Cassazione Penale, Sentenza n. 12163/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Floss impugna la sentenza che aveva accolto la richiesta di consegna sulla base di mandato di arresto europeo esecutivo emesso il 2/2/2024 per una condanna a 3 anni (reati commessi tra il 18/01 e il 22/02/2019). Ha dedotto due motivi: (1) violazione dell'art. 18-ter L. n.69/2005 per mancata conoscenza del procedimento estero che ha formato la sentenza (giudizio in contumacia); (2) violazione dell'art. 18-bis L. n.69/2005 perché, pur risiedendo in Italia continuativamente da oltre cinque anni, la Corte territoriale ha escluso l'applicazione della tutela prevista per la 'residenza legittima ed effettiva' ritenendo mancante la "presenza legale" a causa di precedenti penali e procedimenti pendenti.
La decisione
La Cassazione dichiara il ricorso parzialmente fondato: respinge il primo motivo perché il mandato e la documentazione indicavano che il ricorrente poteva chiedere un nuovo processo/ricorrere e il ricorrente ha effettivamente proposto appello, per cui la contumacia non impedisce la consegna; accoglie il secondo motivo ritenendo che la Corte di appello non ha valutato compiutamente gli indici previsti dall'art. 18-bis comma 2-bis (durata, natura e modalità della residenza, tempo intercorso fra il fatto e l'inizio della residenza, reati commessi, adempimenti contributivi/fiscali, legami familiari/linguistici/sociali/economici, ecc.) e si è limitata a richiamare precedenti penali per escludere la "legale presenza". Per tale motivo la sentenza impugnata è annullata e rinviata ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste per nuovo giudizio sulla applicabilità dell'art. 18-bis.
Norme richiamate
Legge 22 aprile 2005, n. 69 - art. 18-ter
"in tema di mandato di arresto europeo esecutivo, in forza degli artt. 6, comma 1-bis, lett. d), e 18-ter della legge 22 aprile 2005, n. 69, la natura contumaciale del giudizio svoltosi nello Stato emittente non costituisce causa di possibile rifiuto della consegna laddove l'ordinamento di tale Stato estero consenta alla persona condannata \"in absentia\" di chiedere, una volta venuta a conoscenza della relativa decisione, un nuovo processo che permetta di riesaminare il merito della causa e condurre, anche a mezzo dell'allegazione di nuove prove, alla riforma della condanna in sua presenza\"
La Corte ha ritenuto che la possibilità offerta dall'ordinamento dello Stato emittente di chiedere ricorso/nuovo processo, e l'esercizio effettivo di tale rimedio da parte dell'interessato, escludono che la contumacia costituisca di per sé motivo ostativo alla consegna.
Legge 22 aprile 2005, n. 69 - art. 18-bis, comma 2
"quando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, la corte di appello può rifiutare la consegna del cittadino italiano o di persona che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, sempre che disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno"
L'art. 18-bis consente alla Corte di appello di rifiutare la consegna quando il richiedente risiede stabilmente in Italia da almeno cinque anni e la pena può essere eseguita in Italia; la valutazione richiede accertamento concreto del radicamento.
Legge 22 aprile 2005, n. 69 - art. 18-bis, comma 2-bis (introdotto dal d.lgs. n.10/2021 e modificato dalla legge n.103/2023)
"Ai fini della verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna, la corte di appello accerta se l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale, tenendo conto della durata, della natura e delle modalità della residenza o della dimora, del tempo intercorso tra la commissione del reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso e l'inizio del periodo di residenza o di dimora, della commissione di reati e del regolare adempimento degli obblighi contributivi e fiscali durante tale periodo, del rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, dei legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o di altra natura che la persona intrattiene sul territorio italiano e di ogni altro elemento rilevante"
La Corte richiede un esame puntuale e motivato dei singoli indici elencati: non è sufficiente richiamare precedenti penali; la mancanza di una valutazione dei specifici elementi previsti dalla norma comporta vizio di motivazione e annullabilità della decisione.
Giurisprudenza citata - Sez. 6, n. 23253 del 13/06/2022 (Ouled Amor Rejeb)
Principio secondo cui la contumacia non è di per sé ostativa alla consegna se lo Stato emittente consente rimedi che permettano il riesame della decisione alla presenza dell'imputato e tale rimedio è stato esercitato o è concretamente disponibile.
Giurisprudenza citata - Sez. 6, n. 41 del 28/12/2023 (Bettini)
Principio che impone alla Corte di appello, nel valutare il motivo di rifiuto basato sulla stabile residenza (art. 18-bis), di indicare i specifici indici previsti dalla norma e i criteri di valutazione: il mancato apprezzamento di uno di tali indici è vizio di legge soggetto al sindacato della Cassazione.
Massime di principio
- La contumacia (giudizio in absentia) nello Stato emittente non impedisce automaticamente la consegna se l'ordinamento straniero offre la possibilità di nuovo processo/ricorso e la persona ha la possibilità effettiva di avvalersi di tale rimedio; la Corte deve verificare l'esistenza e l'esercizio del rimedio.
- Per applicare l'art. 18-bis (rifiuto della consegna per residenza stabile di almeno cinque anni) la Corte di appello è tenuta a valutare compiutamente e motivare sui singoli indici elencati dal comma 2-bis (durata e caratteristiche della residenza, tempo intercorso tra il fatto e l'inizio della residenza, condotte criminose nel periodo, obblighi contributivi, legami familiari/sociali/economici, rispetto delle norme di soggiorno, ecc.). Una motivazione generica basata solo su precedenti penali è insufficiente.
- La cittadinanza UE e lo svolgimento di attività lavorativa regolare in Italia sono elementi forti a favore della legittimità della presenza e devono essere considerati nell'accertamento della residenza effettiva; l'assenza di provvedimenti amministrativi di allontanamento rafforza la legittimità della presenza.
- La mancata o insufficiente applicazione delle regole procedurali e motivazionali previste per il rifiuto della consegna ai sensi dell'art. 18-bis espone la decisione al rischio di annullamento e rinvio da parte della Cassazione.
- In casi simili è prudente documentare con prove concrete (contratti di lavoro, contratti di locazione, dichiarazioni fiscali, legami familiari, atti di integrazione sociale) i requisiti di residenza stabile ed effettiva per ottenere la valutazione favorevole ai fini dell'art. 18-bis.
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