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Ordinanza

Ordinanza n. 34/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno n. I19955483 - CUI 06UXXZF - Cat.A 12/Imm. Nr. 244/2025 emesso dal Questore della Provincia di Novara in data 21.07.2025 e notificato al ricorrente in data 05.10.2025; - nonché di tutti gli atti illegittimi presupposti e/o presupponenti quelli impugnati, consequenziali o comunque connessi, ancorché non comunicati e non conosciuti, in quanto lesivi degli interessi del ricorrente;

Giustizia amministrativa202503509

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. La mancata sostenuta di esami per due anni accademici è stata ritenuta elemento rilevante ai fini della valutazione cautelare sul diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per studio. Ha inoltre assunto rilievo la circostanza che il ricorrente abbia in corso un diverso procedimento per il permesso di soggiorno per lavoro. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Piemonte, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore della Provincia di Novara del 21 luglio 2025, notificato il 5 ottobre 2025, con cui è stata rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. Ha chiesto anche la sospensione cautelare dell'efficacia del diniego. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorrente non ha sostenuto esami per due anni accademici consecutivi, 2023/2024 e 2024/2025. Il Tribunale ha inoltre considerato che è pendente un altro procedimento relativo al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni di lavoro.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il Tribunale l'ha respinta alla luce delle circostanze relative alla mancata sostenuta di esami e alla pendenza di un procedimento per permesso di soggiorno per lavoro.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare relativa all'impugnazione del diniego di rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi di studio, la mancata sostenuta di esami per due anni accademici può costituire elemento rilevante per escludere, allo stato degli atti, la fondatezza della domanda cautelare.
  • La pendenza di un distinto procedimento amministrativo per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro può essere considerata dal giudice cautelare nella valutazione della domanda di sospensione del diniego del permesso per studio.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieLegami familiari e radicamento
IstitutiTutela cautelare

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