e la compatibilità con il diritto dell’Unione e con l’art. 6 CEDU dell’esclusione della disciplina generale, chiedendo anche un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. La Cassazione ha esaminato la reiterazione su posti di organico di diritto, rilevando che essa aveva superato complessivamente trentasei mesi; non risultava invece provata la stabilizzazione della lavoratrice.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei sensi indicati in motivazione e cassato la sentenza d’appello con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese. Ha escluso l’applicabilità del d.lgs. n. 368/2001 e ha confermato che, nel pubblico impiego scolastico, la reiterazione dei contratti su posti vacanti e disponibili di organico di diritto per oltre trentasei mesi integra abuso. La conversione a tempo indeterminato è preclusa; poiché nel caso concreto non risultava provata la stabilizzazione, spetta alla lavoratrice il risarcimento secondo i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5072/2016. La Corte ha disatteso la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Il giudice di rinvio dovrà applicare i principi enunciati e provvedere sulle spese.
Norme richiamate
clausola 5, punto 1, dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
Nelle ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione” la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l’operare dei pregressi strumenti selettivi – concorsuali.
Per la reiterazione abusiva su posti vacanti e disponibili di organico di diritto, la stabilizzazione acquisita tramite gli strumenti selettivi e concorsuali previgenti può costituire una misura effettiva e proporzionata di sanzione dell’abuso. Nel caso concreto, non risultando provata la stabilizzazione, resta dovuto il risarcimento.
clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non è in sè configurabile alcun abuso ai sensi dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima.
La sola successione di supplenze su organico di fatto o per esigenze temporanee non dimostra abuso; il lavoratore deve allegare e provare gli elementi concreti che rivelino un impiego improprio o distorto di tali supplenze. La regola non esclude l’abuso quando ricorrano i presupposti specifici dei posti vacanti e disponibili di organico di diritto.
art. 36 d.lgs. n. 165/2001
Ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 (originario comma 2, ora comma 5), la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
L’abusiva reiterazione nel pubblico impiego non determina la conversione del rapporto a tempo indeterminato; restano applicabili le responsabilità e le misure sanzionatorie previste, incluso il risarcimento del danno nei casi indicati dalla decisione.
art. 70, comma 8, d.lgs. n. 165/2001
La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70, comma 8, che ad essa attribuisce un connotato di specialità.
La disciplina speciale del reclutamento scolastico contenuta nel d.lgs. n. 297/1994 è rimasta in vigore e non è stata abrogata dalla disciplina generale sui contratti a termine, in ragione della clausola di salvezza prevista dall’art. 70, comma 8, d.lgs. n. 165/2001.
art. 4, commi 1 e 11, L. n. 124/1999
Pur non trovando applicazione il D.Lgs. n. 368 del 2001, è configurabile nella fattispecie e in tal senso il ricorso va accolto l’abusiva reiterazione dei contratti a termine in quanto emerge dalla combinata lettura della sentenza impugnata e dal ricorso per cassazione che le assunzioni a termine su posti di organico di diritto hanno avuto durata superiore a trentasei mesi, con conseguente diritto della lavoratrice, esclusa la trasformazione, al risarcimento del danno, nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016, non risultando provato che sia intervenuta stabilizzazione.
La reiterazione dei contratti stipulati per coprire posti vacanti e disponibili di organico di diritto, protratta per oltre trentasei mesi, integra abuso. Esclusa la conversione, in mancanza di stabilizzazione spetta il risarcimento secondo i criteri richiamati dalle Sezioni Unite.
art. 267 TFUE
Alle considerazioni sviluppate (p. n. 43 di questa sentenza) di questa sentenza in ordine alla portata della sentenza della Corte di Giustizia nella sentenza dell’8 maggio 2019 consegue che deve essere disattesa la richiesta di avvio, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, della procedura di rinvio pregiudiziale, formulata dalla ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., sui rilievo che i principi affermati in tale sentenza sono applicabili” al solo personale docente e non certo a quello ATA”.
La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata respinta perché la Corte ha ritenuto applicabili alla controversia, relativa a personale ATA, i principi interpretativi già ricavati dalla sentenza della Corte di giustizia dell’8 maggio 2019.
art. 378 c.p.c.
Alle considerazioni sviluppate (p. n. 43 di questa sentenza) di questa sentenza in ordine alla portata della sentenza della Corte di Giustizia nella sentenza dell’8 maggio 2019 consegue che deve essere disattesa la richiesta di avvio, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, della procedura di rinvio pregiudiziale, formulata dalla ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., sui rilievo che i principi affermati in tale sentenza sono applicabili” al solo personale docente e non certo a quello ATA”.
La norma è richiamata per identificare la memoria nella quale la ricorrente aveva reiterato la richiesta di rinvio pregiudiziale; la richiesta è stata respinta per le ragioni indicate dalla Corte.
Massime di principio
- La disciplina speciale del reclutamento a termine del personale scolastico prevista dal d.lgs. n. 297/1994 non è stata abrogata dal d.lgs. n. 368/2001, essendo stata fatta salva dall’art. 70, comma 8, d.lgs. n. 165/2001.
- La reiterazione, prima dell’entrata in vigore della L. n. 107/2015, di contratti a termine per coprire posti di organico di diritto vacanti e disponibili entro il 31 dicembre e prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico è abusiva quando la durata complessiva, anche non continuativa, supera trentasei mesi.
- Nel pubblico impiego, l’abusiva reiterazione dei contratti a termine non comporta la costituzione del rapporto a tempo indeterminato; la tutela opera attraverso le misure sanzionatorie e risarcitorie previste dall’ordinamento.
- Per il personale scolastico ATA, la stabilizzazione conseguita tramite i pregressi strumenti selettivi e concorsuali può costituire misura proporzionata ed effettiva per sanzionare l’abuso; se la stabilizzazione non è provata, il lavoratore ha diritto al risarcimento secondo i criteri richiamati dalle Sezioni Unite.
- L’immissione in ruolo non esclude la domanda per danni ulteriori e diversi da quelli già neutralizzati dalla stabilizzazione; tali danni devono essere allegati e provati dal lavoratore, senza l’agevolazione probatoria riconosciuta nei casi in cui la stabilizzazione non sia intervenuta.
- La reiterazione di supplenze su posti di organico di fatto o per supplenze temporanee non configura di per sé abuso: il lavoratore deve allegare e provare circostanze concrete che dimostrino l’uso improprio o distorto di tale tipologia di assunzioni.
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