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Sentenza

Sentenza n. 127/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensiva dell'intimazione di pagamento n. 02020249012129910000 limitatamente alla cartella di pagamento presupposta n. 02020110013446612001.

Giustizia amministrativa202501444

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: intimazione di pagamento limitatamente alla cartella relativa a una sanzione pecuniaria edilizia irrogata da un Comune

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente della riscossione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha riassunto davanti al giudice amministrativo, a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, l'opposizione all'esecuzione relativa all'intimazione di pagamento e alla cartella presupposta. La riassunzione riguardava soltanto la cartella relativa a una sanzione pecuniaria edilizia. Sono stati dedotti la mancata notifica della cartella presupposta e la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della legge n. 689/1981. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la legittimazione spettasse esclusivamente all'ente impositore, e ha prodotto documentazione relativa alla notifica della cartella e agli atti interruttivi della prescrizione.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, affermando che, quando sono contestati vizi propri dell'attività di riscossione, in particolare la notificazione della cartella, la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'ente della riscossione e non all'ente impositore. Nel merito, il Collegio ha ritenuto provata la rituale notificazione della cartella il 15 settembre 2011 a mani proprie. Ha inoltre rilevato diversi atti interruttivi della prescrizione: la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 25 giugno 2015 e le intimazioni di pagamento del 19 febbraio 2020 e del 4 dicembre 2024. Poiché l'intimazione di pagamento, quando segue una cartella regolarmente notificata e non impugnata, è impugnabile soltanto per vizi propri, non potevano essere contestati in tale sede vizi riferiti alla cartella già notificata. L'eccezione di prescrizione è stata ritenuta infondata per effetto degli atti interruttivi documentati. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato, con condanna del ricorrente alle spese di lite per 4.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, nonostante la mancata comparizione delle parti, quando esse abbiano chiesto il passaggio in decisione e non abbiano manifestato ragioni ostative.

  • art. 39 d.lgs. 112/1999

    ex articolo 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999

    Nei giudizi concernenti vizi propri dell'attività di riscossione, inclusi quelli relativi alla notificazione della cartella, la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'ente della riscossione.

  • legge 689/1981

    prescrizione del credito di 5 anni ex legge 689/81

    Il ricorrente ha invocato il termine quinquennale di prescrizione, ma il TAR lo ha ritenuto non maturato in ragione degli atti interruttivi documentati.

  • art. 281-sexies c.p.c.

    sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.

    Richiamato per indicare la definizione del distinto procedimento civile relativo all'intimazione di pagamento.

Massime di principio

  • Quando la controversia riguarda vizi propri dell'attività di riscossione, quali la notificazione della cartella di pagamento, la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'agente della riscossione; non è configurabile un litisconsorzio necessario con l'ente impositore.
  • L'intimazione di pagamento successiva a una cartella regolarmente notificata e non impugnata può essere contestata soltanto per vizi propri dell'intimazione e non per ragioni riferibili alla cartella presupposta.
  • La produzione della prova della notificazione della cartella e di successivi atti idonei a interrompere la prescrizione esclude l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione del credito azionato.
  • La definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata è ammissibile quando le parti abbiano chiesto il passaggio in decisione e non abbiano prospettato esigenze incompatibili con la decisione immediata.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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