Ordinanza n. 109/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del decreto questorile, emesso in data -OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS-, recante la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto questorile di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto questorile con cui è stata revocata la licenza di porto di fucile per uso caccia. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma dà atto della prospettazione di un pregiudizio derivante dall'efficacia del provvedimento e della domanda di tutela interinale.
La decisione
Il TAR, con i limiti della sommaria cognizione cautelare e senza pregiudicare le valutazioni di merito, ha rigettato la domanda cautelare per insussistenza del periculum in mora. Ha ritenuto che l'attività venatoria abbia natura ludica e, come tale, non sia idonea a generare un pregiudizio rilevante ai fini cautelari. Il danno dedotto non integra quindi il requisito del danno grave e irreparabile. In ogni caso, il Collegio ha ritenuto prevalente l'interesse pubblico alla sicurezza e all'ordine pubblico tutelato dall'Amministrazione. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in € 1.000,00 per compensi, oltre oneri e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata rigettata per mancanza del periculum in mora e del danno grave e irreparabile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un provvedimento amministrativo richiede la dimostrazione di un periculum in mora consistente in un danno grave e irreparabile; la mera perdita o limitazione della possibilità di svolgere un'attività avente natura ludica non integra, di per sé, tale requisito.
- Nel bilanciamento cautelare, l'interesse individuale alla prosecuzione dell'attività venatoria può soccombere rispetto all'interesse pubblico alla sicurezza e all'ordine pubblico, qualora quest'ultimo risulti prevalente.
Come è indicizzato
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