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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27555/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La vicenda riguarda una contestazione di truffa ai danni di una persona offesa nell'ambito di un rapporto professionale. Il Tribunale aveva assolto l'imputato per insussistenza del fatto; la Corte d'appello, decidendo sull'impugnazione proposta dalla sola parte civile, ha riformato la decisione e ha condannato l'imputato al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede. In cassazione l'imputato ha dedotto: 1) mancanza o apparenza di motivazione rafforzata nella riforma della sentenza assolutoria, per omesso confronto con la motivazione di primo grado e per travisamento/selective use delle dichiarazioni della persona offesa e di un teste, oltre che di documenti; 2) erronea applicazione del criterio civilistico del "più probabile che non" in un giudizio che, secondo la prospettazione difensiva, sarebbe rimasto penale, con confusione degli standard probatori; 3) violazione degli artt. 538, 573, 576, 605 e 622 c.p.p. per aver la Corte d'appello travalicato i limiti dell'impugnazione proposta dalla sola parte civile e per non aver disposto il rinvio al giudice civile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tutti i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati. Quanto al primo motivo, ha osservato che la Corte d'appello aveva fornito una motivazione approfondita, individuando gli errori del primo giudice: l'erronea pretesa della forma scritta per la conclusione del rapporto professionale e la svalutazione di quel rapporto come mero consulto. Ha ritenuto che non fosse necessaria una rinnovazione dibattimentale perché la riforma si fondava sulla rivalutazione del compendio documentale e non su una diversa lettura della prova dichiarativa in senso stretto. Quanto al secondo motivo, ha ribadito che, una volta divenuta irrevocabile in sede penale l'assoluzione per mancata impugnazione del pubblico ministero, il giudizio sugli interessi civili si conforma allo standard del "più probabile che non". Quanto al terzo motivo, ha richiamato le Sezioni Unite sull'art. 573, comma 1-bis, c.p.p., precisando che la disciplina nuova non si applica quando la costituzione di parte civile è anteriore al 30 dicembre 2022, come nel caso concreto. Segue condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    norma invocata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ritiene i motivi manifestamente infondati.

  • art. 603, comma 3-bis, c.p.p.

    la rinnovazione dibattimentale è necessaria solo quando la riforma della assoluzione dipenda esclusivamente da una diversa valutazione della prova dichiarativa decisiva; non è richiesta se il ribaltamento deriva dalla rivalutazione di elementi documentali.

  • art. 538 c.p.p.

    richiamato dalla difesa per sostenere il superamento dei limiti dell'impugnazione della parte civile; la Corte esclude la violazione.

  • art. 573, comma 1-bis, c.p.p.

    la nuova disciplina sulle impugnazioni per i soli interessi civili si applica solo ai giudizi in cui la costituzione di parte civile sia intervenuta dopo il 30 dicembre 2022.

  • art. 576 c.p.p.

    richiamato dalla difesa nel dedurre i limiti dell'impugnazione della parte civile; non ravvisata violazione.

  • art. 605 c.p.p.

    richiamato dalla difesa insieme agli altri articoli sul regime delle impugnazioni e del rinvio; la Corte esclude che esso imponesse il rinvio al giudice civile nel caso concreto.

  • art. 622 c.p.p.

    richiamato dalla difesa per sostenere la necessità del rinvio al giudice civile; la Corte lo ritiene inapplicabile nella fattispecie per ragioni temporali.

  • art. 611, comma 1-bis, c.p.p.

    richiamato nel contesto della trattazione camerale senza presenza delle parti.

  • art. 610, comma 5, c.p.p.

    richiamato nel contesto della trattazione camerale senza presenza delle parti.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta condanna alle spese processuali e, ove vi sia colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello è imposta solo quando la riforma della sentenza assolutoria dipenda da una diversa valutazione della prova dichiarativa decisiva; se il ribaltamento discende dalla rivalutazione di elementi documentali o dal diverso apprezzamento del loro significato probatorio, la rinnovazione non è necessaria.
  • Quando il giudice di appello riforma una assoluzione, deve confrontarsi in modo effettivo con la motivazione di primo grado e indicare gli errori logici o giuridici del primo giudice; tale onere è soddisfatto anche mediante una motivazione che evidenzi l'erroneità del presupposto giuridico valorizzato in primo grado e la coerenza del compendio probatorio documentale.
  • Nel giudizio sugli interessi civili conseguente a una assoluzione penale ormai definitiva per mancata impugnazione del pubblico ministero, lo standard di valutazione probatoria è quello civilistico della preponderanza dell'evidenza ('più probabile che non'), non quello penalistico dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
  • La disciplina dell'art. 573, comma 1-bis, c.p.p., sulle impugnazioni relative ai soli interessi civili, opera solo per i procedimenti in cui la costituzione di parte civile sia successiva alla data di entrata in vigore della norma; se la costituzione è anteriore, resta applicabile il regime previgente.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativiTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della prova

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