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Sentenza

Sentenza del 31/03/2015 n. 6510 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate contestava alla società, per l'anno d'imposta 2003, l'utilizzo del regime di non imponibilità IVA previsto per le cessioni a esportatori abituali sulla base di dichiarazioni d'intento ritenute false. Gli elementi indiziari comprendevano la concentrazione di ingenti vendite verso imprese prive di effettiva struttura, la loro breve durata e successiva scomparsa, l'assenza di corrispondenza commerciale, la concessione di rilevanti crediti senza garanzie, l'omesso assolvimento degli obblighi fiscali e l'assenza dei requisiti di esportatore abituale. Erano inoltre contestate detrazioni IVA e deduzioni di costi relativi a fatture e provvigioni ritenute non veritiere, non inerenti o non di competenza. L'Agenzia sosteneva che la CTR avesse omesso di esaminare tali elementi e avesse erroneamente escluso in assoluto qualsiasi responsabilità del cedente che riceve una dichiarazione d'intento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia quanto ai motivi primo, terzo, quarto e quinto, dichiarato inammissibile il secondo motivo e rigettato il ricorso incidentale della società per difetto di autosufficienza. Ha cassato la sentenza della CTR della Campania e rinviato la causa alla medesima Commissione, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese. La CTR dovrà verificare concretamente se le cessioni fossero soggettivamente inesistenti, se la società cedente conoscesse o potesse conoscere con l'ordinaria diligenza la frode e se avesse adottato tutte le misure ragionevoli per evitarne la partecipazione. Dovrà inoltre rivalutare gli elementi indiziari relativi alle fatture d'acquisto e all'indebita detrazione IVA, applicando correttamente la ripartizione dell'onere della prova.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 1, lett. c)

    "Costituiscono cessioni all'esportazione [...] le cessioni [...] di beni [...] a soggetti che [...] si avvalgono della facoltà di acquistare [...] beni e servizi senza pagamento dell'imposta"

    Il regime di non imponibilità delle cessioni a esportatori abituali presuppone la validità della dichiarazione d'intento e la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge. La disciplina riguarda non solo il cessionario, ma anche il cedente, che beneficia dell'esonero dall'applicazione e dal versamento dell'IVA.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 7, commi 3 e 4

    "Qualora la dichiarazione sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i cessionari [...] che hanno rilasciato la dichiarazione stessa"

    La responsabilità esclusiva del cessionario riguarda l'omesso pagamento del tributo quando la dichiarazione d'intento è stata rilasciata senza i presupposti. Ciò non esclude la possibile responsabilità del cedente, anche in concorso, qualora conosca o possa conoscere la falsità della dichiarazione o partecipi alla frode.

  • Art. 2697 c.c.

    In materia di operazioni inesistenti, l'Amministrazione deve fornire la prova, anche mediante presunzioni semplici, dell'inesistenza dell'operazione o della consapevolezza, effettiva o esigibile secondo l'ordinaria diligenza, del contribuente circa la frode. Una volta forniti indizi gravi e concordanti, spetta al contribuente offrire la prova contraria.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19

    Il diritto alla detrazione IVA può essere negato quando la fatturazione riguarda operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti e, nel secondo caso, quando il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'acquisto si inseriva in una frode.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi sulle specifiche domande e censure sottoposte al suo esame. L'omessa valutazione di motivi di appello decisivi determina omessa pronuncia e nullità della sentenza.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62

    Disciplina il ricorso per cassazione nelle controversie tributarie e consente il sindacato sugli errori di diritto e sui vizi motivazionali secondo i limiti previsti dal codice di procedura civile.

Massime di principio

  • La mera ricezione e conservazione di una dichiarazione d'intento non garantisce automaticamente il cedente: se emergono anomalie oggettive tali da rendere riconoscibile la frode, il cedente deve dimostrare di avere adottato controlli e misure ragionevoli.
  • Per negare la detrazione IVA in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare non solo l'interposizione o l'irregolarità del fornitore, ma anche che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, di partecipare a una frode.
  • La prova della frode può essere fornita mediante presunzioni semplici basate su una pluralità di anomalie convergenti, come società prive di struttura, cessazioni rapide, mancati versamenti fiscali, rapporti commerciali non documentati e condizioni economiche anomale.
  • Quando l'Amministrazione presenta indizi specifici e coerenti, il contribuente deve fornire una prova contraria concreta, documentando l'effettività delle operazioni, la regolarità dei rapporti e le verifiche svolte sui clienti o fornitori.
  • Una sentenza tributaria che ignori specifici motivi di appello o gli elementi probatori decisivi può essere cassata per omessa pronuncia o motivazione apparente, con rinvio al giudice di merito per una nuova valutazione.

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