Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26741/2025 del 04/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ex soci)

La controversia

La controversia nasceva da una domanda di ripetizione proposta da due ex soci, in proprio e quali successori nel credito della società cancellata, per ottenere la restituzione di somme che la società aveva versato in eccedenza rispetto al prezzo pattuito per l'acquisto di due immobili. In primo grado la domanda era stata accolta. In appello, la decisione favorevole era stata riformata per difetto di legittimazione attiva, ritenendosi che la cancellazione della società e il mancato esercizio di azioni da parte della stessa implicassero rinuncia al credito. In precedente ricorso per cassazione era intervenuta una cassazione con rinvio, ritenendo errata tale automatica conclusione e imponendo di verificare la documentazione prodotta e la clausola di salvaguardia contenuta nell'atto di scioglimento della società. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha nuovamente rigettato la domanda, affermando che il credito non rientrava nella clausola di salvaguardia e che, comunque, la pretesa restitutoria era infondata perché le somme versate trovavano giustificazione nei preliminari anteriori e il prezzo reale risultava dal preliminare del 6.11.2003; ha inoltre ritenuto provata la simulazione del prezzo sulla base di tale preliminare. I ricorrenti hanno denunciato: violazione del vincolo del giudice di rinvio ex artt. 384 e 394 c.p.c. e delle norme sulla cancellazione della società di persone; violazione delle regole sulla prevalenza del contratto definitivo rispetto al preliminare e sul valore della prova documentale; violazione delle norme sulla simulazione e sull'uso d'ufficio delle relative prove; omessa valutazione del comportamento complessivo delle parti; erronea regolazione delle spese, anche perché nel precedente giudizio di cassazione essi erano risultati vittoriosi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il terzo, il quarto e il quinto. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, perché riesamini l'appello attenendosi al vincolo derivante dalla precedente ordinanza rescindente e ai principi sulla prevalenza del contratto definitivo rispetto al preliminare; il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese dei giudizi di legittimità in relazione all'esito complessivo della lite. La Corte ha ritenuto che il giudice di rinvio avesse violato l'autorità della precedente pronuncia rescindente nel negare che il credito rientrasse nella clausola di salvaguardia, e che fosse errata la valorizzazione del preliminare per ricostruire il prezzo effettivo e la simulazione, dovendo invece prevalere il contratto definitivo e potendo una diversa volontà risultare solo da accordo scritto contestuale al definitivo nei rapporti immobiliari.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    richiamato come titolo della domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo per la restituzione delle somme asseritamente versate in eccesso

  • art. 2041 c.c.

    indicato in via subordinata come azione di arricchimento senza causa

  • art. 2495 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione agli effetti della cancellazione della società

  • art. 2312 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione agli effetti della cancellazione della società di persone

  • art. 392 c.p.c.

    richiamato per il giudizio di rinvio e il vincolo derivante dalla cassazione

  • art. 394 c.p.c.

    la Corte afferma che il giudice del rinvio deve rispettare l'autorità della precedente pronuncia rescindente

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    richiamato nei motivi come norma sul vincolo del giudice di rinvio

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in tema di valutazione della prova

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso quale norma invocata per la nullità della sentenza/procedimento

  • art. 2700 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso sul valore di prova legale dell'atto pubblico

  • art. 1351 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in tema di rapporto tra preliminare e definitivo

  • artt. 1414-1417 c.c.

    richiamati in tema di simulazione del prezzo e relativi limiti probatori

  • art. 167, comma 2, c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso per sostenere la necessità di una domanda riconvenzionale per far valere la simulazione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso sotto il profilo del rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 1362 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso per l'interpretazione del contratto

  • art. 1363 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso per l'interpretazione sistematica del contratto

  • art. 1366 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso per l'interpretazione secondo buona fede

  • art. 1385 c.c.

    richiamato in relazione alla qualificazione delle somme come caparra nei preliminari rimasti inadempiuti

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel quinto motivo sulla regolazione delle spese di lite

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel quinto motivo sulla compensazione delle spese

Massime di principio

  • Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto e ai presupposti fattuali già cristallizzati dalla precedente pronuncia rescindente; non può rimettere in discussione, eludendoli, gli accertamenti necessari che costituiscono il fondamento logico della cassazione con rinvio.
  • Nel rapporto tra contratto preliminare e contratto definitivo, quando il definitivo sia stato validamente stipulato tra le stesse parti, esso costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni relative al negozio voluto e supera il preliminare, salvo prova di un diverso accordo contestuale al definitivo, da fornire per iscritto nei contratti aventi ad oggetto immobili.
  • La divergenza tra preliminare e definitivo non consente, di per sé, di ricostruire il contenuto del rapporto facendo prevalere il preliminare; il definitivo gode di una presunzione di conformità alla volontà delle parti che può essere vinta solo con prova rigorosa e coerente con la forma richiesta.
  • Le questioni sulla simulazione e sulla qualificazione del prezzo non possono essere affrontate dal giudice facendo derivare automaticamente dal preliminare una diversa pattuizione se il contratto definitivo non la recepisce e non risulta un accordo successivo o contestuale idoneo a superarlo.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezzaSimulazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.