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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9594/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava la sentenza d'appello sostenendo l'erronea applicazione dell'art. 388 c.p.: la condotta dell'imputato non sarebbe stata costituita da atti "simulati o fraudolenti" idonei a integrare il reato, ma da meri illeciti civili; mancava l'elemento soggettivo (assenza di dolo/elusione) e non vi sarebbe stata preventiva messa in mora; si deduceva inoltre difetto di motivazione. La difesa lamentava anche un presunto pregiudizio per la mancata ricezione delle conclusioni del P.G. a seguito della richiesta di pagamento dei diritti di copia, e in via subordinata invocava la prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto legittima la procedura cartolare (art. 611 c.p.p.) e corretta la richiesta di pagamento dei diritti di copia ai sensi dell'art. 116 c.p.p. Sul merito, ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui l'art. 388 c.p. richiede atti simulati o fraudolenti, con componente di artificio/inganno, e ha condiviso la valutazione di merito della Corte d'appello che aveva riscontrato tali elementi (costituzione di una società di comodo intestata alla figlia, cessione e rivendita di beni, locazione a prezzo irrisorio, assunzione nella società, falsa dichiarazione all'ufficiale giudiziario). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile. La declaratoria di inammissibilità ha anche precluso la possibilità di rilevare cause di non punibilità o prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 388 c.p.

    Per la configurabilità del reato è necessario che l'obbligato compia, sui propri o altrui beni, atti simulati o fraudolenti caratterizzati da artificio, inganno o menzogna, non bastando il mero trasferimento patrimoniale finalizzato a eludere l'esecuzione.

  • art. 611 comma 1 c.p.p.

    Consente la trattazione cartolare del ricorso; la Corte ha ritenuto che il procedimento cartolare non abbia limitato il diritto di difesa nel caso concreto.

  • art. 116 comma 1 c.p.p.

    Prevede modalità e oneri per ottenere copie degli atti; la richiesta di pagamento dei diritti di copia da parte della cancelleria è stata considerata conforme alla norma e non pregiudizievole per la difesa.

  • art. 616 c.p.p.

    Disciplina le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza; ha imposto la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.

  • art. 129 c.p.p.

    Regola le cause di non punibilità; la Corte ha ritenuto che l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisca di formare valido rapporto di impugnazione e, quindi, precluda la dichiarazione di cause di non punibilità o prescrizione in sede di cassazione.

  • Sez. U., n. 12213 del 21/12/2017 (Rv. 272171)

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata per precisare che per l'art. 388 c.p. non basta l'idoneità obiettiva degli atti a rendere inefficaci obblighi esecutivi, ma è necessario un quid pluris di natura simulata o fraudolenta (artificio/inganno) che configuri il disvalore penale.

  • Sez. U., n. 32 del 22/11/2000 (Rv. 217266)

    Citata in relazione al principio secondo cui l'inammissibilità manifestamente infondata del ricorso impedisce il riconoscimento, in cassazione, di cause sopravvenute di non punibilità come la prescrizione.

Massime di principio

  • Per ottenere una condanna ai sensi dell'art. 388 c.p. non è sufficiente dimostrare trasferimenti patrimoniali o comportamenti che ostacolino l'esecuzione: è necessario provare che gli atti siano simulati o fraudolenti, con elementi di artificio, inganno o menzogna.
  • La valutazione del dolo elusivo si fonda sulla complessiva congerie di comportamenti: costituzione di società di comodo, cessioni fittizie ai familiari, locazioni a prezzo irrisorio e false dichiarazioni all'ufficiale giudiziario sono indici rilevanti di fraudolenza.
  • La mera possibilità patrimoniale del debitore o l'assenza di una formale messa in mora non escludono necessariamente il dolo se emergono chiari elementi volti a sottrarre beni all'esecuzione.
  • Proceduralmente, la richiesta di pagamento dei diritti di copia e l'uso della trattazione cartolare non costituiscono di per sé violazione del diritto di difesa se effettuati secondo le norme (art. 116 e 611 c.p.p.).
  • Un ricorso per cassazione dichiarato manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e comportare condanne per spese e sanzioni alla Cassa delle ammende; l'inammissibilità può anche precludere la valutazione di cause sopravvenute di non punibilità (es. prescrizione).
  • In difesa, per contrastare una contestazione ai sensi dell'art. 388 c.p. conviene fornire elementi concreti che escludano l'intento fraudolento (es. operazioni a valore di mercato, relazioni commerciali effettive, motivazioni economiche lecite) e documentare la correttezza delle dichiarazioni rese all'ufficiale giudiziario.
  • Le Sezioni Unite costituiscono parametro vincolante: i giudici di merito devono motivare puntualmente il rinvenimento del "quid pluris" di simulazione/frode per legittimare la rilevanza penale di operazioni patrimoniali apparentemente elusive.

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