Cassazione Penale, Sentenza n. 46348/2023 del 16/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, confermando il provvedimento del GIP, aveva respinto la sua richiesta di dissequestro di due appezzamenti di terreno sequestrati nel procedimento a carico del figlio Mancari Teodoro. La difesa ha sostenuto che i beni non erano riconducibili al figlio e che il Tribunale non si sarebbe adeguatamente confrontato con la documentazione probatoria prodotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo prospettato attiene alla valutazione di fatto e alla logicità della decisione del giudice di merito e non a una violazione di legge; inoltre il Tribunale aveva fornito motivazione sufficientemente adeguata e coerente, anche rispetto ai documenti ritenuti "nuovi" dalla difesa. Per tali ragioni il ricorso non è stato esaminato nel merito. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004
Richiama la nozione di "violazione di legge" ammessa in cassazione per i provvedimenti in materia di sequestro: include errores in iudicando/procedendo e vizi motivazionali talmente gravi da rendere il provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008
Conferma l'interpretazione che limita il sindacato di legittimità ai soli profili di diritto o a gravi carenze motivazionali.
Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014
Ulteriore richiamo giurisprudenziale sul carattere limitato del controllo di legittimità in materia di misure cautelari reali.
Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012
Sottolinea la necessità di motivazione minima nei provvedimenti giurisdizionali, la cui mancanza può costituire motivo di cassazione.
Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015 (Baronio)
Richiama il principio secondo cui la carenza motivazionale può integrare una violazione di legge quando renda incomprensibile l'itinerario logico del giudice.
Sez. 3, n. 38850 del 04/12/2017 (Castiglia)
Affermato in termini analoghi il requisito della motivazione minima ed il limite del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto.
art. 616 c.p.p.
Norma che prevede l'obbligo di condannare al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende nei casi previsti; applicata per irrogare un'ammenda di euro 3.000 alla ricorrente in ragione della colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.
Corte Cost., 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione ai profili di colpa nella determinazione dell'ammenda ex art. 616 c.p.p., a supporto della possibilità di sanzionare ricorsi giudicati improcedibili o manifestamente infondati per negligenza.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo/probatorio è ammissibile solo per violazione di legge: non è consentito il mero riesame delle valutazioni di fatto o della prevalenza probatoria effettuata dal giudice di merito.
- Per ottenere l'ammissione del ricorso in tali materie è necessario dimostrare un vizio di diritto o una carenza motivazionale tanto grave da rendere il provvedimento privo dei minimi requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza.
- La semplice produzione di documenti "nuovi" non basta se il giudice di merito ha specificamente considerato e motivato il loro rilievo; occorre invece dimostrare che tali elementi non sono mai stati valutati o che la motivazione è formalmente assente o contraddittoria.
- Chi propone ricorso deve valutare il rischio di condanna per spese e, ove ricorra colpa o negligenza nella proposizione di motivi manifestamente inammissibili, anche di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Nelle impugnazioni relative a misure cautelari reali, puntare su profili di illegittimità formale o su omissioni motivazionali specifiche è più efficace che chiedere una riconsiderazione globale della prova ammorbidendo la natura di fatto della controversia.
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