Cassazione Penale, Sentenza n. 46155/2023 del 15/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Aniello Ianniello ha impugnato sostenendo l'omessa notificazione del decreto di fissazione dell'udienza di appello al difensore e all'imputato, poicheé la PEC a cui era stato notificato l'avviso era diversa da quella risultante dagli atti, impedendo cosiì la partecipazione e l'espletamento del mandato difensivo; nel merito ha altresiì dedotto la mancata sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, dato che al momento dei fatti era ancora socio della societaà e non risultava volontaà, espressa o tacita, di limitarne l'accesso. La parte civile Anella Vitolo ha impugnato ritenendo erronea l'applicazione della non punibilitaà per tenuitaà (art. 131-bis), sostenendo invece la gravitaà dell'azione (competizione sleale, costituzione di ditta parallela) e richiamando come elemento probatorio la modifica delle password per accedere alla casella di posta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'imputato: ha rilevato che l'avviso d'udienza era stato notificato a un indirizzo PEC diverso da quello effettivamente in uso dal difensore (e risultante dagli atti), che la difesa non ha potuto svolgere attivitaà in vista dell'udienza cartolare e che pertanto il diritto alla difesa e la regolaritaà del contraddittorio sono stati compromessi. Di conseguenza la sentenza della Corte di appello di Salerno eè stata annullata e la causa eè rinviata per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli; i restanti motivi e il ricorso della parte civile sono stati assorbiti dalla decisione sul vizio di notifica.
Norme richiamate
art. 615-ter cod. pen.
Norma che sanziona l'accesso abusivo a sistemi informatici; nel fatto era il reato originariamente contestato (accesso all'account di AVS Group della parte civile). La Corte non ha deciso nuovamente sul merito dopo il rinvio, essendo intervenuta per vizi procedurali.
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla non punibilitaà per particolare tenuitaà del fatto. La Corte di appello aveva ritenuto applicabile questa causa di non punibilitaà, decisione che la parte civile aveva contestato; la Cassazione, peroè, non ha risolto il merito di tale applicazione per via dell'annullamento per vizio di notifica.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla specificazione dei motivi di ricorso per cassazione; i motivi presentati sono stati ammessi nei limiti di questa disposizione e valutati dalla Corte.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con modificazioni)
Disposizione richiamata in relazione alla richiesta delle parti di discussione orale (disposizioni emergenziali sul procedimento). La Corte ha preso atto delle richieste di discussione orale, ma il provvedimento decisivo eè stato assunto sulla base del vizio di notifica.
norme sulla notifica a mezzo PEC e garanzia del diritto di difesa (giurisprudenza e principio processuale)
Principio secondo cui la notifica effettuata ad un indirizzo PEC diverso da quello risultante dagli atti o effettivamente in uso al difensore e all'imputato puoï viziare l'udienza e ledere il diritto di difesa; la Cassazione ha ritenuto tale vizio idoneo ad annullare la sentenza impugnata e a imporre il rinvio per nuovo giudizio.
Massime di principio
- La notifica di atti processuali a mezzo PEC deve essere effettuata all'indirizzo risultante dagli atti e/o effettivamente in uso al difensore: una notifica ad indirizzo diverso puoï rendere invalida l'udienza e determinare l'annullamento della sentenza per violazione del diritto di difesa.
- Se la difesa non ha potuto partecipare all'udienza di appello (es. udienza cartolare) per un vizio di notifica, la Cassazione annulla e rinvia per nuovo giudizio senza entrare necessariamente nel merito delle questioni sostanziali.
- L'applicazione della causa di non punibilitaà per tenuitaà (art. 131-bis) puoï essere oggetto di impugnazione separata dalla parte civile; tuttavia, profili procedurali (come la mancanza di regolare notifica) possono assorbire e rendere non decidibili tali questioni sostanziali fino al nuovo giudizio.
- In casi di accesso a sistemi informatici, la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo richiede valutazione fattuale dettagliata (es.: rapporti societari, consenso, modalitaà di accesso, modifiche di password): la sola qualifica soggettiva (essere socio) non esclude automaticamente il reato se emergono azioni idonee a integrare l'accesso abusivo.
- Nel processo penale il rispetto delle garanzie procedurali e del contraddittorio ha prioritaà: vizii formali nella notificazione possono prevalere su considerazioni di merito e determinare la rinnovazione del giudizio.
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