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Sentenza

Sentenza n. 7921/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento - dell’atto del Comune di Anzio – Ufficio Stato Civile - prot. n.-OMISSIS- del 18.4.2025 notificato in data 9.6.2025, avente ad oggetto “istanza di riconoscimento cittadinanza jure sanguinis PROT. -OMISSIS- – provvedimento di rigetto”; - dell’atto del Comune di Anzio – Ufficio Stato Civile - prot. n. -OMISSIS-del 24.7.2025 notificato in pari data, avente ad oggetto “istanza di riesame del provvedimento di rigetto dell’istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis prot. n. -OMISSIS-”;

Giustizia amministrativa202508961

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per asserita incompletezza della documentazione, nonché successivo rigetto dell’istanza di riesame

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Anzio aveva respinto l’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, deducendo l’illegittimità del diniego fondato sull’asserita incompletezza della documentazione allegata. È stato inoltre impugnato il successivo atto comunale di rigetto dell’istanza di riesame. Il TAR ha esaminato preliminarmente la questione di giurisdizione, rilevando che la controversia riguarda la trasmissione della cittadinanza italiana per discendenza e non un diniego di naturalizzazione per residenza o per matrimonio fondato su ragioni di sicurezza nazionale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ha ritenuto che le controversie relative all’accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis appartengano alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre la giurisdizione amministrativa sussiste, secondo l’orientamento richiamato, esclusivamente per i dinieghi di naturalizzazione per residenza ex art. 9 della legge n. 91/1992 o per matrimonio ex art. 5 della medesima legge, quando il motivo ostativo sia costituito dal pericolo per la sicurezza nazionale. Il giudice ha precisato che la causa può essere riproposta davanti al giudice ordinario ai sensi e nei termini dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite in favore del Comune, liquidate in euro 1.000.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione, nei termini previsti, dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione.

  • art. 5 l. 91/1992

    Riguarda l’acquisto della cittadinanza per matrimonio; secondo la sentenza, il diniego rientra nella giurisdizione amministrativa solo quando il motivo ostativo attiene al pericolo per la sicurezza nazionale.

  • art. 9 l. 91/1992

    Riguarda la naturalizzazione per residenza; secondo la sentenza, il relativo diniego rientra nella giurisdizione amministrativa solo quando il motivo ostativo attiene al pericolo per la sicurezza nazionale.

  • artt. 72-bis e 74 c.p.a.

    Richiamati quali disposizioni processuali per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.

Massime di principio

  • Le controversie concernenti la trasmissione della cittadinanza italiana per discendenza iure sanguinis appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando siano impugnati provvedimenti comunali di rigetto dell’istanza amministrativa per incompletezza della documentazione.
  • La giurisdizione amministrativa in materia di cittadinanza riguarda i dinieghi di naturalizzazione per residenza o per matrimonio soltanto quando il motivo ostativo dedotto dall’amministrazione sia il pericolo per la sicurezza nazionale.
  • La declaratoria di difetto di giurisdizione consente la riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, nei termini e secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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