Sentenza n. 3838/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - dell’Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 avente ad oggetto “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” in parte qua e per quanto di interesse di parte ricorrente; - delle tabelle di valutazione dei titoli allegate all’Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 avente ad oggetto “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” e, in particolare, la tabella A/3, la tabella A/7 e la tabella A/8; - dell’Ordinanza Ministeriale n. 114 del 10 giugno 2024 avente ad oggetto «Disposizioni modificative dell’Ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”»; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione e comunque agli atti e anche previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, relative tabelle di valutazione dei titoli e Ordinanza ministeriale n. 114 del 10 giugno 2024, nella parte concernente l'attribuzione di 24 punti ai docenti abilitati mediante i percorsi di formazione iniziale previsti dal DPCM 4 agosto 2023
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, insegnanti con oltre tre anni di precariato che non avevano potuto partecipare ai percorsi abilitanti previsti dal DPCM 4 agosto 2023, hanno impugnato in parte qua l'O.M. n. 88 del 2024, le tabelle A/3, A/7 e A/8 e l'O.M. n. 114 del 2024. Hanno dedotto plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere, contestando l'attribuzione di ulteriori 24 punti ai docenti che avevano conseguito l'abilitazione tramite i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale. Nel corso del giudizio è stata rilevata anche la mancata impugnazione delle singole Graduatorie Provinciali per le Supplenze nelle quali si sarebbe concretizzata la lesione delle posizioni dei ricorrenti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure contro le ordinanze ministeriali. L'atto generale impugnato non era stato seguito dall'impugnazione delle singole graduatorie provinciali, che costituivano gli atti applicativi concretamente lesivi, poiché solo la collocazione deteriore in graduatoria rendeva attuale il pregiudizio e l'interesse a ricorrere. Lo stesso ricorso faceva riferimento alle posizioni e ai punteggi risultanti da precedenti convocazioni per supplenze su sostegno, confermando che la lesione lamentata dipendeva dalle graduatorie. L'eventuale annullamento dell'atto generale non avrebbe prodotto un vantaggio concreto, essendo ormai inoppugnabili gli atti conclusivi della procedura. Le spese sono state compensate, anche in considerazione della difesa meramente formale dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
eventuale questione rilevata d'ufficio
La questione relativa alla mancata impugnazione delle graduatorie è stata sottoposta al contraddittorio processuale come questione rilevata d'ufficio.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato tra i presupposti processuali della decisione; il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe normativa della sentenza, senza ulteriore interpretazione specifica nel testo.
DPCM 4 agosto 2023
Individuato come fonte dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale attraverso i quali alcuni docenti avevano conseguito l'abilitazione, ottenendo il punteggio aggiuntivo contestato.
Massime di principio
- Quando un atto generale produce effetti lesivi solo attraverso successivi atti applicativi, l'interesse a ricorrere deve essere correlato all'impugnazione dell'atto applicativo concretamente lesivo.
- L'impugnazione dell'atto generale che disciplina la formazione di una graduatoria è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse se il ricorrente non impugna la graduatoria finale nella quale si sarebbe concretizzata la lesione e tale atto è ormai inoppugnabile.
- L'annullamento dell'atto generale non determina un vantaggio concreto per il ricorrente quando, in assenza dell'impugnazione dell'atto conclusivo della procedura, la posizione individuale pregiudizievole non potrebbe comunque essere modificata.
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