Ordinanza n. 34/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno n. I19955483 - CUI 06UXXZF - Cat.A 12/Imm. Nr. 244/2025 emesso dal Questore della Provincia di Novara in data 21.07.2025 e notificato al ricorrente in data 05.10.2025; - nonché di tutti gli atti illegittimi presupposti e/o presupponenti quelli impugnati, consequenziali o comunque connessi, ancorché non comunicati e non conosciuti, in quanto lesivi degli interessi del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto la domanda cautelare. La mancata sostenuta di esami per due anni accademici è stata ritenuta elemento rilevante ai fini della valutazione cautelare sul diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per studio. Ha inoltre assunto rilievo la circostanza che il ricorrente abbia in corso un diverso procedimento per il permesso di soggiorno per lavoro. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore della Provincia di Novara del 21 luglio 2025, notificato il 5 ottobre 2025, con cui è stata rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. Ha chiesto anche la sospensione cautelare dell'efficacia del diniego. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorrente non ha sostenuto esami per due anni accademici consecutivi, 2023/2024 e 2024/2025. Il Tribunale ha inoltre considerato che è pendente un altro procedimento relativo al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni di lavoro.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il Tribunale l'ha respinta alla luce delle circostanze relative alla mancata sostenuta di esami e alla pendenza di un procedimento per permesso di soggiorno per lavoro.
Massime di principio
- Nella fase cautelare relativa all'impugnazione del diniego di rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi di studio, la mancata sostenuta di esami per due anni accademici può costituire elemento rilevante per escludere, allo stato degli atti, la fondatezza della domanda cautelare.
- La pendenza di un distinto procedimento amministrativo per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro può essere considerata dal giudice cautelare nella valutazione della domanda di sospensione del diniego del permesso per studio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 16/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 17/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 18/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 19/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 20/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 21/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →