Cassazione Penale, Sentenza n. 10008/2022 del 23/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Mancini ha impugnato la sentenza con cui il GIP di Livorno, in sede di applicazione dell'art. 444 c.p.p., gli aveva inflitto una pena condizionalmente sospesa per guida di bicicletta in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. c, d.lgs. n. 285/1992) e aveva ordinato la confisca della bicicletta. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge (artt. 186 comma 2 lett. c e 213 comma 9 d.lgs. n.285/1992) e carenza assoluta di motivazione della statuizione ablatoria, sostenendo che la bicicletta fosse di proprietà della convivente Serena Bernardini, come risultante da annotazione di polizia giudiziaria dell'8 aprile 2019, e quindi non era applicabile la confisca nei suoi confronti. Ha chiesto l'annullamento della sentenza limitatamente alla confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse del ricorrente, rilevando che Mancini non ha dimostrato che la bicicletta non fosse nella sua sfera di dominio e dunque non sussisteva interesse a impugnare la statuizione ablatoria. Il Collegio ha inoltre osservato che la presunta proprietaria (la convivente) potrebbe promuovere opposizione avanti al Giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende; ha adottato motivazione semplificata, ai sensi del decreto del Primo Presidente n.84/2016.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c, d.lgs. n. 285/1992
Norma che integra il reato contestato (guida in stato di ebbrezza con conseguenze per la sicurezza stradale). È richiamata come titolo di responsabilità penale alla base della sentenza di merito.
art. 213, comma 9, d.lgs. n. 285/1992
Norma richiamata in relazione alla confisca del mezzo usato per commettere il reato; la Corte ha ritenuto che l'impugnante non avesse interesse a censurare la confisca in assenza di prova contraria sulla titolarità del bene.
art. 444 c.p.p.
Norma sul giudizio abbreviato o sul patteggiamento (applicazione di una pena concordata); il GIP aveva applicato la sanzione in base a questo istituto.
art. 676, commi 1 e 2, c.p.p.
Indicata dalla Corte come la via processuale corretta per la presunta proprietaria (terzo) per far valere il proprio diritto rispetto alla confisca, ossia l'opposizione dinanzi al Giudice dell'esecuzione.
art. 616 c.p.p.
Riferita dalla Corte in relazione all'imposizione delle conseguenze per l'inammissibilità (valutazione dell'assenza di colpa nell'aver proposto il ricorso). Ha permesso di giustificare l'applicazione della sanzione pecuniaria in mancanza dell'elemento di colpa escludente.
Decreto del Primo Presidente della Corte di Cassazione n. 84 dell'8 giugno 2016
Autorizza la motivazione semplificata quando la decisione si fonda su principi giuridici consolidati; la Corte lo ha applicato per motivare in forma sintetica.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
Giurisprudenza richiamata in ordine alla valutazione della colpa nella proposizione di ricorsi manifestamente infondati o inammissibili; usata per escludere l'assenza di colpa che impedirebbe la sanzione.
Massime di principio
- Chi impugna una statuizione ablatoria (es. confisca) deve dimostrare un interesse concreto: in mancanza di prova che il bene non sia nella propria sfera di dominio, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
- La persona che dichiara di essere proprietaria del bene confiscato (terzo estraneo al procedimento penale) ha uno specifico rimedio procedurale: l'opposizione davanti al Giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p., e non necessariamente il ricorso per cassazione dell'imputato.
- La confisca del mezzo usato per commettere il reato può essere disposta anche se la titolarità è contestata, ma la parte che contesta la proprietà deve fornire prova adeguata del proprio diritto nel procedimento idoneo.
- Se un ricorso è manifestamente privo di interesse o inammissibile per ragioni procedurali, la Corte può non solo respingerlo ma anche condannare alle spese e irrogare sanzioni pecuniarie quando non si ravvisa assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
- Nei procedimenti in cui si applicano principi già consolidati, la Corte può adottare una motivazione semplificata ai sensi del decreto del Primo Presidente, con motivazione breve ma comunque sufficiente.
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