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Sentenza

Sentenza del 28/01/2020 n. 1851 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della decisione della CTR che aveva accolto il gravame della società M. contro l'accertamento doganale di revisione della classificazione e dell'origine di merce importata nel 2008. L'Ufficio, sulla base di analisi di laboratorio, aveva riclassificato il prodotto dichiarato come 'brache' in una voce soggetta a dazio antidumping per origine cinese; M. sosteneva invece che la merce fosse stata trasformata in Corea e quindi non soggetta al dazio antidumping applicabile ai prodotti di origine cinese. La CTR aveva ritenuto illegittima l'applicazione del dazio, ritenendo che la lavorazione in Corea avesse mutato l'origine e che le analisi non giustificassero la riclassificazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso dell'Agenzia, ritenendo che la motivazione della CTR fosse apodittica e priva di indicazione delle prove su cui si fondava il convincimento che la lavorazione in Corea avesse mutato l'origine della merce. Per carenza motivazionale la sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Liguria in diversa composizione per nuovo esame e decisione, con rinvio anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • Reg. 23 luglio 1987, n. 2658/87/CEE (norme sulla classificazione doganale)

    Reg. 23 luglio 1987, n. 2658/87/CEE

    Richiamato in relazione ai criteri di classificazione tariffaria; la Corte sottolinea che la CTR non ha adeguatamente motivato la diversa classificazione rispetto alla dichiarazione dello spedizioniere.

  • D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11

    D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11

    Richiamato come disciplina nazionale collegata alla materia doganale e alla classificazione; usato per contestare la corretta applicazione dei criteri di classificazione da parte della CTR.

  • Art. 2697 c.c.

    Richiama il criterio della ripartizione dell'onere della prova: la Corte osserva che la CTR non ha indicato le prove con cui ha ritenuto dimostrata la diversa origine/trasformazione.

  • Reg. 12 ottobre 1992, n. 2913/92/CEE (Codice Doganale Comunitario), art. 24

    Reg. 12 ottobre 1992, n. 2913/92/CEE, art. 24

    Riferimento alla disciplina dell'origine delle merci: la questione centrale è se la lavorazione in Corea fosse sufficiente a cambiare l'origine ai sensi delle norme comunitarie sull'origine.

  • Reg. 2 luglio 1993, n. 2454/93/CEE (disposizioni attuative)

    Reg. 2 luglio 1993, n. 2454/93/CEE

    Richiamato per le disposizioni attuative relative all'applicazione delle regole di origine e della prova; il giudice ha ritenuto che la CTR non abbia spiegato perché la trasformazione fosse idonea a modificare l'origine.

  • T.U.L.D. (art. 65 ss.)

    Citato in relazione alla rilevanza e contestazione degli atti endoprocedimentali amministrativi: la Corte ha però escluso che la mera omissione di motivazione dell'analisi di laboratorio possa essere invocata come fine a se stessa se non adeguatamente valorizzata.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Base normativa per censurare la sentenza della CTR per carenza di motivazione; la Cassazione ha ritenuto il vizio del tutto sussistente laddove la motivazione era apodittica e priva di indicazione delle prove.

  • Sez. U, 7 aprile 2014, n. 8053 (giurisprudenza di riferimento)

    Sez. U, 7 aprile 2014, n. 8053

    Precedente richiamato in tema di adeguatezza della motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., utile a definire i parametri per valutare la ragionevolezza e la completezza della motivazione della CTR.

Massime di principio

  • La decisione amministrativa o di un giudice tributario che modifica classificazione o origine delle merci deve indicare chiaramente le prove e le ragioni a supporto: la mera affermazione senza riferimenti probatori è motivo di cassazione per carenza motivazionale.
  • La certificazione di origine e la dichiarazione di importazione costituiscono elementi probatori rilevanti e non possono essere scalfiti senza che la decisione indichi i fatti e le prove che giustificano la diversa conclusione.
  • Perché una lavorazione in un paese terzo muti l'origine della merce occorre verificare e motivare specificamente la natura e l'entità delle operazioni svolte, in base alle regole di origine (art. 24 c.d.c. e disposizioni attuative); semplici interventi accessori potrebbero non essere sufficienti.
  • Il principio della non contestazione della documentazione amministrativa: fatti e documenti rilevanti prodotti nella fase amministrativa non possono essere disattesi in giudizio senza adeguata contestazione e prova contraria.
  • In contenziosi doganali il giudice dovrebbe non limitarsi a enunciare conclusioni tecniche (es. risultato delle analisi di laboratorio) ma esplicitare le modalità, i criteri e i risultati delle analisi che giustificano la riclassificazione o la diversa determinazione dell'origine.
  • L'onere della prova resta rilevante: chi afferma un fatto decisivo (es. che la trasformazione ha mutato l'origine) deve fornire elementi di prova diretti e il giudice deve descrivere quale ragionamento probatorio lo ha condotto alla decisione.

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