Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14488/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 09/07/2021 che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado: assolvendo l'imputata dal delitto di calunnia, dichiarando l'estinzione per prescrizione di alcuni reati (art. 316-bis c.p. e altri), confermando condanne per truffa fino al 9 maggio 2013, rideterminando le pene e condannando l'imputata alla rifusione delle spese di grado in favore di varie parti civili (tra cui Regione Lombardia). La ricorrente ha dedotto: (i) errore nella condanna alla rifusione delle spese in favore della Regione Lombardia, nonostante tale parte non avesse impugnato la sentenza di primo grado; (ii) mancanza o insufficienza di prova circa il profitto e gli artifici truffaldini a carico dell'imputata, con conseguente travisamento degli interrogatori e necessità di declarare la prescrizione per i fatti successivi al 9 maggio 2013; (iii) errata determinazione della pena avendo la Corte considerato anche reati ormai prescritti e negato le circostanze attenuanti generiche; (iv) omissione di pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 c.p.p. (sulla possibilità per l'imputato di chiedere la chiamata in causa del responsabile civile). Altri motivi miravano alla revoca della confisca, alla revoca delle statuizioni civili relative al delitto di calunnia, e alla declaratoria di prescrizione dei reati residui.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto unicamente il motivo relativo all'errata condanna alla rifusione delle spese in favore della Regione Lombardia: ha annullato senza rinvio la statuizione del dispositivo che condannava l'imputata al rimborso delle spese processuali in favore di Regione Lombardia. Per il resto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati. In particolare la Corte ha ritenuto che le censure sulla carenza di prova del profitto e sul travisamento degli interrogatori fossero generiche e non confrontate con la motivazione di merito; ha altresì ritenuto legittima la valutazione della Corte d'appello di considerare i fatti estinti per prescrizione come elementi di ‘‘vita anteatta" ai fini della determinazione della pena (e quindi non erronea la valutazione sulle attenuanti generiche), e ha dichiarato manifestamente infondate le altre doglianze relative a prescrizione, revoche di confisca e statuizioni civili. Conseguenza pratica: cancellata solo la condanna alle spese in favore di Regione Lombardia; per il resto la sentenza impugnata resta confermata.

Norme richiamate

  • art. 541 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle regole sul dispositivo e sulle statuizioni accessorie: la Corte ha ritenuto errata la statuizione di condanna alle spese a favore di una parte civile non impugnante, sulla base delle norme processuali che regolano l'impugnazione e la statuizione delle spese

  • art. 92 cod. proc. civ.

    Riferito come norma processuale sulla regolazione delle spese: utilizzato per censire l'errata applicazione delle regole sulle spese processuali in appello nei confronti della Regione Lombardia

  • art. 83 cod. proc. pen.

    La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa è stata ritenuta manifestamente infondata: secondo la giurisprudenza richiamata l'assetto dell'art. 83 c.p.p. non lede i diritti invocati dall'imputato, non essendo previsto che l'imputato possa imporre la citazione del responsabile civile

  • art. 2049 cod. civ.

    Richiamato nella prospettazione difensiva circa la possibilità di chiamare in causa il responsabile civile; la Corte, tuttavia, ha confermato l'orientamento secondo cui la chiamata del responsabile civile non è di diritto dell'imputato nel processo penale

  • art. 5, comma 1, lett. b) d.lgs. 231/2001

    Richiamato dalla difesa in relazione alla responsabilità degli enti; la Corte ha ritenuto comunque infondata la questione connessa alla possibilità per l'imputato di chiamare il responsabile civile

  • art. 157 cod. pen.

    Invocato in relazione alla prescrizione: la Corte ha esaminato le censure ma ha ritenuto che le doglianze sulla prescrizione dei residui reati fossero generiche e non fondate alla luce della motivazione di merito

  • art. 640 cod. pen.

    Norma del reato di truffa: la Corte ha ritenuto che la valutazione probatoria delle Corti di merito sulla sussistenza degli elementi del reato, ivi inclusi artifici e profitto, fosse adeguata e non travisata come dedotto dalla difesa

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine alle statuizioni di estinzione per prescrizione: la Corte ha ritenuto infondate le doglianze che avrebbero impugnato la motivazione di merito sulla prescrizione

  • art. 62-bis e art. 133 cod. pen.

    Norme relative alle circostanze attenuanti e alla determinazione della pena: la Corte ha ritenuto legittima la valutazione delle Corti di merito nel non riconoscere le attenuanti generiche in presenza di fatti indicativi della "vita anteatta", anche se alcuni reati erano estinti per prescrizione

  • art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. in L. n. 176/2020) e art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (conv. L. 25/02/2022, n. 15)

    Richiamate le norme emergenziali/procedurali in tema di esame dei ricorsi durante il periodo di applicazione delle misure previste dai decreti; la Corte ha applicato le forme procedurali previste

Massime di principio

  • Una parte civile che non impugna la sentenza di primo grado non può essere poi beneficiaria di una statuizione favorevole sulle spese in sede di appello: il giudice d'appello non può introdurre nel dispositivo una condanna alle spese a favore di una parte non interessata dall'impugnazione
  • Le censura generiche che non confrontano puntualmente i motivi di ricorso con la motivazione di merito (indicando atti, pagine o specifiche omissioni) sono destinate all'inammissibilità o al rigetto in sede di Cassazione
  • La valutazione probatoria di merito sulla sussistenza degli elementi del reato (artifici, profitto, travisamento delle prove) è sindacabile dalla Cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o di travisamento della prova adeguatamente specificati; non è sufficiente una contestazione generica
  • Fatti dichiarati estinti per prescrizione possono comunque essere presi in considerazione dal giudice per la determinazione della pena come elementi della "vita anteatta" dell'imputato, salvo diverso e motivato apprezzamento
  • La questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 c.p.p. relativa alla possibilità per l'imputato di chiamare il responsabile civile è, secondo la giurisprudenza di legittimità, manifestamente infondata: l'assetto processuale tutela diversamente gli interessi del terzo danneggiato e dell'imputato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.