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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10099/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia, originariamente definita dalla Corte d'appello di Messina, aveva ad oggetto il riconoscimento dell'indennità di rischio radiologico in favore di personale diverso da medici e tecnici di radiologia. Il soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale. Tuttavia, prima della trattazione in camera di consiglio, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai difensori, e la controricorrente ha formalmente accettato la rinuncia, aderendo anche alla richiesta di compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione da parte della controricorrente, rilevando che nel giudizio di cassazione la rinuncia, quale atto unilaterale recettizio, è idonea a produrre l'estinzione del processo senza necessità di accettazione. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di legittimità, senza pronuncia sulle spese. Ha inoltre escluso i presupposti per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la fissazione della trattazione camerale del ricorso per cassazione.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso deve essere fatta con atto sottoscritto dalla parte e dal difensore, oppure dal solo difensore munito di mandato speciale; nel giudizio di cassazione la rinuncia produce effetti estintivi anche senza accettazione delle altre parti.

  • art. 306 c.p.c.

    Richiamato in comparazione per evidenziare che, diversamente da tale disposizione, nella cassazione l'accettazione della rinuncia non è necessaria per produrre l'estinzione.

  • art. 391 c.p.c.

    Gli adempimenti di notifica o comunicazione della rinuncia servono a ottenere l'adesione delle controparti al fine di evitare la condanna alle spese; se le altre parti aderiscono, non va pronunciata condanna alle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso, per il tenore della pronuncia di estinzione, i presupposti per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato cui si collega l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se validamente sottoscritta, è un atto unilaterale recettizio che determina l'estinzione del processo senza che sia necessaria l'accettazione della controparte.
  • La comunicazione o notificazione della rinuncia alle altre parti ha funzione essenzialmente strumentale all'eventuale adesione, soprattutto ai fini della regolazione delle spese di lite.
  • Se tutte le controparti aderiscono alla rinuncia e alla richiesta di compensazione, la Corte può dichiarare estinto il giudizio senza statuire sulle spese.
  • Quando il processo di legittimità si estingue per rinuncia, non ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni respinte o dichiarate inammissibili.
  • La validità della rinuncia in cassazione richiede un atto sottoscritto dalla parte e dal difensore oppure dal difensore munito di mandato speciale a tal fine.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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