Cassazione Penale, Sentenza n. 47167/2022 del 13/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza della Corte di appello di Potenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'imputato avverso la condanna del Tribunale di Lagonegro per i reati di evasione (art. 385 c.p.) e sottrazione o distruzione di cose sottoposte a sequestro (art. 334 c.p.). I motivi sollevati dal difensore riguardavano: 1) nullità per mancata celebrazione in presenza nonostante tempestiva richiesta di udienza (violazione art. 420 c.p.p. e disciplina emergenziale Covid); 2) errore nella qualificazione del regime detentivo (arresti domiciliari vs detenzione domiciliare) e conseguente omissione di valutazione sul dolo per il reato di evasione; 3) omessa risposta su profili relativi al reato di sottrazione/danneggiamento di cose sottoposte a sequestro (circolabilità del veicolo, differimento temporale degli accertamenti, prescrizione); 4) mancata motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena con riferimento agli elementi di cui all'art. 133 c.p.; 5) difetto del dolo per l'ipotesi di evasione (ritardo giustificato per sosta a mangiare dopo accesso al SERT); 6) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 7) mancato riconoscimento della scarsa rilevanza del fatto ex art. 131-bis c.p. Inoltre è rilevato che il procedimento era stato trattato in forma cartolare ai sensi delle norme emergenziali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il difensore aveva depositato tempestiva richiesta di partecipazione in presenza (atto del 6 aprile 2021 per l'udienza del 22 aprile) e la mancata accoglienza della richiesta per l'udienza del 3 febbraio 2022 ha leso il diritto al contraddittorio. Richiamando l'art. 23 del d.l. 28/10/2020 n.137 (norme emergenziali) e la giurisprudenza della Cassazione (Sez. 5, sent. n. 44646/2021), la Corte ha dichiarato la nullità dell'atto impugnato per violazione del diritto di difesa e ha annullato la sentenza impugnata rimettendo gli atti per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. Nota conclusiva depositata tardivamente non è stata valutata.
Norme richiamate
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 8 dicembre 2020, n. 176)
"fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire"; e il comma 4: "la richiesta di discussione orale deve essere formulata per iscritto entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2"
Nel periodo emergenziale, la procedura cartolare è ammessa ma non può essere applicata se una parte (o l'imputato) ha formulato tempestiva richiesta scritta di trattazione orale: in tal caso la mancata ammissione determina nullità per lesione del contraddittorio.
art. 16 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (conv. L. 25 febbraio 2022, n. 15)
Norma richiamata come estensione/proroga della disciplina emergenziale che autorizza la trattazione in forma cartolare in taluni periodi; non deroga al principio secondo cui una richiesta tempestiva di trattazione orale va accolta.
art. 420 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente come parametro formale per la corretta celebrazione dell'udienza; la Cassazione ha ritenuto che la mancata osservanza delle garanzie del contraddittorio, nell'ambito delle norme emergenziali, configura nullità rilevante.
art. 385 c.p.
Norma sostanziale relativa al reato di evasione: citata in quanto oggetto della contestazione, ma la Cassazione non si è pronunciata nel merito essendo intervenuta per motivi procedurali.
art. 334 c.p.
Norma sostanziale relativa alla sottrazione o distruzione di cose sottoposte a sequestro; anch'essa non è stata esaminata nel merito perché il ricorso è stato deciso per vizio procedurale.
art. 133 c.p.
Parametro sostanziale per la concessione della sospensione condizionale della pena; il ricorrente denunciava mancata motivazione su tutti i parametri ma la Corte di cassazione ha assorbito il motivo dopo l'annullamento per vizio procedurale.
art. 131-bis c.p.
Istituto della scarsa rilevanza del fatto: il ricorrente sosteneva un difetto di rilevanza, ma la questione non è stata affrontata nel merito dalla Cassazione a causa dell'annullamento per nullità procedurale.
Giurisprudenza: Sez. 5, Sentenza n. 44646 del 14/10/2021 (Giaconi, Rv. 282172)
La Cassazione ha già affermato che, in periodo emergenziale, se il difensore ha inoltrato una rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo in rito camerale non partecipato determina una nullità generale per violazione del contraddittorio.
Massime di principio
- Durante i periodi con norme emergenziali che consentono il rito cartolare, una richiesta scritta e tempestiva di trattazione orale da parte del difensore o dell'imputato deve essere accolta: la mancata ammissione costituisce nullità rilevante per violazione del diritto di difesa.
- La presenza del difensore a un'udienza precedente non costituisce rinuncia automatica al diritto di ottenere la trattazione orale in udienze successive: è determinante la tempestività e la regolarità della richiesta per l'udienza specifica.
- Se la Corte d'appello decide con rito camerale pur essendo stata proposta tempestiva richiesta di discussione orale, la Cassazione tende ad annullare per vizio procedurale, rimettendo la valutazione dei profili di merito al giudice di rinvio.
- Questioni di merito (es. qualificazione del regime detentivo, dolo, prescrizione, circolabilità del veicolo, riconoscimento di circostanze attenuanti o della scarsa rilevanza) devono essere affrontate e motivate dalla corte d'appello: se la decisione è annullata per vizi procedurali, tali questioni restano aperte per il giudizio di rinvio.
- Le istanze o documenti depositati oltre i termini perentori (es. note conclusionali presentate tardivamente) possono essere dichiarati inammissibili e non valutati.
- Per ridurre il rischio di annullamenti procedurali, i difensori devono rispettare scrupolosamente i termini formali per le richieste di udienza orale (individuarli nella normativa applicabile) e conservare le prove dell'avvenuto deposito/trasmissione.
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