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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18563/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugna l'ordinanza con cui il GIP, su istanza del difensore di Angelo Deiana (condannato con giudizio abbreviato il 14/11/2024 a 2 anni di reclusione, sostituiti dal lavoro di pubblica utilità per 730 giorni), ha disposto la detrazione del periodo di arresti domiciliari dalla pena e ha invece rigettato la richiesta di applicazione dell'incentivo premiale previsto dall'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. Il GIP aveva motivato il diniego sostenendo che la riduzione del sesto prevista dall'art. 442, comma 2-bis, si riferisce alla "pena inflitta" (intesa, a suo avviso, come pena principale) e non si applica alle pene sostitutive "applicate". Il ricorrente ha censurato tale distinzione come illegittima e lesiva degli obiettivi deflattivi della norma, chiedendo che l'incentivo venga riconosciuto anche per le condanne a pena sostitutiva non impugnate in sede di appello (inappellabili ex art. 593, comma 3) ma comunque ricorribili per cassazione.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 24 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) mira a scopi deflattivi applicabili anche alle condanne a pene sostitutive conseguenti al giudizio abbreviato. Ha escluso che il termine "pena inflitta" debba essere interpretato in senso così restrittivo da escludere le pene sostitutive, richiamando la qualificazione legislativa delle "pene sostitutive" come vere e proprie pene e l'uso del verbo "applica" in altre norme (art. 132 cod. pen., art. 533 cod. proc. pen.) riferito indifferentemente a pene principali e sostitutive. Conseguentemente ha annullato l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena e ha disposto il rinvio al Tribunale di Cagliari Ufficio GIP per un nuovo giudizio sul punto.

Norme richiamate

  • art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    riduzione del sesto della pena inflitta quando l'imputato e il suo difensore non abbiano proposto impugnazione

    La Corte interpreta la disposizione come applicabile anche alle condanne a pene sostitutive conseguenti al giudizio abbreviato: il termine "pena inflitta" è da intendersi in senso generale e comprende anche le pene sostitutive

  • art. 593, comma 3, cod. proc. pen.

    sono inappellabili le sentenze con cui è stata applicata la sola pena principale dell'ammenda

    Richiamato dal giudice di merito per sostenere l'inapplicabilità dell'incentivo alle pene sostitutive; la Corte osserva però che l'inappellabilità non esclude la rilevanza deflattiva dell'art. 442 e che le sentenze non impugnabili in appello restano ricorribili per cassazione

  • art. 20-bis cod. pen.

    Richiama la nozione normativa delle "pene sostitutive" introdotte nel sistema delle pene; contribuisce a mostrare che le pene sostitutive sono "pene" e rientrano nella disciplina sanzionatoria

  • art. 24 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Norma di fonte regolamentare che ha introdotto l'art. 442, comma 2-bis con finalità deflattive e di riduzione della durata del procedimento penale

  • art. 132, primo comma, cod. pen.

    nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente

    Usato per dimostrare che il verbo "applica" è impiegato dal legislatore anche con riferimento alle pene in generale, non solo alla pena carceraria

  • art. 533, comma 1, cod. proc. pen.

    con la sentenza di condanna il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza

    Ulteriore conferma testuale che il linguaggio legislativo riferisce l'azione di "applicare la pena" sia alle pene principali sia a quelle sostitutive

  • art. 27 Costituzione

    Richiamato in dottrina e nelle relazioni legislative per sottolineare la funzione rieducativa delle pene e la pluralità delle pene compatibile con l'esistenza di pene sostitutive

Massime di principio

  • L'incentivo premiale previsto dall'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. si applica anche alle condanne a pene sostitutive pronunciate in sede di giudizio abbreviato quando non sia stata proposta impugnazione.
  • Il termine "pena inflitta" nella disciplina dell'incentivo va interpretato in senso ampio e comprende le pene sostitutive, alla luce della qualificazione normativa delle stesse come vere e proprie pene.
  • L'inappellabilità delle sentenze che hanno applicato pena sostitutiva (ai sensi dell'art. 593, comma 3) non impedisce che la mancata impugnazione produca l'effetto premiale disciplinato dall'art. 442, comma 2-bis; tali sentenze restano comunque ricorribili per cassazione.
  • In caso di diniego da parte del giudice dell'esecuzione basato su una interpretazione restrittiva della nozione di "pena inflitta", è possibile il ricorso in Cassazione che può annullare e rinviare per nuovo giudizio sul punto.
  • Gli scopi deflattivi e di incentivazione alla non impugnazione perseguiti dalla riforma del 2022 devono essere valutati anche quando la pena concretamente inflitta sia una pena non detentiva, se ciò contribuisce alla rapida definizione del procedimento

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