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Sentenza

Sentenza n. 176/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento della determinazione n.19/15 del 10 dicembre 2015, di diniego di condono edilizio.

Giustizia amministrativa201600139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di condono edilizio fondato sul parere negativo della Soprintendenza ai beni paesaggistici

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di condono edilizio adottato dal Comune, deducendone l’illegittimità derivata in ragione dell’illegittimità del parere negativo della Soprintendenza ai beni paesaggistici. Il parere presupposto era stato precedentemente impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il giudice ha rilevato che, dallo stesso tenore del ricorso, risultava che l’impugnazione del parere presupposto con ricorso straordinario era stata respinta. Pertanto, il parere doveva ritenersi immune dai vizi dedotti e il diniego comunale, quale atto strettamente vincolato al parere dell’autorità tutoria, non poteva essere validamente censurato in via derivata. Il TAR ha richiamato l’art. 32, comma 1, della legge n. 47/1985, che rende necessario e vincolante il parere dell’autorità preposta alla tutela paesaggistica ai fini della definizione dell’istanza di condono edilizio. Nulla è stato disposto per le spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1, l. 47/1985

    fa obbligo al richiedente di acquisire il parere dell’autorità tutoria, quale presupposto necessario e vincolante del provvedimento conclusivo dell’istanza di condono edilizio

    Il parere dell’autorità preposta alla tutela paesaggistica costituisce presupposto necessario e vincolante del provvedimento conclusivo sull’istanza di condono; il Comune è tenuto a recepirne gli esiti.

Massime di principio

  • Nel procedimento di condono edilizio relativo a immobili sottoposti a tutela paesaggistica, il parere dell’autorità tutoria costituisce un presupposto necessario e vincolante del provvedimento conclusivo ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge n. 47/1985.
  • Quando il parere paesaggistico presupposto sia stato autonomamente impugnato e la relativa impugnazione sia stata respinta, il diniego di condono che recepisce tale parere non può essere utilmente censurato in via derivata per i medesimi vizi.
  • Il provvedimento comunale conclusivo dell’istanza di condono edilizio assume natura vincolata nella parte in cui recepisce un parere paesaggistico negativo non più validamente contestabile.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAutorizzazione paesaggistica
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggio
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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