Cassazione Penale, Sentenza n. 8560/2022 del 14/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza del Tribunale di Cagliari che li aveva condannati per violazione dell'art. 137, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 (scarichi illeciti). Costantino Chiarito deduce: vizio di motivazione per non aver applicato l'art. 318-septies d.lgs. 152/2006 dato che la clinica si era adeguata alle prescrizioni (autorizzazione alla fognatura), che gli obblighi sugli scarichi erano del titolare dell'attività e non del direttore sanitario (richiama art. 124, comma 2), prescrizione del reato dopo cessazione dalla carica (cessazione il 1/1/2016, prescrizione al 7/3/2021), e omissione di rimessione in termini per chiedere l'oblazione dopo la riqualificazione del fatto. Angelo Meloni sostiene in termini sovrapponibili che la responsabilità non ricade su di lui (competenze dell'ufficio tecnico/gestore), travisamento della prova rispetto alle dichiarazioni dell'appuntato e testi che attribuiscono le scelte all'ufficio tecnico, e chiede l'annullamento, in subordine la prescrizione o l'oblazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto i ricorsi parzialmente fondati. Ha rilevato che le ispezioni NOE avevano evidenziato due condotte distinte: 1) apertura di nuovi scarichi senza autorizzazione, per la quale la contravvenzione era stata estinta perché la clinica si era conformata alle prescrizioni; 2) raccolta e sversamento in fognatura dei liquami di laboratorio tramite rete interna e trattamento, riqualificata in reato ai sensi dell'art. 137, comma 1. Il giudice di primo grado non ha adeguatamente accertato il ruolo concreto e l'esigibilità delle responsabilità dei direttori sanitari rispetto a quella seconda condotta (non ha specificato se le direttive aziendali provenissero dai direttori sanitari o dai gestori). Pertanto ha annullato la sentenza nei confronti di Meloni e rinviato il processo al Tribunale di Cagliari in diversa composizione per valutare concretamente il ruolo e la responsabilità del direttore sanitario, con valutazione anche della durata della carica e dell'esigibilità degli obblighi. Per Chiarito ha annullato senza rinvio perché il reato risultava estinto per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia di merito, rendendo irrilevanti eventuali vizi di motivazione. Ha altresì escluso la rimessione in termini per l'oblazione, poiché il procedimento proveniva da opposizione a decreto penale e non risultava adempiuta la condotta necessaria secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite.
Norme richiamate
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 1
Norma applicata per la seconda condotta (sversamento di acque reflue industriali in fognatura). La Corte ha confermato che il reato contestato va valutato rispetto alla specifica condotta di raccolta e sversamento dei liquami di laboratorio.
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256
Articolo originariamente contestato ma il fatto è stato riqualificato dal giudice in art. 137, comma 1; la Corte segnala la necessità di chiarezza nella qualificazione delle distinte condotte.
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 124, comma 2
Rilevato in sede di doglianza difensiva per sostenere che l'autorizzazione agli scarichi è rilasciata al titolare dell'attività e non al direttore sanitario; la Corte ha ritenuto necessario accertare chi concretamente assumeva le decisioni aziendali in materia.
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 318-septies
Invocato da Chiarito come norma attenuante/applicabile per comportamenti conformativi alle prescrizioni; la Corte ha valutato che tale questione non era decisiva rispetto alla seconda condotta, dato che per quella non risultano prescrizioni impartite.
Sezioni Unite, sent. n. 35490 del 28/05/2009 (Tettannanti)
Principio richiamato: se interviene una causa di estinzione del reato, il giudice del rinvio è obbligato a dichiarare immediatamente la causa estintiva; pertanto eventuali vizi di motivazione non sono rilevanti in sede di legittimità.
Sezioni Unite, sent. n. 32351 del 26/06/2014 (Tamborrino)
Richiamata in relazione alla rimessione in termini per l'oblazione: la Corte osserva che la difesa non ha adempiuto alle indicazioni delle Sezioni Unite, motivo per cui la rimessione non è stata concessa.
Massime di principio
- La responsabilità del direttore sanitario per illeciti ambientali collegati a una struttura sanitaria dipende da un accertamento concreto dei poteri decisionali e dell'esigibilità degli obblighi: non è sufficiente una affermazione generica che "la direzione sanitaria prendeva decisioni"; occorre determinare se le direttive provenivano effettivamente dal direttore sanitario o da altri soggetti (legale rappresentante/ufficio tecnico).
- La conformità alle prescrizioni impartite dal NOE può estinguere la contravvenzione relativa a determinati scarichi, ma non automaticamente altre condotte distinte se per queste ultime non sono state impartite prescrizioni.
- La cessazione dalla carica non comporta di per sé la prescrizione dell'illecito: va valutata la data di consumazione del reato e i termini di prescrizione; viceversa, se la prescrizione sopravviene successivamente alla sentenza di merito, la corte di legittimità annulla senza rinvio per intervenuta estinzione.
- La riclassificazione del fatto a seguito di opposizione a decreto penale non apre automaticamente la possibilità della rimessione in termini per l'oblazione: bisogna rispettare i requisiti giurisprudenziali indicati dalle Sezioni Unite (cfr. Tamborrino).
- In casi di responsabilità amministrativa/penale collegata a organizzazione aziendale, il giudice deve chiarire chi era il titolare delle scelte operative (direzione sanitaria vs. gestore/ufficio tecnico) e valutare la ragionevole esigibilità degli obblighi posti al singolo agente.
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