Sentenza del 05/04/2022 n. 10903 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento relativa a maggiore IRES per l'anno 2009 (Euro 9.581,01) derivante dall'imputazione per trasparenza di redditi prodotti da controllata estera in Paese a fiscalità privilegiata. Questione centrale: quale aliquota applicare ai redditi imputati per trasparenza quando la controllante italiana non ha redditi propri e dunque non ha una "aliquota media" calcolabile — l'aliquota ordinaria (27,5%) o l'aliquota minima/agevolata (27%) prevista come soglia nel comma 6 dell'art. 167 TUIR nella formulazione ratione temporis?
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che quando la società controllante non ha un proprio imponibile e quindi non dispone di un'aliquota media, non può invocare l'applicazione della soglia minima del 27% (che è concepita come minima dell'aliquota media) per ottenere un trattamento agevolato. In tale situazione deve applicarsi l'aliquota ordinaria (all'epoca 27,5%) ai redditi imputati per trasparenza. Di conseguenza la sentenza della CTR viene cassata, il ricorso originario della contribuente viene rigettato e la cartella di pagamento è confermata. La contribuente è condannata al pagamento delle spese di legittimità (liquidate in Euro 2.300,00 oltre spese prenotate a debito).
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 167, comma 6
i redditi del soggetto non residente sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per cento
La Corte interpreta la locuzione come previsione di una soglia minima dell'aliquota media: se non è determinabile un'aliquota media (perché la controllante non ha redditi propri), la soglia minima non può essere invocata per ottenere un trattamento agevolato; in tal caso si applica l'aliquota ordinaria.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 1, comma 2
Citato dall'Amministrazione come riferimento alla disciplina sanzionatoria/tributaria collegata agli accertamenti; la questione principale però riguarda l'interpretazione dell'art.167 TUIR.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Norma procedurale richiamata in relazione alle modalità di accertamento e notifica della cartella esattoriale.
L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 142
Modifica successiva del testo dell'art.167, che ha sostituito la locuzione "non inferiore al 27 per cento" con "non inferiore all'aliquota ordinaria", confermando l'orientamento secondo cui la soglia minima si raccorda all'aliquota ordinaria e rafforza l'applicabilità dell'aliquota ordinaria quando non esiste un'aliquota media determinabile.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 47/E del 18.6.2008, par. 7.2
Interpretazione amministrativa richiamata dall'Amministrazione secondo cui l'aliquota ordinaria (27,5%) trova applicazione nelle ipotesi in cui l'aliquota media non risulti inferiore o non sia determinabile, contrariamente all'interpretazione che ammetterebbe l'applicazione della soglia del 27% a contribuenti senza imponibile proprio.
Cass. sez. V, 28.2.2017, n. 5154
Precedente di legittimità richiamato e confermato dalla Corte: orientamento che esclude l'applicazione della soglia minima quando la controllante non ha un'aliquota media determinabile e favorevole all'applicazione dell'aliquota ordinaria ai redditi imputati per trasparenza.
Massime di principio
- La norma CFC (art.167 TUIR) mira a tassare in Italia i redditi delle controllate estere come redditi della controllante domestica; pertanto, in assenza di elementi che determinino un'aliquota media favorevole, si applica l'aliquota ordinaria interna.
- La locuzione "non inferiore al 27%" (nella formulazione ratione temporis) va intesa come soglia minima dell'aliquota media e non come una aliquota agevolata automatica che il contribuente senza redditi propri può reclamare.
- Se la controllante ha un proprio reddito imponibile e la sua aliquota media risultasse inferiore all'aliquota ordinaria, si applica l'aliquota media ma non al di sotto della soglia minima prevista dalla legge; se però non è determinabile alcuna aliquota media, non si può ricorrere alla soglia minima per ottenere un'agevolazione.
- Le interpretazioni amministrative (circolari) e la giurisprudenza di legittimità convergono nel ritenere applicabile l'aliquota ordinaria nei casi in cui non sia determinabile l'aliquota media della controllante.
- In controversie simili è fondamentale verificare il periodo di imposta e le aliquote operative in quel periodo (mutamenti normativi successivi possono modificare la portata applicativa), nonché se la controllante abbia realmente un proprio imponibile che consenta il calcolo dell'aliquota media.
- Dal punto di vista processuale, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto la Corte di legittimità può decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2.
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