Sentenza n. 704/2026 - Catania, Sezione 1
per l'annullamento - della nota Prot. Gen. -OMISSIS- del Responsabile del III Settore - Servizi Territoriali e Urbanistici - Servizio 1 Pianificazione Urbana e Edilizia Privata con cui è stata rigettata la SCIA in sanatoria n. -OMISSIS- del 13.02.2023; - di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di efficacia e rigetto di una SCIA in sanatoria relativa alla divisione con tramezzatura di un’area parcheggio, alla realizzazione di un wc e alla regolarizzazione di un soppalco
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego comunale opposto alla SCIA in sanatoria presentata ai sensi dell’art. 37 d.P.R. n. 380/2001 per opere prive di titolo edilizio realizzate all’interno di un’area condominiale destinata a parcheggio. Ha dedotto la violazione e l’errata applicazione degli artt. 11, 23 e 37 d.P.R. n. 380/2001, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di motivazione. In particolare, ha contestato che il Comune avesse ritenuto necessaria la produzione del titolo di proprietà, sostenendo che la legittimazione alla presentazione della SCIA in sanatoria spetta anche al responsabile dell’abuso o a chi abbia la disponibilità materiale qualificata del bene. Ha inoltre censurato il rilievo comunale relativo alla mancata identificazione catastale dell’immobile, evidenziando che la SCIA indicava la particella catastale dell’area, mentre gli elaborati tecnici descrivevano in modo puntuale l’ubicazione e la consistenza delle opere. Ha sostenuto, infine, che l’aggiornamento catastale non costituisse un presupposto per l’accertamento di conformità, ma un adempimento eventualmente successivo alla regolarizzazione edilizia.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e il diniego comunale è stato annullato. Il Collegio ha preliminarmente ritenuto irrilevanti ai fini della legittimità dell’atto impugnato le produzioni documentali sopravvenute, tra cui la sentenza civile dichiarativa dell’usucapione e il successivo frazionamento catastale, poiché la legittimità del provvedimento deve essere valutata secondo la situazione esistente al momento della sua adozione, ferma la possibilità per l’amministrazione di considerare tali sopravvenienze mediante atti successivi. Nel merito, il TAR ha affermato che l’amministrazione deve verificare la legittimazione del richiedente, ma non deve svolgere complessi accertamenti dominicali né sostituirsi al giudice civile in assenza di contestazioni di terzi fondate su elementi di immediata evidenza. La legittimazione alla SCIA in sanatoria non spetta soltanto al proprietario, ma anche al responsabile dell’abuso, inteso in senso ampio come il soggetto che dispone materialmente del bene e può farsi carico della sua regolarizzazione o rimozione. La ricorrente, in quanto titolare del diritto di posteggio e detentrice del box, era pertanto legittimata a presentare la SCIA, non risultando opposizioni di altri condomini o titolari dell’area. Il TAR ha inoltre ritenuto illegittimo il diniego fondato sull’asserita mancata identificazione catastale, poiché la SCIA indicava la particella catastale dell’area e gli elaborati allegati consentivano di individuare senza equivoci l’opera oggetto di sanatoria. La normativa sull’accertamento di conformità non prevede il previo aggiornamento catastale quale condizione di ammissibilità, a differenza della disciplina del condono edilizio. L’aggiornamento catastale costituisce, invece, un adempimento successivo all’eventuale regolarizzazione delle opere. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 380/2001
La legittimazione alla richiesta del titolo edilizio non è necessariamente limitata al proprietario, ma può fondarsi su una relazione qualificata o sulla disponibilità materiale del bene.
art. 37 d.P.R. 380/2001
«ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, […]»
La SCIA in sanatoria può essere presentata sia dal proprietario sia dal responsabile dell’abuso; quest’ultimo comprende anche il soggetto che dispone materialmente del bene al momento della misura repressiva.
art. 36 d.P.R. 380/2001
I principi sulla legittimazione alla sanatoria del responsabile dell’abuso sono applicabili anche alla SCIA in sanatoria, in ragione dell’omogeneità della finalità degli istituti.
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
La formulazione vigente conferma la legittimazione alla sanatoria del proprietario e del responsabile dell’abuso.
art. 20, comma 1, d.P.R. 380/2001
Rileva, insieme alle altre disposizioni del Testo unico edilizia, nel fondare il potere-dovere comunale di verificare la legittimazione del richiedente senza imporre complessi accertamenti dominicali.
art. 27 d.P.R. 380/2001
Concorre a individuare i poteri comunali di vigilanza e verifica in materia edilizia.
art. 29 d.P.R. 380/2001
Supporta l’interpretazione ampia della nozione di responsabile dell’abuso, comprensiva del soggetto che, per la relazione attuale con il bene, può e deve provvedere alla regolarizzazione o rimozione.
art. 73, comma 1, c.p.a.
La produzione documentale effettuata in prossimità dell’udienza è stata ritenuta tardiva, ma non è stata espunta perché irrilevante ai fini della decisione.
art. 54 c.p.a.
Non è stata ritenuta necessaria alcuna autorizzazione alla produzione documentale, poiché i documenti sopravvenuti non incidevano sulla decisione.
art. 39 l. 724/1994
È richiamato quale esempio di disciplina del condono edilizio che prevede la preventiva denuncia catastale come prerequisito della procedura, diversamente dall’accertamento di conformità.
art. 32, comma 37, d.l. 269/2003
È richiamato per evidenziare che il previo aggiornamento o denuncia catastale è previsto nella disciplina del condono, non quale requisito generale della sanatoria edilizia ordinaria.
Massime di principio
- La legittimazione a presentare una SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 37 d.P.R. 380/2001 spetta non soltanto al proprietario dell’immobile, ma anche al responsabile dell’abuso, inteso come il soggetto che abbia la disponibilità materiale del bene e possa farsi carico della sua regolarizzazione o rimozione.
- Nella verifica della legittimazione del richiedente un titolo edilizio, l’amministrazione comunale deve accertare la sussistenza di una relazione qualificata o della disponibilità materiale del bene, ma non può imporre complessi accertamenti sulla titolarità dominicale né sostituirsi al giudice civile, salvo che emergano contestazioni di terzi fondate su elementi di immediata evidenza.
- L’assenza di opposizioni da parte di soggetti terzi titolari di posizioni incompatibili non consente all’amministrazione di negare la legittimazione alla presentazione della sanatoria sulla base della sola mancata produzione del titolo di proprietà, quando il richiedente abbia la disponibilità materiale del bene.
- La normativa sull’accertamento di conformità e sulla SCIA in sanatoria non prevede il previo aggiornamento catastale dell’opera quale condizione di ammissibilità o di rilascio del titolo edilizio; l’aggiornamento catastale può costituire un adempimento successivo alla regolarizzazione edilizia.
- La motivazione di diniego fondata sulla mancata identificazione catastale è illegittima quando la domanda, unitamente agli elaborati tecnici, indica la particella catastale dell’area e contiene elementi sufficienti a individuare in modo univoco l’ubicazione e la consistenza delle opere da sanare.
- La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; le sopravvenienze, quali l’accertamento giudiziale dell’usucapione o il successivo frazionamento catastale, non incidono automaticamente ex post sulla legittimità dell’atto, salva la possibilità di adottare nuovi provvedimenti che ne tengano conto.
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