Sentenza n. 1382/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, sostenendo che l’Amministrazione avesse erroneamente fondato la valutazione di pericolosità sociale su una sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p., che, alla luce della riforma Cartabia, non avrebbe potuto essere considerata prova della pericolosità. Ha inoltre dedotto la mancata considerazione della presenza in Italia dei genitori e di una sorella, dell’attività lavorativa e della disponibilità di un’abitazione. Il diniego era stato adottato considerando una misura cautelare emessa per atti persecutori, danneggiamento seguito da incendio e minaccia, successivamente trasformata in divieto di avvicinamento alla persona offesa, nonché una segnalazione per furto con scasso. Tali elementi erano stati posti a fondamento di una valutazione concreta della pericolosità sociale. L’Amministrazione aveva inoltre inviato il preavviso di rigetto, senza ricevere osservazioni dal ricorrente.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Il Collegio ha escluso che il provvedimento impugnato avesse applicato un automatismo fondato sulla condanna ex art. 444 c.p.p.; il diniego aveva invece valutato in concreto la gravità dei reati e gli ulteriori elementi sintomatici della pericolosità sociale, sicché il vizio dedotto non sussisteva. La presenza dei familiari in Italia non è stata ritenuta decisiva: il ricorrente non aveva dimostrato la convivenza, non risultava inserito nello stesso nucleo familiare secondo il certificato di stato di famiglia e residenza e tale circostanza non era stata rappresentata all’Amministrazione durante il procedimento. Anche l’attività lavorativa e la disponibilità di un’abitazione non risultavano adeguatamente provate; le buste paga prodotte erano risalenti al 2019 e al 2022, mentre il rapporto di lavoro iniziato il 23 aprile 2026 non risultava comunicato alla Questura prima dell’adozione del diniego. Non era quindi configurabile una violazione dell’obbligo di valutare circostanze che l’Amministrazione non avrebbe potuto conoscere. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti, sentite le parti.
art. 444 c.p.p.
La sentenza di applicazione della pena è stata considerata dal ricorrente inidonea, alla luce della riforma Cartabia, a costituire prova automatica della pericolosità sociale; il TAR ha tuttavia rilevato che il diniego non si fondava su tale automatismo, ma su una valutazione concreta della pericolosità.
art. 612-bis c.p.
La contestazione per atti persecutori è stata valorizzata, insieme agli altri elementi, nella valutazione concreta della pericolosità sociale.
artt. 110 e 624 c.p.
La contestazione di danneggiamento seguito da incendio è stata valorizzata, insieme agli altri elementi, nella valutazione concreta della pericolosità sociale.
art. 612 c.p.
La contestazione di minaccia è stata valorizzata, insieme agli altri elementi, nella valutazione concreta della pericolosità sociale.
Massime di principio
- Nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, la valutazione della pericolosità sociale dello straniero non è illegittima quando l’Amministrazione considera la gravità e il complessivo significato sintomatico dei fatti penalmente rilevanti attraverso una valutazione concreta, anziché applicare un automatismo fondato sulla sola sentenza di applicazione della pena.
- La sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. non determina necessariamente un automatismo ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno; la legittimità del diniego dipende dalla verifica concreta della pericolosità sociale e dalla motivazione complessiva del provvedimento.
- L’Amministrazione non è tenuta a valutare, ai fini del diniego del permesso di soggiorno, circostanze favorevoli che l’interessato non abbia rappresentato nel procedimento, dopo aver ricevuto il preavviso di rigetto, né può esserle imputata la mancata considerazione di fatti sopravvenuti o non dimostrati prima dell’adozione dell’atto.
- La presenza di familiari in Italia non è sufficiente, di per sé, a superare una valutazione negativa di pericolosità sociale quando il richiedente non dimostri l’effettiva convivenza o il concreto radicamento familiare e non abbia rappresentato tali circostanze all’Amministrazione nel procedimento.
- L’attività lavorativa e la disponibilità di un’abitazione devono essere adeguatamente provate e, per poter essere valutate dall’Amministrazione, devono risultare conoscibili prima dell’adozione del diniego.
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