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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40150/2024 del 30/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza volta a ottenere un nuovo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti che tenesse conto del riconoscimento della continuazione tra alcune sentenze e, se superato il limite previsto dall'art. 78 c.p., individuasse nuova data di fine pena. Il ricorrente ha dedotto: 1) che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto verificare se la partecipazione al reato fosse proseguita fino alla dissociazione del 25/03/2010 (anziché attenersi alla data indicata nei giudizi di merito), sostenendo che la pena relativa alla sentenza indicata come sub 13) sarebbe stata già interamente espiata; 2) un errore aritmetico nel calcolo del cumulo, per non aver considerato la riduzione ex art. 81 c.p. riconosciuta con provvedimento del 10/07/2020.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il tentativo di modificare in sede esecutiva la data del reato già accertata in modo preciso e definitivo in sentenza di merito; la data relativa al reato di cui alla sentenza sub 13) era stata indicata con precisione (fino alla dissociazione del 25/03/2010) e non poteva essere rettificata in esecuzione. Sul secondo motivo ha rilevato la genericità della doglianza (assenza di precisazione dell'errore denunciato) e ha confermato che il provvedimento impugnato mostra di aver tenuto conto della disciplina della continuazione. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 78 cod. pen.

    riferimento al "limite di cui all'art. 78 cod. pen."

    L'art. 78 è stato evocato quale criterio di verifica nel caso di superamento del limite massimo di esecuzione; la Corte ha ritenuto che la valutazione del superamento non giustificava la rettifica della data di commissione del reato fissata in sentenza passata in giudicato.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato nelle censure avverse alla decisione esecutiva; la Corte non ha ritenuto che la normativa procedurale consentisse la revisione della data del reato quando questa è stata espressamente e precisamente indicata nella sentenza definitiva.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Richiamato nelle doglianze sulla corretta formazione del provvedimento esecutivo; la Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia motivato adeguatamente la formazione dei cumuli parziali e l'assenza di porzioni di pena espiante sine titulo.

  • art. 81 cod. pen.

    menzione del "secondo comma"

    Il riconoscimento della continuazione (art. 81, secondo comma) è stato considerato e preso in esame dal giudice dell'esecuzione; la Corte ha osservato che tale riconoscimento non consente di modificare retroattivamente la precisa indicazione temporale del reato già fissata in giudizio di cognizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese e il pagamento in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile: applicata per condannare il ricorrente al versamento di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • In sede esecutiva non è ammessa la modifica della data del reato stabilita con una sentenza passata in giudicato quando tale data è indicata in modo preciso e determinato: il giudice dell'esecuzione deve attenersi a quanto accertato nel giudizio di cognizione.
  • Il giudice dell'esecuzione può invece approfondire la data del reato solo se nella sentenza di merito tale momento non è indicato in modo preciso e con chiari riferimenti fattuali.
  • Il riconoscimento della continuazione ex art. 81 c.p. deve essere considerato nella formazione del cumulo e nella determinazione delle riduzioni, ma la deduzione di errori nel calcolo deve essere resa con specificità e calcoli concreti; mere affermazioni generiche sono inammissibili.
  • Le doglianze sull'errata applicazione di norme o su errori aritmetici richiedono una puntuale contestazione degli elementi numerici o giuridici; la genericità porta all'insussistenza del motivo.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile è possibile la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare la fondatezza e la precisione delle doglianze prima di proporre ricorso.

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