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Sentenza

Sentenza n. 1723/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento - del provvedimento del Ministro dell'Interno n. -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS-, notificato il 05.10.2022, con il quale è stata respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché di ogni altro atto, precedente o successivo, adottato dal Ministero dell'Interno e/o di altra Pubblica Amministrazione, antecedentemente o successivamente all'introduzione del giudizio e comunque connessi, collegati o conseguenziali rispetto agli atti, documenti e provvedimenti in precedenza elencati ed afferenti al provvedimento impugnato.

Giustizia amministrativa202216205

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per residenza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale con cui era stata respinta la sua domanda di cittadinanza italiana presentata il 28 marzo 2018 ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il diniego era fondato su una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, irrevocabile dal 26 novembre 2010, relativa al reato di incendio boschivo colposo commesso il 14 aprile 2009. Sono stati dedotti vizi di violazione di legge, eccesso di potere e travisamento dei fatti. In particolare, il ricorrente ha contestato la valutazione della vicenda penale quale indice di inaffidabilità e di mancata integrazione, evidenziando la natura colposa e risalente del fatto e il contesto lavorativo nel quale si era verificato. Il Ministero aveva previamente comunicato il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, senza ricevere osservazioni dall'interessato.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e il diniego di cittadinanza è stato annullato, con salvezza delle ulteriori determinazioni dell'Amministrazione sulla posizione complessiva del richiedente. Il Collegio ha riconosciuto che la concessione della cittadinanza per residenza costituisce esercizio di un'ampia discrezionalità amministrativa e non deriva automaticamente dalla mera sussistenza del requisito della residenza decennale. Tuttavia, tale discrezionalità è soggetta al controllo di legittimità quanto alla sufficienza dell'istruttoria, alla veridicità dei fatti, alla coerenza, ragionevolezza e proporzionalità della motivazione. Nel caso concreto, l'Amministrazione aveva fondato il giudizio di inaffidabilità esclusivamente sulla vicenda penale, senza considerare che il reato era colposo, risalente, non grave secondo il contesto evidenziato in giudizio e commesso durante lo svolgimento dell'attività lavorativa di bracciante agricolo. Non erano state inoltre valutate la condotta di vita complessiva del richiedente e il tempo trascorso dal fatto. La motivazione è stata quindi ritenuta insufficiente, poiché non spiegava per quali ragioni quella specifica condanna rendesse ancora attuale e concreta l'inopportunità della naturalizzazione. Il provvedimento è stato annullato per eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria, del travisamento e dell'erronea valutazione dei presupposti di fatto. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), legge n. 91/1992

    La concessione della cittadinanza allo straniero legalmente residente da almeno dieci anni è espressione di un potere ampiamente discrezionale dell'Amministrazione; la residenza costituisce un presupposto per la domanda, non un diritto automatico alla cittadinanza.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di diniego è stato comunicato al richiedente, che non ha presentato osservazioni nel termine assegnato.

  • artt. 444 e 445 c.p.p.

    La vicenda penale posta a fondamento del diniego derivava da una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, relativa a un reato colposo.

  • artt. 113 e 423-bis, comma 2, c.p.

    Le disposizioni individuano il reato di incendio boschivo colposo in cooperazione contestato al richiedente; la natura colposa della condotta avrebbe dovuto essere considerata nella valutazione amministrativa.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per residenza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 costituisce esercizio di un potere ampiamente discrezionale e di alta amministrazione: la residenza decennale abilita alla presentazione della domanda, ma non attribuisce un diritto automatico alla naturalizzazione.
  • Il diniego di cittadinanza fondato su precedenti penali deve essere sorretto da un'istruttoria e da una motivazione adeguate alla natura del reato, al grado di colpevolezza, alla sua gravità, al tempo trascorso dalla commissione del fatto e alla condotta complessiva del richiedente.
  • Quando il precedente penale è risalente e riguarda un fatto colposo non grave, l'Amministrazione non può limitarsi a qualificare genericamente la vicenda come indice di inaffidabilità e mancata integrazione, ma deve spiegare concretamente perché essa renda ancora attuale l'inopportunità della concessione della cittadinanza.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità amministrativa in materia di cittadinanza non si estende al merito, ma comprende la verifica della sufficienza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza, ragionevolezza e proporzionalità della motivazione.
  • Nella valutazione della domanda di cittadinanza devono essere considerati anche il contesto nel quale il reato è stato commesso, la condotta di vita complessiva dell'interessato e il tempo trascorso dal fatto; l'omessa considerazione di tali elementi integra eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potere

Testo integrale

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