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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06776/2026 del 19/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Imperatrice ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che aveva rigettato il reclamo avverso il provvedimento del Giudice monocratico che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi dell'art. 1 legge 20 novembre 2010 n. 199. Il Tribunale aveva ritenuto che il cumulo delle pene non potesse essere scisso quando comprenda reati ostativi (art. 4‑bis Ord. pen.), e che la detenzione domiciliare ex legge 199/2010 costituisca una speciale modalità di esecuzione con requisiti specifici non assimilabili alle ordinarie misure alternative. Aveva inoltre valutato nel merito la gravità dei reati e la mancata fruizione di precedenti misure alternative. La difesa lamentava omissione di valutazione degli atti, carenza motivazionale e la mancata applicazione della liberazione anticipata (art. 54 Ord. pen.), nonché profili di retroattività/temporalità rispetto alle modifiche normative (legge 112/2024).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza si sia confrontato adeguatamente con le questioni rilevanti (in particolare con la nozione di scindibilità del cumulo e con i requisiti della legge 199/2010) e che la motivazione sia esaustiva e priva di vizi argomentativi. La Corte ha confermato il principio secondo cui, per l'applicazione della detenzione domiciliare ex legge 199/2010, il cumulo formato con pene relative a reati ostativi non è scindibile per consentire l'accesso alla misura per la sola parte non ostativa, neppure quando la pena per il reato ostativo sia già stata espia­ta; ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini del giudizio in questa sede, la questione della liberazione anticipata perché tale richiesta era stata introdotta tardivamente e non devoluta correttamente al giudice di primo grado. Conseguentemente l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza è stata confermata e il ricorso cassazionale respinto.

Norme richiamate

  • legge 20 novembre 2010 n. 199, art. 1

    Disciplina la detenzione domiciliare speciale: la misura è una particolare modalità di esecuzione della pena con requisiti specifici che non è assimilabile alle ordinarie misure alternative e richiede il rispetto delle condizioni previste dalla legge.

  • art. 4‑bis Ord. pen. (legge 26 luglio 1975 n. 354)

    Individua reati ostativi all'accesso a determinate misure; la presenza nel cumulo di pene riferite a reati 4‑bis impedisce, secondo la giurisprudenza e la decisione, lo scioglimento del cumulo ai fini della detenzione domiciliare ex legge 199/2010.

  • art. 69‑bis Ord. pen.

    in occasione di ogni istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi, rispetto ai quali nel computo della misura della pena espiata è rilevante la liberazione anticipata ai sensi dell'articolo 54, comma 4, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ad ogni semestre precedente

    Prevede che il magistrato di sorveglianza verifichi i presupposti per la liberazione anticipata in occasione di istanze per misure alternative; la Corte ha ritenuto però che, nel caso in esame, la questione della liberazione anticipata non fosse stata tempestivamente devoluta al giudice di primo grado.

  • art. 54 Ord. pen.

    Regola la liberazione anticipata. La Corte ha osservato che l'istanza relativa a questo istituto è stata introdotta tardivamente e quindi non poteva essere considerata nel giudizio sul reclamo relativo alla legge 199/2010.

  • d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230, art. 103

    Norma regolamentare richiamata in relazione alle modifiche legislative recenti; la difesa aveva invocato profili di applicazione temporale delle modifiche, ma la Corte ha ritenuto che la questione non fosse stata adeguatamente devoluta in primo grado.

  • legge 8 agosto 2024 n. 112 (conversione dl. n. 92/2024)

    Ha modificato, tra l'altro, gli artt. 54 e 69‑bis Ord. pen.; la difesa ha richiamato la disciplina previgente per l'istanza presentata prima delle modifiche, ma la Corte ha evidenziato che l'argomento della liberazione anticipata è stato sollevato tardivamente.

  • art. 47‑ter Ord. pen.

    Richiamato a titolo comparativo: la Corte sottolinea che la detenzione domiciliare ex legge 199/2010 opera anche in deroga ai criteri ordinari (art. 47‑ter) e perciò non va assimilata automaticamente alle altre misure alternative.

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b, c, e) e art. 178 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate con riguardo ai motivi di cassazione (omessa valutazione degli atti, carenza motivazionale, vizi di motivazione e nullità): la Corte ha ritenuto infondati i rilievi perché il Tribunale ha fornito adeguata motivazione e si è confrontato con le questioni rilevanti.

Massime di principio

  • La detenzione domiciliare ex legge 199/2010 è una speciale modalità di esecuzione della pena con requisiti specifici: non si può normalmente ottenere lo scioglimento del cumulo delle pene quando il cumulo include condanne per reati ostativi ai sensi dell'art. 4‑bis, neppure se la pena relativa al reato ostativo è già stata espia­ta.
  • Per ottenere l'accesso alla misura prevista dalla legge 199/2010 non è sufficiente un giudizio di meritevolezza: bisogna dimostrare il possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa e confrontarsi con la giurisprudenza consolidata sulla scindibilità del cumulo.
  • Le questioni processuali o sostanziali (es. liberazione anticipata ex art. 54) devono essere tempestivamente e con chiarezza devolute al giudice di primo grado; sollevare nuovi petitum o argomentazioni in sede di memoria successiva può pregiudicare la loro valutazione in sede di reclamo o appello.
  • Una doglianza di carenza motivazionale richiede la specificazione di ciò che manca nella motivazione: la mera affermazione generica di insufficienza non è sufficiente se l'organo giudicante ha fornito una spiegazione coerente e ancorata ai principi giurisprudenziali.
  • In presenza di modifiche legislative intervenute dopo la presentazione dell'istanza, è fondamentale indicare chiaramente il regime temporale invocato (tempus regit actum) e motivare perché debba applicarsi la disciplina previgente oppure la nuova disciplina, devolvendo la questione al giudice competente.

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