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Sentenza

Sentenza del 31/01/2017 n. 2440 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento con cui gli era stato recuperato a tassazione, ai fini IRPEF e per l'anno 1998, un maggior reddito di partecipazione derivante dall'accertamento effettuato nei confronti della società. Ha sostenuto che l'accertamento non fosse più ammissibile perché aveva presentato una richiesta di definizione automatica per gli anni 1997-2002 ai sensi dell'art. 9 della legge n. 289/2002. Secondo il contribuente, l'azione penale esercitata nei suoi confronti riguardava reati commessi quale legale rappresentante della società, relativi a IVA e ILOR e all'utilizzo o emissione di fatture per operazioni inesistenti, e non la sua posizione personale ai fini IRPEF. Pertanto, la causa ostativa al condono avrebbe dovuto operare soltanto in presenza di una connessione diretta, oggettiva e soggettiva, tra il reato contestato e il debito fiscale definito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che la causa ostativa prevista dall'art. 9, comma 14, lettera b), della legge n. 289/2002 opera quando il contribuente abbia avuto formale conoscenza dell'esercizio dell'azione penale per uno dei reati tributari indicati dalla legge, senza che sia necessario dimostrare una specifica connessione tra il reato e la singola imposta, annualità o posizione fiscale oggetto della definizione. La norma ha portata ampia e non richiede né la coincidenza tra il soggetto passivo dell'imposta e il soggetto autore del reato, né la corrispondenza tra la condotta penale e il fatto posto a fondamento dell'accertamento. Anche l'eventuale assoluzione per una diversa imputazione o la successiva depenalizzazione non hanno escluso, nel caso concreto, l'effetto ostativo derivante dall'azione penale conosciuta al momento della presentazione della domanda. Il contribuente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 4.100 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 14, lettera b)

    Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora: ... è stata esercitata l'azione penale per gli illeciti di cui alla lett. c), del comma 10, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica.

    La causa ostativa alla definizione automatica ha portata generale: è sufficiente che il contribuente abbia avuto formale conoscenza dell'esercizio dell'azione penale per un reato tributario rilevante entro la data di presentazione della dichiarazione. Non occorre una connessione specifica tra il reato, l'imposta, l'annualità o la posizione fiscale oggetto del condono.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 10, lettera a)

    Il perfezionamento della definizione comporta l'esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati previsti dalla legge n. 74 del 2000 indicati dalla disposizione.

    La norma disciplina gli effetti favorevoli del perfezionamento della definizione, ma tali effetti presuppongono che la definizione sia validamente accessibile e non sussista una causa ostativa.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, comma 1

    La disposizione contiene una causa ostativa analoga e conferma, secondo la giurisprudenza citata, che l'esercizio dell'azione penale nei confronti del rappresentante legale può impedire la definizione anche della posizione della persona giuridica.

  • Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74

    I reati tributari previsti dal decreto costituiscono il presupposto della causa ostativa quando nei loro confronti sia stata esercitata l'azione penale e il contribuente ne abbia avuto formale conoscenza nei termini di legge.

Massime di principio

  • Nelle discipline di condono o definizione agevolata, una causa ostativa formulata in termini generali per l'esercizio dell'azione penale per reati tributari può impedire il beneficio anche se il procedimento penale riguarda fatti, imposte, annualità o qualità soggettive non coincidenti con quelli della posizione fiscale definita.
  • Quando la legge non richiede espressamente un nesso diretto tra reato e debito fiscale, il giudice non può introdurre tale requisito mediante un'interpretazione restrittiva.
  • È decisiva la conoscenza formale dell'esercizio dell'azione penale entro il termine previsto per la domanda; l'esito successivo del procedimento penale, come assoluzione, depenalizzazione o diversa qualificazione dei fatti, non elimina necessariamente la causa ostativa già maturata.
  • Per società e altri enti, l'azione penale esercitata nei confronti del legale rappresentante può produrre effetti ostativi anche sulla definizione della posizione dell'ente, se la normativa applicabile lo prevede.
  • La validità della definizione agevolata deve essere verificata prima di applicarne gli effetti protettivi, come l'inibizione degli accertamenti o l'esclusione della punibilità.

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